12.3523 · Interpellanza · 2012-06-14
Dipartimento di giustizia e polizia
Liquidato
Wortlaut
La riforma perseguita con l'11° e il 14° protocollo addizionale - e promossa in misura determinante dalla Svizzera (Conferenza ministeriale di Interlaken) - ha dapprima portato risultati rallegranti, riducendo la durata dei procedimenti da sei a sette anni a tre a quattro anni.
L'agevolazione dei ricorsi individuali ne ha tuttavia comportato l'aumento, cosicché si è rapidamente ritornati alla situazione precedente con una durata di sei a sette anni.
Tutti i 47 Stati membri mettono a disposizione un giudice, che di conseguenza tratta circa il 2,1 per cento dei ricorsi. Per contro, il massiccio aumento dei ricorsi presenta comprensibilmente tutt'altre proporzioni: nel 2007 è stato pari al 26 per cento per la Russia, al 12 per cento per la Turchia e allo 0,6 per cento per la Svizzera. L'allungamento della durata dei procedimenti causato dall'aumento dei ricorsi è tuttavia apparentemente ripartito in ugual misura su tutti, poiché ora anche i ricorsi dalla Svizzera attendono più di sei anni prima di essere evasi.
Chiedo al Consiglio federale:
1. se è disposto a rilevare statisticamente i ricorsi interposti dalla Svizzera negli ultimi dieci anni, indicando il numero del ricorso, nonché la data di entrata ed evasione;
2. che cosa intende intraprendere affinché la "Section de filtrage" a Strasburgo tenga conto anche del fatto che il citato ritardo nei procedimenti non può ripercuotersi in pieno sui piccoli Paesi.
Stellungnahme des Bundesrates
Per anni la Corte europea dei diritti dell'uomo (Corte EDU) ha ricevuto più ricorsi di quanti era in grado di evadere. In linea di massima i ricorsi accumulatisi riguardano in ugual misura i Paesi grandi e quelli piccoli. Gli Stati membri e la Corte EDU hanno adottato numerosi provvedimenti tesi a conseguire un equilibrio. Il protocollo numero 11 alla Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali (CEDU), entrato in vigore il 1° novembre 1998, ha semplificato l'organizzazione sostituendo la Corte e la Commissione precedenti con una nuova Corte permanente. Il protocollo numero 14 alla CEDU contiene, oltre ad agevolazioni organizzative e procedurali, un nuovo criterio di ricevibilità dei ricorsi, che costituisce una restrizione supplementare alla loro presentazione. Nel contempo, il comitato dei ministri del Consiglio d'Europa ha emanato varie raccomandazioni tese a migliorare l'attuazione della CEDU su scala nazionale. Anche la Corte EDU ha adottato numerosi provvedimenti interni volti a semplificare e accelerare la trattazione dei ricorsi, tra cui figurano in particolare la ripartizione e il disbrigo di tutti i ricorsi interposti in base a criteri oggettivi quali l'urgenza e l'importanza. Le possibilità di successo di un ricorso sono irrilevanti.
Le misure finora adottate per contenere l'eccedenza di ricorsi presso la Corte EDU si fondano tutte, senza eccezioni, sulla natura e non sulla provenienza dei ricorsi. La Corte EDU tratta pertanto in via prioritaria i ricorsi che hanno per oggetto una violazione del diritto alla vita o del divieto di tortura; i casi di eventuali violazioni di garanzie procedurali senza grave svantaggio per i ricorrenti sono invece trattati in via subordinata. I tentativi di riforma intrapresi in particolare in occasione delle Conferenze di Interlaken (febbraio 2010) e di Brighton (aprile 2012) terranno maggiormente conto di tale aspetto. Inoltre, anche se è eletto un giudice per ogni Stato membro della CEDU, occorre tener presente che la Corte EDU è finanziata dal bilancio ordinario del Consiglio d'Europa, cui gli Stati membri contribuiscono in misura diversa: Germania, Francia, Gran Bretagna, Italia e Russia vi contribuiscono infatti nella misura dell'11,6 per cento, mentre la Svizzera in misura del 2 per cento.
Non è possibile rilevare in maniera esaustiva, come proposto nell'interpellanza, la durata procedurale, sull'arco degli ultimi dieci anni, nei casi svizzeri, e questo per due motivi: anzitutto, attualmente la Corte EDU dichiara irricevibile circa il 98 per cento di tutti i ricorsi contro la Svizzera, senza che il nostro Paese debba prendere posizione. Inoltre, nel caso di tali procedure la Corte distrugge gli atti un anno dopo la conclusione della procedura. Il 30 giugno 2012 erano pendenti 66 ricorsi contro la Svizzera in cui la Corte EDU aveva invitato il nostro Paese a prendere posizione; di questi ricorsi 5 sono stati interposti presso la Corte nel 2006, 11 nel 2007, 15 nel 2008, 12 nel 2009, 10 nel 2010, 8 nel 2011 e 5 nel 2012.
Seguendo l'esempio di altri Stati, di recente la Svizzera ha distaccato alla Corte EDU un giovane giurista, che per un anno contribuirà a evadere parte degli oltre 1000 ricorsi attualmente pendenti contro la Svizzera.
La Corte ritiene possibile ridurre a un numero sostenibile gli oltre 90 000 ricorsi attualmente pendenti entro la fine del 2015.
Risposta del Consiglio federale.