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12.3625 · Interpellanza · 2012-06-15

Dipartimento dell'interno

Liquidato

Wortlaut

Il 14 marzo 2008 la Conferenza svizzera delle direttrici e dei direttori cantonali della sanità (CDS) ha adottato la Convenzione intercantonale sulla medicina altamente specializzata (CIMAS), nella quale i cantoni disciplinano il coordinamento e la concentrazione della medicina di punta in Svizzera. Per attuare la convenzione, la CDS ha designato un organo incaricato di definire i settori della medicina altamente specializzata (MAS) in cui si impone una concentrazione e di adottare le decisioni di pianificazione e di attribuzione delle prestazioni. Le decisioni di questo organo poggiano sulle proposte formulate da un organo scientifico MAS. Questo è composto al massimo da 15 esperti indipendenti svizzeri e stranieri ed è incaricato di preparare l'attribuzione delle prestazioni della MAS ai singoli centri, di presentare le relative proposte all'organo decisionale e di motivarle in base a considerazioni tecniche e scientifiche. A tal fine deve considerare in particolare criteri quali la qualità, la disponibilità di personale altamente qualificato, la presenza di discipline di supporto, l'economicità, il potenziale di sviluppo, la rilevanza del nesso con la ricerca e l'insegnamento e la competitività a livello internazionale.

Nella decisione del 28 maggio 2010 relativa alla pianificazione della MAS nel settore dei trapianti di organi, l'organo decisionale ha seguito le raccomandazioni dell'organo scientifico MAS e le motivazioni esposte da quest'ultimo nel rapporto del 17 febbraio 2010, ad eccezione di quella relativa ai trapianti di cuore.

L'organo decisionale ha respinto quest'ultima proposta benché, secondo quanto figura a pagina 5 del rapporto esplicativo del 14 marzo 2008 relativo alla CIMAS, sia tenuto a considerare le opzioni presentate dall'organo scientifico. Il rapporto dell'organo scientifico MAS con la proposta di attribuzione dei trapianti di organi non è stato pubblicato poiché considerato confidenziale dalla Segreteria della CDS.

A questo proposito, invito il Consiglio federale a rispondere alle seguenti domande:

1. Le decisioni relative all'attribuzione dei trapianti di cuore ai centri non hanno forse una portata e una rilevanza tali da esigere che siano trasparenti, motivate e accessibili al pubblico e che le proposte e le raccomandazioni dell'organo scientifico MAS siano rese pubbliche?

2. Il principio della trasparenza non si applica in questo caso?

3. Il Consiglio federale è disposto a provvedere affinché il rapporto dell'organo scientifico MAS relativo all'attribuzione dei trapianti di cuore venga pubblicato?

Stellungnahme des Bundesrates

1. Conformemente all'articolo 39 della legge federale sull'assicurazione malattie (LAMal; RS 832.10), nel quadro dell'autorizzazione degli ospedali, i cantoni devono approntare una pianificazione e compilare un elenco in cui gli stabilimenti sono classificati secondo i rispettivi mandati. Con la revisione della LAMal nel settore del finanziamento ospedaliero decisa dalle Camere federali il 21 dicembre 2007 ed entrata in vigore il 1° gennaio 2009, i cantoni sono inoltre tenuti a decidere insieme una pianificazione per tutta la Svizzera nell'ambito della medicina altamente specializzata. La pianificazione della medicina altamente specializzata è dunque per principio di competenza dei cantoni, che dispongono a tal fine di un certo margine discrezionale. Secondo l'articolo 53 capoverso 2 lettera e LAMal, nelle procedure di ricorso contro le decisioni prese conformemente all'articolo 39 non può essere invocata l'inadeguatezza. La LAMal non prescrive ai cantoni alcuna procedura per la pianificazione ospedaliera. Tuttavia, le autorità cantonali devono rispettare l'uniformità dei criteri di pianificazione di cui agli articoli 58a-58e dell'ordinanza sull'assicurazione malattie (OAMal; RS 832.102). In questo ambito, le competenze e procedure disciplinate dal diritto cantonale non devono pregiudicare l'applicazione del diritto federale.

Nel marzo 2008, la riunione plenaria della Conferenza svizzera delle direttrici e dei direttori cantonali della sanità (CDS) ha adottato all'attenzione dei cantoni la Convenzione intercantonale sulla medicina altamente specializzata (CIMAS). Per il coordinamento della concentrazione della medicina altamente specializzata è stato istituito, quale collegio decisionale intercantonale, l'organo decisionale MAS, che assume i compiti descritti all'articolo 3 capoverso CIMAS: definire la strategia e la pianificazione per il settore della medicina altamente specializzata, controllare costantemente la sua attuazione e valutarne i risultati. Per le sue decisioni, l'organo decisionale si fonda sul lavoro dell'organo scientifico da esso nominato e composto da esperti indipendenti. Le decisioni relative alla concentrazione e all'attribuzione sono sempre prese sulla base di proposte dell'organo scientifico. La separazione del livello decisionale tecnico da quello politico ha, in particolare, lo scopo di garantire la trasparenza delle decisioni e del processo che le precede. Inoltre, l'organo decisionale svolge un'indagine conoscitiva in cui sottopone al parere dei fornitori di prestazioni le diverse proposte e raccomandazioni. Il Consiglio federale ritiene pertanto che le misure adottate per rendere comprensibili le decisioni siano sufficienti. La pubblicazione dei rapporti dell'organo scientifico MAS è esclusa a causa del suddetto disciplinamento delle competenze.

2. La legge federale sul principio di trasparenza dell'amministrazione (legge sulla trasparenza, LTras; RS 152.3) si applica ai documenti in possesso di un'autorità (art. 2 cpv. 1 lett. a-c LTras).

Dato che l'organo scientifico MAS non è considerato un'autorità ai sensi dell'articolo 2 capoverso 1 LTras e che le sue raccomandazioni non costituiscono atti normativi o decisioni ai sensi dell'articolo 5 della legge federale sulla procedura amministrativa (PA; RS 172.012), non può essere richiesta la consultazione dei suoi documenti in virtù dell'articolo 2 capoverso 1 lettera b LTras.

3. In considerazione di quanto esposto ai numeri 1 e 2 e sulla base delle prescrizioni del diritto federale, il Consiglio federale non ha la facoltà di ordinare la pubblicazione dei rapporti dell'organo scientifico MAS.

Risposta del Consiglio federale.