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Delazione degli impiegati da parte degli alti dirigenti delle banche. Il Consiglio federale è conscio dell'urgenza di attuare la strategia dell'emersione del denaro non dichiarato?

12.3690 · Interpellanza urgente · 2012-09-12

Dipartimento delle Finanze

Liquidato

Wortlaut

Le banche che hanno già trasmesso dati personali dei propri impiegati agli Stati Uniti si apprestano a trasmettere loro ulteriori dati, nonostante la protesta sollevata tra la popolazione e i dubbi espressi da numerosi giuristi eminenti (compreso l'IFPDT), in merito alla legittimità di una trasmissione di questo tipo (indipendentemente da un'autorizzazione secondo l'art. 271 CP).

Domande:

1. Qual è il tenore esatto delle garanzie destinate agli impiegati richieste dal Consiglio federale una volta conferita alle banche un'autorizzazione a collaborare con gli Stati Uniti (secondo l'art. 271 CP)?

2. Il Consiglio federale ritiene che una nuova trasmissione di dati sia compatibile con queste garanzie? Una nuova trasmissione sarebbe coperta dall'autorizzazione di cui all'articolo 271 CP?

3. Il Consiglio federale intende intervenire presso le banche affinché evitino di violare nuovamente il diritto del lavoro e della protezione dei dati?

4. Nella sua risposta all'interpellanza 12.3389 (domanda 7) il Consiglio federale conferma implicitamente di aver preso una prima decisione in merito alla decodificazione dei dati. Qual è il tenore di tale decisione? Ne sono seguite altre?

5. Il Consiglio federale sostiene che la base legale della decodificazione dei dati personali sia una "soluzione globale" con gli Stati Uniti che ancora non esiste. Qual è dunque la base legale della trasmissione di dati (non cifrati) degli impiegati di banca autorizzata il 18 gennaio 2012?

6. Non ritiene contradditorio dover ammettere che ancora non esiste una base legale per la trasmissione di dati non cifrati considerando che tale trasmissione è stata autorizzata sulla base dell'articolo 271 CP? Entrambe le decisioni dovrebbero fondarsi su una base legale analoga dal momento che producono il medesimo effetto.

7. La trasmissione di migliaia di documenti che contengono dati personali di impiegati è compatibile con le esigenze di un'attività irreprensibile e di una buona reputazione ai sensi della LBCR e della LFINMA?

8. Il Consiglio federale reputa che il rispetto del diritto del lavoro e della protezione dei dati rientri all'interno di un'attività irreprensibile e di una buona reputazione e debba quindi essere sottoposto alla vigilanza della FINMA?

9. Non ritiene che la migliore forma di prevenzione contro il manifestarsi di un simile rischio consista nell'adottare immediatamente gli standard internazionali contro l'evasione fiscale?

Stellungnahme des Bundesrates

1. Alle banche coinvolte nei procedimenti aperti negli Stati Uniti il Consiglio federale ha conferito un'autorizzazione secondo l'articolo 271 numero 1 del Codice penale svizzero (CP). In tal modo si garantisce la possibilità per le suddette banche di tutelare i propri diritti di parte senza che sia adempiuta la fattispecie penale di atti compiuti senza autorizzazione per conto di uno Stato estero. L'autorizzazione non costituisce un lasciapassare per la trasmissione di dati agli Stati Uniti. I dati devono essere trasmessi nel rispetto del diritto vigente. Le banche sono state avvisate del fatto di essere legalmente responsabili delle proprie azioni.

2./3. L'autorizzazione conferita alle banche è limitata al 31 marzo 2014 e può essere prorogata su richiesta. Nel mese di settembre del 2012 l'incaricato federale della protezione dei dati ha imposto alle banche condizioni per la trasmissione dei dati dei collaboratori alle autorità statunitensi: prima di ciascuna trasmissione le banche devono informare i collaboratori e concedere loro la possibilità di consultare su domanda i documenti che li concernono.

4.-6. Il 18 gennaio 2012 il Consiglio federale ha incaricato il Dipartimento federale di giustizia e polizia di permettere nell'ambito dell'assistenza amministrativa prestata dall'Autorità federale di vigilanza sui mercati finanziaria (FINMA) alla Securities and Exchange Commission (SEC) la trasmissione di documenti codificati al Dipartimento di giustizia statunitense (cfr. art. 38 cpv. 6 legge sulle borse). Esso ha vincolato la consegna della chiave per la decodifica al raggiungimento di una soluzione delle questioni finanziarie e fiscali ancora aperte nel quadro di una soluzione globale. Il 4 aprile 2012 il Consiglio federale ha adeguato questa decisione nel senso che la decodificazione può essere effettuata quando saranno definiti i contorni di una decisione globale.

Nel conferire l'autorizzazione secondo l'articolo 271 numero 1 CP, in una decisione indipendente del Consiglio federale del 4 aprile 2012 si trattava per contro di consentire alle banche di tutelare i propri diritti di parte. Esse non sono state affatto esonerate dall'obbligo di rispettare l'ordinamento giuridico svizzero e, come affermato in precedenza, sono state rese edotte sulla loro responsabilità legale.

7./8. In linea di principio la FINMA verifica se in Svizzera le banche rispettano le disposizioni del diritto in materia di mercati finanziari, tra cui il requisito della garanzia di un'attività irreprensibile ai sensi della legge sulle banche. Con questa attività di vigilanza essa si prefigge la protezione dei creditori, degli investitori e degli assicurati, nonché la tutela della funzionalità dei mercati finanziari (cfr. art. 5 LFINMA). La protezione (garantita dal diritto civile) dei lavoratori delle banche non rientra nel mandato legale della FINMA. Fra l'altro è proprio la tutela degli interessi degli impiegati delle banche ad esigere che si eviti che l'esistenza di una banca venga compromessa da un'azione penale.

9. Nel 2009 il Consiglio federale ha deciso di adottare nell'ambito dell'assistenza amministrativa in materia fiscale lo standard secondo l'articolo 26 del modello di convenzione dell'OCSE. Da allora questa decisione viene attuata in modo sistematico. Recentemente la Svizzera ha ripreso il nuovo standard concernente le domande raggruppate. Inoltre ha avviato negoziati volti alla conclusione di accordi sullo scambio di informazioni in materia fiscale (TIEA).

Risposta del Consiglio federale.

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