Consuntivo. Applicare gli standard dell'OCSE e del FMI in materia di uscite fiscali
12.3458 · Mozione · 2012-06-11
Dipartimento delle Finanze
Liquidato
Wortlaut
Il Consiglio federale è incaricato di iscrivere a preventivo le uscite fiscali, compresi gli sgravi dell'imposta federale diretta, e di indicarle in un allegato al consuntivo come pure nel rapporto concernente i sussidi.
Begründung
L'integrazione di informazioni sulle principali uscite fiscali nella documentazione del preventivo è una regola fondamentale di trasparenza delle finanze pubbliche. Contrariamente ai programmi per le uscite ordinarie, le uscite fiscali - e gli sgravi fiscali - non sono sottoposte ogni anno al Parlamento. Non vengono quindi effettuati controlli e la trasparenza del sistema fiscale risulta ridotta. Per promuovere misure di stabilità finanziaria dei suoi Stati membri, nel 2004 l'OCSE ha elaborato nel quadro delle sue direttive di buona prassi raccomandazioni sul tema delle uscite fuori preventivo e delle uscite fiscali ("Lignes directrices sur les meilleures pratiques - dépenses hors budget et dépenses fiscales"), il cui obiettivo era includere adeguatamente gli sgravi fiscali nel controllo budgetario. Secondo l'OCSE, gli sgravi fiscali devono quindi essere sottoposti al controllo budgetario al pari degli aiuti finanziari diretti. L'importo degli sgravi fiscali deve essere iscritto a preventivo come qualsiasi altra uscita. In caso contrario, lo Stato potrebbe essere tentato di concedere aiuti finanziari sotto forma di sgravi fiscali e lo scopo primario del preventivo verrebbe meno. Per questo motivo, l'OCSE raccomanda di indicare nel rapporto concernente i sussidi gli sgravi fiscali per ogni tipo di imposta importante come avviene per gli aiuti finanziari diretti. Nel 2007 anche il FMI ha emesso regole simili nel suo manuale sulla trasparenza delle finanze pubbliche ("Manual on Fiscal Transparency"). Inoltre, nella maggior parte degli Stati membri dell'OCSE vengono pubblicati rapporti annuali sugli sgravi fiscali, i cui obiettivi vanno dall'informazione ai rispettivi Parlamenti e cittadini, alla determinazione degli aiuti finanziari e sgravi fiscali che possono essere soppressi per ridurre il deficit budgetario ed essere impiegati come punto di partenza per le riforme fiscali (cfr. rapporto dell'AFC del 2 febbraio 2011 sugli sgravi fiscali, pag. 6). In Svizzera, nonostante le diverse richieste avanzate in fatto di trasparenza (postulato Leutenegger Oberholzer 05.3408), l'iscrizione a preventivo degli sgravi fiscali non è prevista (cfr. norme IPSAS). Vista l'importanza di queste uscite, in particolare delle offerte alle nuove imprese, e in nome della trasparenza, queste uscite devono essere iscritte a preventivo.
Antrag des Bundesrates
Il Consiglio federale propone di respingere la mozione.
Stellungnahme des Bundesrates
Il Consiglio federale condivide l'opinione dell'autrice della mozione secondo cui l'opinione pubblica e i decisori politici debbano disporre di informazioni possibilmente complete per quanto riguarda il tipo e l'entità delle agevolazioni fiscali. La problematica delle agevolazioni fiscali consiste proprio nella difficoltà di garantirne la trasparenza, dal momento che si tratta di sussidi occulti. Inoltre, le agevolazioni fiscali sono previste dalla legge e sfuggono pertanto al controllo del Parlamento nel quadro del preventivo.
Finora le agevolazioni fiscali federali figuravano in un capitolo a se stante del rapporto sui sussidi elaborato in virtù dell'articolo 5 della legge sui sussidi. In considerazione della mancanza di dati si è però rinunciato a stimare le perdite di entrate. Nel suo rapporto del 2 febbraio 2011 l'Amministrazione federale delle contribuzioni (AFC) ha elencato in modo sistematico per la prima volta le agevolazioni fiscali concesse dalla Confederazione e stimato, per quanto possibile, le minori entrate. Essa si è pure basata sull'esperienza di altri Paesi e ha seguito le raccomandazioni dell'OCSE.
Come annunciato nel citato rapporto del 2 febbraio 2011, l'AFC ha continuato a sviluppare in modo mirato il rapporto della Confederazione sulle agevolazioni fiscali. Nel febbraio del 2012 è stato pubblicato in Internet l'elenco delle singole agevolazioni fiscali, che verrà regolarmente aggiornato. Questo elenco permetterà di seguire il grado di evoluzione delle agevolazioni fiscali presso la Confederazione. Grazie a questo strumento sarà inoltre possibile correggere a posteriori le inesattezze riguardanti le stime sulle minori entrate.
Integrare le agevolazioni fiscali nel preventivo come voci contabili non è tuttavia opportuno dal momento che, conformemente alle basi legali, le agevolazioni non possono essere modificate in occasione delle deliberazioni sul preventivo e che il loro ammontare non è facilmente determinabile. Inoltre, le premesse per inserire nel rapporto sui sussidi le agevolazioni fiscali tra le uscite non sono date o sono insufficienti. Infatti, i dati a disposizione per le singole agevolazioni fiscali sono talmente eterogenei da precludere affermazioni generalmente valide. In alcuni casi, effettuare una valutazione attendibile dell'entità di determinate agevolazioni fiscali non è neppure possibile a causa della mancanza di dati. Anche per questo motivo, l'articolo 7 lettera g della legge sui sussidi stabilisce che di regola si deve prescindere da aiuti in forma di agevolazioni fiscali.
Integrare le agevolazioni fiscali nel preventivo quali valori di riferimento non è ragionevole. Con il rapporto dell'AFC e l'elenco regolarmente aggiornato in Internet la richiesta di una maggiore trasparenza è soddisfatta.
Il Consiglio federale propone di respingere la mozione.