12.3691 · Mozione · 2012-09-12
Dipartimento delle Finanze
Liquidato
Wortlaut
In base alla legge federale del 17 dicembre 2004 sul principio di trasparenza dell'amministrazione (RS 152.3), entrata in vigore il 1° luglio 2006, il Consiglio federale è invitato a provvedere alla pubblicazione delle decisioni tariffali vincolanti contenute nell'applicazione informatica TADOC dell'Amministrazione federale delle dogane (AFD). Secondo le nostre informazioni tale provvedimento conferirebbe maggiore trasparenza e visibilità a circa 50 000 decisioni tariffali. Attualmente solo 1300 di queste ultime vengono pubblicate nell'apposito documento di servizio (D4).
Begründung
Capita sovente che alcune particolarità specifiche svizzere contraddicano i principi di classificazione del Sistema armonizzato (SA) internazionale. I partner della dogana devono poter accedere liberamente alle decisioni dell'AFD al fine di disporre di una base legale e di una certezza del diritto che consenta loro di classificare correttamente le merci, evitando errori non intenzionali e le conseguenti sanzioni dell'AFD. Sul piano internazionale, già da tempo le autorità doganali garantiscono agli operatori economici un accesso privo di limitazioni alle decisioni tariffali vincolanti pubblicate. A livello europeo vi è una banca dati molto utile che fornisce una visione d'insieme della prassi tariffale delle autorità doganali europee relativa a singoli prodotti, garantendo così una maggiore certezza del diritto e un risparmio di tempo e costi (http://ec.europa.eu/taxation_customs/dds2/ebti/ebti_home.jsp?Lang=it&Screen=0). Nella sua versione attuale, la legislazione svizzera sulle dogane non prevede ordinamenti in tal senso. Nel D4 vengono pubblicate, in base all'importanza dal punto di vista economico e tariffale, le decisioni dell'Organizzazione mondiale delle dogane relative al SA nonché le decisioni nazionali sulla classificazione delle merci. In Svizzera le informazioni tariffali vincolanti vengono comunicate unicamente ai partner della dogana che ne hanno fatto debita richiesta scritta e non sono pubblicate. L'AFD rende note le informazioni relative alle classificazioni tariffali solo in casi importanti e urgenti mediante circolare. Questa prassi non è più in linea con le esigenze attuali e non va più incontro alle crescenti necessità di trasparenza e certezza del diritto degli operatori economici, soprattutto in ambito internazionale. Una banca dati di questo genere può inoltre contribuire al disbrigo efficiente delle formalità doganali.
Antrag des Bundesrates
Il Consiglio federale propone di respingere la mozione.
Stellungnahme des Bundesrates
L'applicazione informatica TADOC è finalizzata alla registrazione e al trattamento interni di affari dell'Amministrazione federale delle dogane (AFD). Tale banca dati deve in particolare garantire una classificazione uniforme delle merci nella tariffa doganale e una parità di trattamento dei partner della dogana. Essa comprende i risultati delle visite doganali (ovvero i controlli delle merci in occasione dell'imposizione) e informazioni tariffali fornite su richiesta. Attualmente vi sono circa 19 500 informazioni tariffali vincolanti valide. I destinatari delle informazioni tariffali sono ditte e privati in Svizzera e all'estero.
Si rammenta innanzitutto che la legge sulla trasparenza (LTras) non obbliga l'AFD a pubblicare in forma elettronica le circa 19 500 informazioni tariffali valide. Tuttavia, in caso di richiesta d'accesso a una di queste informazioni, l'AFD deve concederlo sempre che non vi siano eccezioni al diritto d'accesso, segnatamente se esso può comportare la rivelazione di segreti professionali, di fabbricazione o d'affari (art. 7 cpv. 1 lett. g LTras).
La maggioranza delle domande concerne gli ambiti delle derrate alimentari e della chimica. Spesso esse comprendono informazioni confidenziali, ad esempio le composizioni o le procedure di produzione che vengono comunicate all'AFD soltanto con la garanzia del segreto d'ufficio. Tali dati devono dunque essere protetti in modo adeguato e non possono essere pubblicati senza dapprima essere trattati. Pertanto non è possibile pubblicare l'attuale raccolta di dati senza trattamento e senza l'autorizzazione di tutti i richiedenti.
Un'informazione pubblicata sarebbe inoltre valida, come nell'UE, soltanto per una merce identica. Nella maggioranza dei casi non sarebbe possibile stabilire se vi è concordanza tra la banca dati e le merci da importare o esportare. Ciò proprio perché, nell'ambito delle derrate alimentari e della chimica, al fine di tutelare il richiedente non possono essere pubblicate informazioni importanti come marche o composizioni. Il Consiglio federale è pertanto dell'avviso che l'utilità di una banca dati supplementare sia piuttosto scarsa.
La preparazione di tutte le informazioni tariffali vincolanti per la pubblicazione richiederebbe inoltre un importante impiego di personale e di risorse finanziarie (chiarimenti legali, riformulazione e anonimizzazione delle decisioni, gestione e manutenzione di una banca dati supplementare). La pubblicazione di informazioni tariffali sarebbe realizzabile soltanto con un nuovo progetto informatico e la suddivisione in una banca dati interna e una esterna. Tutto ciò non sarebbe giustificato in rapporto all'utilità auspicata.
Al fine di migliorare l'informazione per i partner della dogana, verrà tuttavia ampliato, soprattutto nel settore industriale, l'elenco elettronico esistente e accessibile al pubblico, nel quale le decisioni e i principi più importanti in materia (D4: "Decisioni relative alla classificazione di merci") figurano in tre lingue e in forma anonimizzata.
Il Consiglio federale propone di respingere la mozione.