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12.3700 · Mozione · 2012-09-12

Dipartimento di giustizia e polizia

Liquidato

Wortlaut

Il Consiglio federale è incaricato di adottare le misure necessarie affinché gli itineranti paghino una cauzione di una certa entità non appena si installano su un terreno in Svizzera. Chi si rifiuta di versare la cauzione deve essere espulso immediatamente.

Begründung

Numerose occupazioni di terreni ufficiali o meno da parte di itineranti provenienti dall'estero hanno causato danni e sono state caratterizzate da atti vandalismo nei luoghi stessi o nei dintorni. È rattristante constatare che nella maggior parte dei casi i danneggiati non hanno avuto diritto a un risarcimento adeguato. Tale problema potrebbe essere evitato introducendo una cauzione. Da un lato, perché gli itineranti, desiderosi di recuperare la cauzione versata, si comporterebbero in maniera più responsabile e, dall'altro, perché i danneggiati sarebbero sicuri di non subire una perdita finanziaria. Tale misura non riguarderà gli amish e gli jenisch svizzeri, comunità note che secondo le autorità hanno si sono sempre comportate in modo corretto.

Antrag des Bundesrates

Il Consiglio federale propone di respingere la mozione.

Stellungnahme des Bundesrates

Nel quadro del terzo rapporto della Svizzera sull'applicazione della Convenzione quadro del Consiglio d'Europa per la protezione delle minoranze nazionali pubblicato nel gennaio 2012 il Consiglio federale ha osservato che per garantire la convivenza pacifica tra gli itineranti e i residenti sono indispensabili le seguenti misure: sensibilizzazione dell'opinione pubblica, pianificazione del territorio adeguata e creazione di nuove aree di sosta. In quest'ottica, a ottobre 2012 i membri della Conferenza dei capi dei dipartimenti di giustizia e polizia della Svizzera romanda hanno deciso di creare almeno un posto di accoglienza per cantone, di elaborare basi legali migliori che consentano di intervenire più efficacemente in caso di violazione della legge e di armonizzare le legislazioni cantonali al fine di attuare una politica di accoglienza comune.

Un obbligo di cauzione previsto soltanto nei confronti di non amish e non jenisch è contrario al divieto di discriminazione secondo l'articolo 8 capoverso 2 della Costituzione federale (RS 101). La riscossione generalizzata di una cauzione nei confronti di un determinato gruppo di cittadini dell'UE/AELS soltanto in base alla supposizione che queste persone cagionerebbero in ogni caso danni poi non rimborsati violerebbe anche l'articolo 2 dell'accordo del 21 giugno 1999 tra la Confederazione svizzera e la Comunità europea ed i suoi Stati membri sulla libera circolazione delle persone (ALC; RS 0.142.112.681).

Inoltre, la riscossione generalizzata di una cauzione comporterebbe un notevole onere amministrativo. Sia la riscossione che la conservazione e l'eventuale restituzione dovrebbero essere infatti effettuate da autorità distinte. Dal momento che di norma gli itineranti non hanno una dimora fissa, a tal fine sarebbero necessari accertamenti onerosi.

Se i fondi utilizzati sono di proprietà privata o nel cosiddetto patrimonio finanziario del comune interessato, il rapporto giuridico con gli itineranti è retto dal diritto privato. Di conseguenza, per le questioni in materia di cauzione e risarcimento del danno si applicano le disposizioni del Codice delle obbligazioni sul diritto di locazione. L'attuazione e l'applicazione coerente di tali disposizioni garantisce una protezione sufficiente della proprietà privata.

Qualora ritenessero tuttavia necessario emanare ulteriori disposizioni in materia, i cantoni e i comuni sono liberi di istituire le basi legali necessarie, nel rispetto del divieto di discriminazione previsto dalla Costituzione federale e dall'ALC.

Il Consiglio federale propone di respingere la mozione.