12.3483 · Mozione · 2012-06-12
Dipartimento di giustizia e polizia
Liquidato
Wortlaut
Per quanto concerne gli stranieri cittadini di Paesi non membri dell'UE, cui si applica la legge federale sugli stranieri (LStr), il Consiglio federale è incaricato di precisare l'articolo 62 lettera c LStr aggiungendo "segnatamente seguendo una formazione al terrorismo in Svizzera o all'estero", nonché di rendere tale disposizione applicabile anche ai titolari di un permesso di domicilio.
Per quanto concerne i cittadini dell'UE, cui non si applica la LStr, il Consiglio federale è incaricato di proporre una modifica legislativa che comporti i medesimi effetti.
Il Consiglio federale è inoltre incaricato di proporre una modifica degli articoli 260bis e 260ter capoverso 3 del Codice penale, affinché tale disposizione possa essere attuata nei confronti di ogni aspirante terrorista residente in Svizzera, a prescindere dalla sua nazionalità e dal luogo e dal modo di formazione scelti (Internet, corso all'estero o altro).
Begründung
Da qualche anno un certo numero di persone in Svizzera si radicalizza e si forma in vari modi a future attività terroristiche. Per prevenire atti di questo tipo e garantire la sicurezza dei cittadini, è importante che le autorità svizzere possano agire preventivamente, prima che si produca l'irreparabile. A tal fine sono indispensabili le sanzioni amministrative e penali proposte nella presente mozione.
Antrag des Bundesrates
Il Consiglio federale propone di respingere la mozione.
Stellungnahme des Bundesrates
Le attuali disposizioni legali contenute nella legge federale sugli stranieri (LStr) prevedono la revoca del permesso di dimora in Svizzera se lo straniero interessato partecipa ad attività terroristiche. L'articolo 62 lettera c LStr consente di revocare i permessi se lo straniero ha violato in modo rilevante o ripetutamente o minaccia l'ordine e la sicurezza pubblici. L'articolo 63 lettera b LStr prevede una disposizione corrispondente per revocare un permesso di domicilio.
L'articolo 80 dell'ordinanza sull'ammissione, il soggiorno e l'attività lucrativa precisa, sulla scorta di esempi, quando sussiste una violazione o una minaccia della sicurezza e dell'ordine pubblici, per esempio, se l'interessato approva o incoraggia pubblicamente un atto terroristico oppure fomenta l'odio contro parti della popolazione. Questo vale anche se sussistono indizi concreti che il soggiorno in Svizzera dello straniero in questione porti con notevole probabilità a una violazione della sicurezza e dell'ordine pubblici.
Inoltre, l'articolo 67 capoverso 4 LStr autorizza l'Ufficio federale di polizia (Fedpol) a disporre un divieto di entrata nei confronti di stranieri per salvaguardare la sicurezza interna o esterna della Svizzera. Tale facoltà è prevista anche in caso di partecipazione a una "formazione in terrorismo" in Svizzera o all'estero. In seguito a una revoca del permesso di dimora o di soggiorno Fedpol può disporre un divieto di entrata nei confronti dello straniero interessato. Per i medesimi motivi, Fedpol può disporre l'espulsione di stranieri che si trovano in Svizzera. Tale espulsione fa decadere un eventuale permesso di dimora in Svizzera (art. 61 cpv. 1 lett. d LStr).
Le disposizioni vigenti sono pertanto sufficienti per revocare agli interessati il permesso di dimora in Svizzera e a impedirne per lungo tempo il ritorno nel nostro Paese in caso di eventuali attività terroristiche. Va inoltre fatto notare che i cittadini di determinati Paesi sono sottoposti a un controllo di sicurezza approfondito in collaborazione con Fedpol.
Se il loro soggiorno in Svizzera rappresenta un pericolo per l'ordine e la sicurezza pubblici, è possibile negare o revocare il permesso anche ai cittadini di Paesi membri dell'UE o dell'AELS (come pure ai loro famigliari), a condizione che siano adempiute le condizioni di cui all'articolo 5 dell'allegato 1 dell'Accordo sulla libera circolazione delle persone("riserva dell'ordine pubblico"). Anche in questo caso non occorre modificare la legge.
Al fine di impedire il reclutamento e l'addestramento di terroristi, il 27 giugno 2012 il Consiglio federale ha adottato la Convenzione del Consiglio d'Europa per la prevenzione del terrorismo. In vista della ratifica e dell'attuazione della convenzione si dovrà esaminare in modo specifico l'introduzione di una nuova disposizione penale che punisca gli atti preparatori di stampo terroristico, attribuendo particolare importanza alla definizione chiara dei comportamenti punibili. Proprio nell'ambito dell'anticipazione della punibilità è fondamentale che gli atti incriminati siano delimitati e definiti in modo chiaro.
Alla luce di tali considerazioni, il Consiglio federale non ritiene appropriato concentrarsi, nel potenziamento della lotta alla formazione di terroristi, sulle fattispecie penali degli atti preparatori punibili (art. 260bis CP) e dell'organizzazione criminale (art. 260ter CP), che è attualmente già applicata alle organizzazioni terroristiche in caso di corrispondente valutazione da parte del Tribunale federale. L'esame di una norma penale specifica con una pertinente competenza, mirata agli atti ben descritti del reclutamento e della formazione, è più logico e anche nell'interesse di una prevenzione e di un perseguimento penale efficaci.
Il Consiglio federale propone di respingere la mozione.