Lexipedia

12.3471 · Mozione · 2012-06-12

Dipartimento di giustizia e polizia

Liquidato

Wortlaut

Sempre più giovani commettono reati ed è quindi necessario agire inasprendo il diritto penale minorile. Devono essere apportate modifiche che prevedano l'arresto di fine settimana analogamente al diritto tedesco.

Begründung

L'arresto dei minorenni che commettono un reato è uno strumento del diritto penale minorile tedesco, che viene ordinato ed eseguito allo scopo di rendere il giovane reo profondamente cosciente del fatto che deve scontare l'ingiustizia commessa quando, da un lato, l'imposizione di regole educative fondamentali non basta e, dall'altro lato, non è (ancora) indicata una pena minorile. Questo tipo di arresto non ha gli effetti legali di una pena e non viene nemmeno sospeso con la condizionale.

L'arresto di minorenni può essere ordinato o inflitto come arresto nel tempo libero, arresto di breve o lunga durata - anche contemporaneamente: l'arresto nel tempo libero (detto anche "arresto di fine settimana") avviene nel tempo libero settimanale del giovane (di norma durante il fine settimana).

L'arresto di breve durata viene inflitto al posto dell'arresto nel tempo libero quando indicato dal punto di vista educativo, senza arrecare pregiudizio né alla formazione né all'attività lavorativa del giovane. Due giorni di arresto di breve durata corrispondono all'arresto nel tempo libero. L'arresto di lunga durata, misurato in giorni interi o in settimane, dura da un minimo di una settimana a un massimo di quattro settimane.

L'esecuzione dell'arresto di minorenni "mira a risvegliare l'amor proprio del giovane e renderlo profondamente cosciente del fatto che deve scontare l'ingiustizia commessa", "deve essere strutturato in modo educativo" e "deve aiutare il giovane a superare le difficoltà che hanno contribuito a fargli commettere il reato".

Antrag des Bundesrates

Il Consiglio federale propone di respingere la mozione.

Stellungnahme des Bundesrates

Analogamente all'intervento 10.3062, del medesimo tenore, l'autrice della mozione chiede al Consiglio federale di introdurre l'arresto di fine settimana quale ulteriore sanzione per i minori, prendendo a modello il diritto penale minorile tedesco dell'11 dicembre 1974 (BGBl. I pag. 3427; JGG).

In caso di reati commessi da minorenni, il JGG prevede provvedimenti sottoforma di misure educative (norme di condotta, sostegno educativo) o mezzi correttivi (ammonizione, imposizione di condizioni, arresto di fine settimana). L'unica pena vera e propria è la cosiddetta pena minorile.

Le misure educative non mirano a punire il reato, bensì servono unicamente a educare l'autore. I mezzi correttivi presentano un carattere punitivo, ma non hanno le conseguenze giuridiche di una pena. Sono disposti se una pena non è (ancora) necessaria, ma occorre rendere il giovane profondamente cosciente del fatto di dover scontare l'ingiustizia commessa. La pena minorile è inflitta soltanto se le misure educative o i mezzi correttivi non sono sufficienti per educare il minore e se alla luce della gravità della colpa risulta necessaria una pena. L'arresto di minorenni può essere ordinato come arresto nel tempo libero, arresto di breve o lunga durata. In occasione della sua introduzione, l'arresto di minorenni è stato legittimato sostenendo che una sanzione breve, incisiva e scioccante (attraverso l'esperienza della privazione della libertà) avrebbe potuto ricondurre i giovani sulla retta via. Tale effetto non si è tuttavia manifestato. Studi dimostrano, infatti, che la quota di recidiva è molto elevata e ammonta a circa l'80 per cento nel caso dell'arresto nel tempo libero e di breve durata e a circa il 60-70 per cento nel caso dell'arresto di lunga durata. Manifestamente la privazione della libertà di breve durata esplica un effetto deterrente insufficiente.

Il diritto penale minorile svizzero (DPMin; RS 311.1), entrato in vigore il 1° gennaio 2007, contiene una vasta gamma di misure protettive e di pene. Le misure protettive (art. 12 segg. DPMin) previste comprendono la sorveglianza, il sostegno esterno, il trattamento ambulatoriale e il collocamento. Non sono impostate in base al reato, bensì alle esigenze pedagogiche, psicologiche e mediche dell'autore. Le pene (art. 22 segg. DPMin) prevedono l'ammonizione, la prestazione personale, la multa o la privazione della libertà. È possibile infliggere le pene e le misure singolarmente oppure, all'occorrenza, combinarle. Questo sistema consente di dosare la pena e la misura in funzione della situazione personale.

Dal rapporto dell'8 maggio 2012 sulla valutazione dell'efficacia del nuovo diritto penale minorile, che sarà pubblicato ancora nel corso di quest'anno, non emerge alcuna necessità di inasprire il diritto penale minorile o di introdurre sanzioni supplementari.

Nei casi in cui in Germania è possibile l'arresto di fine settimana, secondo il DPMin svizzero potrebbe essere inflitta, per esempio, una prestazione personale. Secondo il Consiglio federale, tale pena, che impone al minore di fornire una prestazione a favore della comunità e quindi costituisce anche una forma di riparazione, appare più appropriata rispetto alla privazione di breve durata della libertà, tanto più che l'effetto del cosiddetto arresto di fine settimana è molto dubbio.

Per questi motivi il Consiglio federale resta convinto che il DPMin metta a disposizione sanzioni sufficienti e adeguate per far fronte in modo appropriato alla criminalità giovanile.

Il Consiglio federale propone di respingere la mozione.