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12.3592 · Mozione · 2012-06-15

Dipartimento dell'economia, della formazione e della ricerca

Liquidato

Wortlaut

Il Consiglio federale è invitato a ridurre il limite di un'unità standard de manodpera (USM) applicabile ai provvedimenti individuali nell'ambito dei miglioramenti strutturali, cosicché

1. le aziende considerate aziende agricole e conformi al limite USM ai sensi dell'articolo 7 LDFR (1.0 USM) possano beneficiare dei miglioramenti strutturali;

2. le aziende considerate aziende agricole e conformi al limite USM ai sensi dell'articolo 5 LDFR (deroghe cantonali fino a 0,75 USM) possano beneficiare dei miglioramenti strutturali.

Begründung

Nell'ambito della PA 2014-2017 s'intende adattare i coefficienti di calcolo di un'unità standard di manodopera (USM) al progresso tecnico. L'USM della maggior parte delle aziende subisce in tal modo una riduzione di oltre il 15 per cento. Secondo il messaggio del Consiglio federale, circa 1400 aziende agricole saranno escluse dai pagamenti diretti per questo motivo. Altrettante perderanno, indipendentemente dalla loro volontà, lo stato di aziende agricole o il potenziale diritto ai miglioramenti strutturali. A essere colpite sono, in particolare, le aziende più piccole a gestione familiare.

Ai sensi della legge sull'agricoltura, può beneficiare di miglioramenti strutturali l'azienda che dispone di almeno 1,0 USM (art. 89). Nella rispettiva ordinanza, invece, il Consiglio federale fissa altre restrizioni fino a 1,75 USM. Onde evitare che le aziende più piccole siano penalizzate due volte, la condizione per poter beneficiare di miglioramenti strutturali deve essere attenuata. In linea di principio dovrebbe venire applicata la regola seguente: un'azienda riconosciuta come azienda agricola può beneficiare anche di miglioramenti strutturali (fatte salve altre condizioni).

Non sarebbero più necessari limiti USM separati per i miglioramenti strutturali. A essere determinante sarebbe la definizione ai sensi degli articoli 7 e 5 della legge federale sul diritto fondiario rurale (LDFR). La soluzione contribuirebbe in maniera sostanziale anche a snellire il sistema.

Antrag des Bundesrates

Il Consiglio federale propone di respingere la mozione.

Stellungnahme des Bundesrates

Il Consiglio federale ha già avuto modo di esprimersi a tal proposito nelle sue risposte ai postulati von Siebenthal 11.4157 e 12.3234.

In base ai dati sull'economia del lavoro della stazione di ricerca Agroscope Reckenholz-Tänikon ART, grazie al progresso tecnico degli ultimi anni in agricoltura è aumentata notevolmente la produttività del lavoro. Tali cifre sono confermate dalle rilevazioni dell'Ufficio federale di statistica. Tra il 2000 e il 2010, nel settore agricolo i lavoratori a tempo pieno sono diminuiti del 22,6 per cento, quelli a tempo parziale del 13,6 per cento, per un totale del 17,8 per cento di occupati in meno, mentre il volume della produzione agricola è rimasto praticamente invariato nello stesso arco di tempo. Se non si adeguano i coefficienti USM al progresso tecnico, si rischia di sostenere, in futuro, aziende che necessitano di un dispendio di lavoro notevolmente inferiore, ovvero che presentano una minore dimensione economica rispetto a dieci anni fa (PA 2007).

Le soglie d'entrata in materia per i miglioramenti strutturali, differenziate a seconda del tipo di azienda e delle zone, si sono rivelate valide, considerato che vi sono rami aziendali, come quelli delle vacche lattifere, delle scrofe da allevamento o delle serre, che per garantire la redditività di un progetto di costruzione necessitano di maggior dispendio di lavoro e capitale rispetto ad altri. Inoltre, per poter considerare il diverso potenziale di finanziamento delle aziende di pianura e di montagna, vengono diversificati anche gli aiuti agli investimenti per unità (UBG).

Una ripresa generale del limite, in virtù dell'articolo 7 della legge federale sul diritto fondiario rurale (LDFR), contribuisce solo in misura irrilevante a semplificare il sistema, poiché il numero di USM dell'azienda deve essere calcolato in ogni singolo caso. Considerare i limiti di cui all'articolo 5 LDFR è consentito, conformemente all'articolo 89 capoverso 2 della legge sull'agricoltura, solo nelle aree a rischio (gestione o insediamento insufficienti) o in caso di misure di diversificazione dell'attività nel settore agricolo o nei settori affini.

I coefficienti USM e i valori limite previsti nell'ordinanza sui miglioramenti strutturali sono sottoposti, per parere, ai cantoni e alle cerchie interessate nel quadro dell'indagine conoscitiva sul pacchetto di ordinanze PA 2014-2017. In tal modo, si individuano i diversi interessi e si consente di esprimere un'opinione politica.

Il Consiglio federale propone di respingere la mozione.

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