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12.3740 · Interpellanza · 2012-09-20

Dipartimento dell'economia, della formazione e della ricerca

Liquidato

Wortlaut

In agosto è stato reso noto che alcune armi svizzere sono giunte illegalmente in Siria, dove sono state impiegate dai ribelli. L'inviato di guerra basilese K. Pelda, che ha accompagnato i soldati dell'esercito di liberazione siriano nei loro spostamenti, ha documentato l'utilizzo delle granate Ruag. Quel che è certo è che l'azienda Ruag ha esportato ordigni di quel tipo negli Emirati Arabi Uniti per conto della Confederazione e che nel solo 2003 sono partite per il Golfo Persico oltre 200 000 granate a mano. Ad ogni modo, nell'ultimo anno gli Emirati Arabi Uniti sono diventati il maggior acquirente di armi in Svizzera e, come si usa in tali circostanze, si erano impegnati nei confronti della Svizzera a non trasferire queste armi a terzi. L'ipotesi che le granate siano giunte per vie traverse dal fabbricante svizzero ai ribelli siriani passando attraverso gli Emirati Arabi Uniti e la Giordania, è stata lasciata in sospeso e non confermata dal Consiglio federale, che il 20 luglio ha istituito una "commissione d'inchiesta congiunta" con gli Emirati Arabi Uniti.

A tal proposito, desidero porre le domande seguenti.

1. È stato confermato il sospetto che le granate a mano siano arrivate in Siria attraverso la Giordania e che gli Emirati Arabi Uniti abbiano trasferito a terzi le armi acquistate in Svizzera?

2. Cosa dice esattamente la dichiarazione che gli acquirenti di armi devono rilasciare in merito al trasferimento? Come viene verificato il rispetto dell'impegno?

3. Quali sono le violazioni di questo tipo già riscontrate in Svizzera? Come vengono commisurate e applicate le eventuali sanzioni?

4. Il Consiglio federale interverrà anche nel caso delle armi ritrovate in Siria?

5. La Svizzera ha da poco deciso la fornitura agli Emirati Arabi Uniti di alcuni aerei Pilatus-PC-21. La conferma di una violazione influirà su questa scelta?

Stellungnahme des Bundesrates

1. Il lavoro della commissione d'inchiesta congiunta istituita dalla Svizzera e dagli Emirati Arabi Uniti ha permesso di chiarire la situazione relativa al trasferimento delle granate a mano di fabbricazione elvetica. Nel 2004 gli Emirati Arabi Uniti hanno donato, come sostegno alla lotta contro il terrorismo e in violazione della dichiarazione di non riesportazione sottoscritta, parte delle granate a mano ricevute dalla Svizzera tra il 2003 e il 2004 alla Giordania, da cui poi sono finite in Siria.

2. Con la cosiddetta dichiarazione di non riesportazione uno Stato si adopera affinché il materiale bellico da esportare rimanga nel Paese destinatario e si impegna a non esportarlo, venderlo, prestarlo, donarlo né cederlo in altro modo senza il consenso delle autorità svizzere. La dichiarazione di non riesportazione contiene informazioni sul fornitore, nonché la denominazione, la quantità e il valore dei beni da esportare. Da parte sua, il destinatario finale deve fornire indicazioni sull'utilizzo del materiale bellico. Il modello di dichiarazione di non riesportazione disponibile sul sito della Segreteria di Stato dell'economia (SECO) contiene una clausola standard che concede alla Svizzera il diritto di ispezionare in loco il materiale fornito (post shipment inspection). Questi controlli vengono compiuti in maniera mirata da parte delle autorità svizzere e rappresentano il mezzo più efficace per far rispettare le dichiarazioni di non riesportazione.

3. Nel 2011 è avvenuto, tramite il Qatar, un trasferimento indesiderato di munizioni di fabbricazione svizzera ai ribelli che combattevano contro il governo libico. Nel 2008 il Ciad, violando la relativa dichiarazione di non riesportazione, ha armato un aereo da addestramento Pilatus PC-9. Nel 2005 gli Emirati Arabi Uniti hanno trasferito senza autorizzazione al Marocco alcuni obici blindati importati dalla Svizzera. All'epoca il Consiglio federale reagì inasprendo la prassi relativa alle dichiarazioni di non riesportazione. Eventuali sanzioni furono comminate in base all'effettiva gravità dell'infrazione e al comportamento del Paese colpevole durante gli accertamenti.

4. Immediatamente dopo essere venuta a conoscenza del trasferimento, la SECO ha sospeso in via precauzionale tutte le esportazioni di materiale bellico autorizzate verso gli Emirati Arabi Uniti, nonché l'esame delle nuove domande di esportazione e ha istituito una commissione d'inchiesta congiunta con gli Emirati Arabi Uniti. In base ai risultati delle indagini il DFE e il Consiglio federale hanno adottato diversi provvedimenti in merito al caso concreto. Inoltre, l'ordinanza sul materiale bellico è stata integrata con una disposizione che disciplina i casi in cui è necessaria una dichiarazione di non riesportazione (nuovo articolo 5a OMB). In questo modo si intende aumentare la trasparenza dell'azione amministrativa e la sicurezza giuridica. Alla luce di tutto ciò il Consiglio federale ha deciso di ripristinare la procedura prevista dalla legge per le domande d'esportazione nuove e pendenti verso gli Emirati Arabi Uniti.

5. Agli inizi di luglio 2012, quando è scoppiato il caso, tutti gli aerei Pilatus PC-21 autorizzati erano già stati consegnati. Tuttavia, a causa delle misure immediate prese dalla SECO, non è stato possibile garantire la manutenzione dei velivoli e dopo alcuni giorni molti di essi non erano più funzionanti. Dopo aver appurato tramite l'ispezione che tutti gli aerei erano conformi alle specificità indicate al momento dell'esportazione è stato possibile riautorizzare le esportazioni bloccate. Di norma, gli aerei militari da addestramento non sono soggetti alla legge sul materiale bellico, bensì alla legge sul controllo dei beni a duplice impiego. Poiché al momento del rilascio dell'autorizzazione non si poteva escludere che gli aerei venissero armati o preparati per un impiego armato, il Consiglio federale ha valutato la domanda conformemente alla legge sul materiale bellico. Alla fine, gli aerei sono stati esportati sprovvisti di armi e senza particolari modifiche per un eventuale armamento.

Risposta del Consiglio federale.