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12.3594 · Interpellanza · 2012-06-15

Dipartimento dell'interno

Liquidato

Wortlaut

Gli elevati costi del sistema sanitario sollevano di continuo accese discussioni. Un fattore importante in questo ambito è la vendita di medicamenti.

L'articolo "Wie sich Ärzte von der Pharma kaufen lassen", pubblicato sul "Beobachter" (edizione 7/2012), descrive chiaro e tondo come i medici si facciano comprare dalle case farmaceutiche. Non pochi medici guadagnano tantissimi soldi con la prescrizione di medicamenti e per questo si lasciano pure corteggiare dall'industria farmaceutica.

Da osservatore, viene da chiedersi come mai il medico debba ricevere una provvigione sulla prescrizione di un medicamento, considerato che tale pratica è dettata da un innegabile interesse commerciale. Questo comportamento è in aperta contraddizione con la Dichiarazione di Ginevra dell'Associazione medica mondiale, un codice cui si attiene la maggior parte dei medici e secondo cui le prime preoccupazioni di un medico devono essere la salute e la vita dei propri pazienti.

Tariffa su base temporale:

Un medico dovrebbe essere pagato soltanto per la consulenza, il colloquio con il paziente, la visita specialistica e le infrastrutture che mette a disposizione, ad esempio le apparecchiature per le radiografie.

Questo semplificherebbe enormemente le discussioni sulle tariffe e i medici potrebbero di nuovo concentrarsi sul loro vero mestiere, ossia occuparsi più intensamente dei pazienti e visitarli con competenza, dedicando loro il tempo necessario, come richiede in origine la professione.

Poiché, con una "tariffa su base temporale", la prescrizione di un farmaco non sarebbe più legata a interessi commerciali, si giungerebbe di sicuro a una considerevole riduzione delle ricette di medicamenti e psicofarmaci costosi, dato che un gran numero di problemi potrebbe essere risolto sulla base di un colloquio più completo e con rimedi naturali.

Progetto pilota:

Il metodo "tariffa su base temporale" dovrebbe essere sperimentato per un certo periodo con un gruppo di medici nel quadro di un progetto pilota, applicando una tariffa oraria adeguata (come per gli avvocati) comprensiva delle visite con apparecchiature speciali, ma senza provvigioni sui medicamenti.

Sulla base di quanto precede, invito il Consiglio federale a rispondere alle seguenti domande:

1. Che cosa pensa dell'odierna prassi dei medici di incassare provvigioni sui medicamenti che prescrivono?

2. Che cosa pensa della proposta "tariffa su base temporale"?

3. Che cosa pensa della realizzazione di un progetto pilota fondato su tale proposta?

Stellungnahme des Bundesrates

1. L'articolo 33 della legge federale del 15 dicembre 2000 sui medicamenti e i dispositivi medici (LATer; RS 812.21) sancisce che è vietato concedere, offrire o promettere vantaggi pecuniari per la prescrizione o la dispensazione di medicamenti a persone che prescrivono o dispensano medicamenti. Tali persone non hanno neppure il diritto di chiedere né accettare i suddetti vantaggi. Inoltre, l'articolo 56 della legge federale del 18 marzo 1994 sull'assicurazione malattie (LAMal; RS 832.10) obbliga il fornitore di prestazioni a fare usufruire il debitore della rimunerazione di sconti diretti o indiretti che ha ottenuti, come le riduzioni concesse dagli enti fornitori di medicamenti.

Il Consiglio federale è consapevole che l'attuale regolamentazione dei vantaggi pecuniari debba essere modificata in maniera tale da rafforzare la prevenzione e la lotta contro i condizionamenti indesiderati. Nel quadro della revisione ordinaria della LATer (seconda tappa), attualmente in corso, sono previste misure particolari per garantire l'indipendenza degli specialisti nella prescrizione e dispensazione di medicamenti e maggiore trasparenza e chiarezza negli sconti ammessi (cfr. la risposta del Consiglio federale all'interrogazione Bortoluzzi 12.1023, "Sviluppi indesiderati nella vendita per corrispondenza di medicamenti"). Il Consiglio federale dovrebbe presentare il suo messaggio al Parlamento entro il terzo trimestre.

2./3. Per rimunerare le prestazioni logistiche necessarie per la consegna di medicamenti, il prezzo massimo dei medicamenti fissato nell'elenco delle specialità comprende, oltre al prezzo di fabbrica, la parte propria alla distribuzione (art. 67 cpv. 1, 1bis e 1quater dell'ordinanza del 27 giugno 1995 sull'assicurazione malattie, OAMaI; RS 832.102). Quest'ultima considera segnatamente i costi del capitale per la gestione delle scorte e per gli averi da riscuotere, nonché i costi di trasporto, d'infrastruttura e del personale. Il medesimo margine di distribuzione è valido anche per farmacisti, medici e ospedali (art. 35a cpv. 4 dell'ordinanza del DFI del 29 settembre 1995 sulle prestazioni dell'assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie, OPre; RS 832.112.31). Il Consiglio federale riconosce che la dispensazione di medicamenti da parte dei medici (profarmacia), come attualmente remunerata, può portare alla prescrizione o alla dispensazione inappropriata di medicamenti.

Tuttavia, sebbene il principio dell'autonomia tariffale sancito dalla LAMal preveda che i fornitori di prestazioni e gli assicuratori stabiliscano per convenzione le tariffe e i prezzi secondo cui i fornitori di prestazioni stendono le loro fatture (art. 43 LAMal), il Consiglio federale ritiene inadeguata una tariffa fondata sul tempo dedicato alla prestazione per rimunerare le prestazioni logistiche attualmente considerate nella parte propria alla distribuzione. Per tale motivo, parallelamente alla revisione della LATer (cfr. risposta alla domanda 1), il Dipartimento federale dell'interno deve presentargli una proposta sulla rimunerazione dei medici per la dispensazione di medicamenti, al fine di evitare gli incentivi economici indesiderati (cfr. la risposta del Consiglio federale alla mozione Rossini 11.4184 "LAMal. Medicamenti e incentivi aberranti").

Risposta del Consiglio federale.