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Garanzia della qualità. Creare le basi per paragonare le prestazioni delle case per anziani e di cura

12.3333 · Mozione · 2012-03-30

Dipartimento dell'interno

Liquidato

Wortlaut

Il Consiglio federale è incaricato di proporre le basi legali necessarie:

1. per integrare le case di cura e per anziani nella strategia federale della qualità nel sistema sanitario svizzero e assicurare così la qualità delle cure e dell'assistenza in queste strutture;

2. per rilevare in maniera uniforme la qualità delle cure e dell'assistenza;

3. per assicurare la comparabilità delle prestazioni delle case per anziani e di cura e la legittimità delle tariffe praticate da queste strutture.

Antrag des Bundesrates

Il Consiglio federale propone di respingere la mozione.

Stellungnahme des Bundesrates

La strategia federale della qualità nel sistema sanitario svizzero include evidentemente l'assistenza medica fornita nelle case di riposo e nelle case di cura. Nel rapporto del 25 maggio 2011 che concretizza tale strategia, il Consiglio federale ha definito prioritario, tra le attività previste nella fase di transizione 2011-2014, lo sviluppo di indicatori di qualità per le case di cura di tutta la Svizzera. La base legale per la raccolta e la pubblicazione di questi indicatori è costituita dall'articolo 22a della legge federale sull'assicurazione malattie (LAMal; RS 832.10). Inoltre, è previsto l'avvio di un primo programma nazionale per la qualità e la sicurezza del paziente che include anche il miglioramento della sicurezza nella somministrazione di medicamenti - un altro aspetto centrale della qualità nelle case di cura.

Confederazione e cantoni partecipano ai lavori di progetto nell'ambito di un'iniziativa dell'Associazione degli istituti di cura e sociali svizzeri (Curaviva), che mira a stabilire la procedura per diffondere su tutto il territorio nazionale gli indicatori di qualità e la pubblicazione dei dati. La Confederazione vi svolge unicamente un ruolo di supporto concettuale; potrà svolgere un ruolo più attivo soltanto al momento della creazione di un istituto e della definizione di una base di finanziamento fondata sui contributi degli assicurati, così come proposto nel rapporto sulla concretizzazione della strategia della qualità.

L'UFSP ha altresì commissionato lo studio di un sistema praticabile per la pubblicazione di comparazioni tra ospedali ordinate dal Consiglio federale secondo l'articolo 49 capoverso 8 LAMal. Questo sistema, che deve includere anche le case di cura, è finalizzato a sviluppare una serie di parametri relativi a prestazioni, costi e qualità.

Le suddette attività della Confederazione si concentrano sulle cure secondo la LAMal, le quali includono solo una parte delle prestazioni delle case di cura. Per l'assistenza sanitaria, e quindi per le case di cura, sono competenti i cantoni. Il rilascio di un'autorizzazione d'esercizio rientra nelle loro responsabilità di polizia sanitaria. Ai cantoni incombe anche la pianificazione delle case di cura secondo l'articolo 39 capoverso 2 LAMal, che deve essere effettuata nel rispetto dei criteri di qualità ed economicità.

In considerazione di queste misure, in corso di attuazione, il Consiglio federale ritiene le richieste dell'autrice della mozione già ampiamente adempiute nel quadro del vigente ordinamento delle competenze.

Il Consiglio federale propone di respingere la mozione.