Acquisto di immobili da parte di aziende pubbliche e parapubbliche e conseguente aumento dei prezzi per la pigione
12.3573 · Interpellanza · 2012-06-14
Dipartimento delle Finanze
Liquidato
Wortlaut
L'aumento dei costi per le pigioni è sempre più un tema e una preoccupazione per molti cittadini e cittadine, che sempre più faticano a trovare alloggi a pigione moderata, in particolare nei centri e negli agglomerati. Recentemente i media hanno riportato la notizia che la SUVA ha comperato degli immobili a Zurigo aumentando gli affitti degli stessi. Sulla base di questo fatto chiedo al lodevole Consiglio federale:
1. Come valuta l'acquisto di immobili e il susseguente aumento degli affitti da parte della SUVA nel caso specifico, un' azienda di diritto pubblico e nel cui consiglio di amministrazione siedono pure rappresentanti della Confederazione?
2. Sono noti casi analoghi di altre aziende pubbliche o parapubbliche?
3. In caso affermativo qual'è la posizione del governo sull'acquisto di immobili e gli effetti sul mercato dell'alloggio, in particolare sulle pigioni di questi acquisti?
4.Ci sono delle linee guida per l'acquisto di immobili per le aziende pubbliche della Confederazione?
5.Non ritiene che le aziende pubbliche della Confederazione dovrebbero piuttosto investire nella costruzione di immobili a pigione moderata?
Stellungnahme des Bundesrates
1. Nel mese di giugno del 2011 la SUVA ha acquistato a Zurigo lo stabile in questione. Per gli inquilini interessati, le condizioni di locazione rimarranno invariate fino a settembre 2013. I contratti di locazione in essere da molti anni scadranno a quel momento e sono stati rinegoziati adeguando le pigioni, inferiori alle condizioni di mercato, ai valori usuali nel quartiere. Gli aumenti corrisponderanno a 2-2,25 volte le pigioni attuali. Considerata la posizione privilegiata nel centro di Zurigo (nei pressi della Paradeplatz), le pigioni rientrano però nei valori in uso nel quartiere.
L'investimento rispetta la strategia immobiliare della SUVA, la cui ultima approvazione da parte della commissione di controllo degli immobili risale al 6 aprile 2010. In virtù dell'articolo 4 del regolamento del 14 giugno 2002 sull'organizzazione dell'Istituto nazionale svizzero di assicurazione contro gli infortuni (RS 832.207), il consiglio d'amministrazione della SUVA è incaricato di emanare le prescrizioni sull'investimento e sulla gestione della sostanza. Fondandosi su questa disposizione, il consiglio d'amministrazione ha emanato un regolamento sugli investimenti per tutti gli investimenti finanziari della SUVA, il quale comprende tutte le categorie di investimenti, immobili compresi. Su questa base la commissione amministrativa definisce ogni cinque anni una strategia d'investimento a lungo termine per gli investimenti finanziari e immobiliari e un piano d'investimento annuale. Entro questi limiti, la commissione di controllo degli immobili approva a sua volta la strategia per lo sviluppo del portafoglio immobiliare.
A fine 2011 la sostanza fissa della SUVA aveva un valore di mercato pari a circa 34 miliardi di franchi, di cui circa 4 miliardi di franchi consistenti in investimenti immobiliari diretti in Svizzera. La SUVA pratica l'assicurazione contro gli infortuni secondo il principio della mutualità (art. 61 cpv. 2 LAINF; RS 832.20). Di conseguenza, può utilizzare i propri ricavi soltanto per i fini dell'assicurazione e non può distribuire utili. I redditi della sostanza confluiscono praticamente nella loro totalità, sotto forma di interesse al 3,25 per cento, nel capitale di copertura delle circa 100 000 rendite che la SUVA versa.
Nell'interesse di un investimento solido e diversificato della sostanza, e per garantire a lungo termine i capitali di copertura delle rendite, la SUVA deve investire anche nel mercato immobiliare svizzero. In qualità di investitore istituzionale, per poter garantire la necessaria competitività nei confronti della concorrenza deve essere in grado sia di pagare prezzi conformi al mercato, che di applicare pigioni conformi a quelle in uso nei singoli quartieri.
2.-5. Il Consiglio federale non è a conoscenza di casi analoghi. Oltretutto, a giudizio del Consiglio federale gli affari commerciali praticati da aziende pubbliche con immobili non indispensabili all'esercizio dell'attività si giustificano soltanto in alcuni casi speciali. Tuttavia, nel caso di SUVA e Publica in particolare, l'investimento della sostanza rientra nel mandato di base. Queste unità (controllate dalle parti sociali) possono anche investire direttamente in immobili (nella misura in cui la loro strategia immobiliare lo permetta). Nell'investire la loro sostanza, devono poter contare su rendimenti usuali sul mercato; il loro compito consiste nell'impiegare in modo proficuo il capitale degli assicurati. Per quanto riguarda le FFS, il mandato previsto secondo gli obiettivi strategici del Consiglio federale consiste nello sviluppare in modo mirato i sedimi delle stazioni ferroviarie conseguendo un utile usuale nel ramo, d'intesa però con le autorità cantonali e comunali. Infine, la conservazione di immobili non indispensabili all'attività può essere giustificata anche da ragioni di politica del personale (alloggi di servizio).
A giudizio del Consiglio federale, imprese e istituti della Confederazione non hanno il compito di creare alloggi (a basso costo). L'esecutivo non ritiene pertanto che sia necessario emanare linee guida di portata generale. Se un'impresa della Confederazione possiede immobili non indispensabili alla propria attività, il Consiglio federale si aspetta che detta impresa si attenga al proprio mandato di base, rispetti il vigente diritto in materia di locazione e osservi il proprio particolare obbligo di diligenza. Il governo non ravvisa alcun segno atto a far credere che ciò non avvenga.
Risposta del Consiglio federale.