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12.3537 · Interpellanza · 2012-06-14

Dipartimento delle Finanze

Liquidato

Wortlaut

Gli accordi "Rubik" mirano a termine (decesso dei clienti esistenti) allo scambio automatico di informazioni con le autorità fiscali del Paese dei clienti. Nelle sue comunicazioni ufficiali (ad esempio nel documento di discussione del 22 febbraio 2012 sulla strategia di emersione del denaro non dichiarato), il Consiglio federale considera lo scambio automatico di informazioni come un'evoluzione inevitabile. L'esecutivo sembra non essersi mai posto la questione della ragione d'essere e della necessità dello scambio automatico di informazioni. Infatti, esistono Paesi come la Germania, dove questo scambio non sembra tecnicamente necessario al fine di applicare l'imposizione prevista in quello Stato. Le banche tedesche non comunicano i dati automaticamente alle loro autorità fiscali! Imporre lo scambio automatico di informazioni alle banche svizzere, mentre quelle tedesche non sembrano essere assoggettate a tale obbligo, causerebbe una distorsione della concorrenza inaccettabile per le nostre banche. Il Consiglio federale intende tenere conto di questo aspetto nei negoziati "Rubik" in corso e futuri nonché nelle discussioni in seno all'OCSE? In caso affermativo, come?

Stellungnahme des Bundesrates

La conclusione di convenzioni sull'imposta alla fonte in ambito internazionale, che prevedono la regolarizzazione dei problemi fiscali del passato e la futura imposizione dei redditi da capitale, rappresenta un elemento essenziale della strategia del Consiglio federale per una piazza finanziaria Svizzera concorrenziale e conforme dal profilo fiscale. Le convenzioni sull'imposta alla fonte concluse con la Germania, il Regno Unito e l'Austria dovrebbero servire da esempio per la conclusione di ulteriori convenzioni.

Il Consiglio federale respinge lo scambio automatico di informazioni. Il modello dell'imposizione alla fonte è un mezzo meno invasivo e più efficiente per garantire l'imposizione. Anche la partecipazione della Svizzera allo sviluppo degli standard internazionali in materia di scambio di informazioni è orientata in questo senso. La Svizzera si impegna per una maggiore efficienza dell'assistenza amministrativa in materia fiscale, nel rispetto dei principi dello Stato di diritto e senza che i diritti dei contribuenti, in particolare quelli dei contribuenti onesti, vengano limitati in modo ingiustificato. Inoltre oneri e benefici non devono essere sproporzionati. Le spese delle autorità e degli istituti finanziari devono infatti essere proporzionate alle entrate fiscali supplementari conseguite.

La disposizione concernente le successioni contenuta nella convenzione sull'imposizione alla fonte firmata con la Germania non implica alcuno scambio automatico di informazioni. L'accordo prevede che gli eredi della persona defunta abbiano la possibilità di scegliere tra una dichiarazione volontaria e il versamento di un'imposta. Quest'ultima sarà riscossa al momento del decesso sui valori patrimoniali del defunto, a un'aliquota marginale prevista dal diritto tedesco nei casi di successioni (50 per cento). Tale disposizione intende impedire che patrimoni non dichiarati vengano nuovamente collocati in Svizzera in seguito a una successione. Inoltre, secondo l'articolo 33 della legge tedesca relativa all'imposta sulle successioni, gli istituti finanziari tedeschi hanno l'obbligo di dichiarare alle proprie autorità fiscali l'entità dei conti e dei depositi di un cliente defunto. Sembra quindi da escludere una distorsione della concorrenza.

Risposta del Consiglio federale.

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