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12.3764 · Interpellanza · 2012-09-20

Dipartimento dell'interno

Liquidato

Wortlaut

I ricercatori guidati da Gilles-Eric Séralini dell'Università di Caen hanno studiato le conseguenze sulla salute del consumo del mais transgenico NK 603 e dell'erbicida Roundup. Lo studio, oltre ad essere molto più completo di quelli condotti finora da autorità sanitarie, governi, industrie e ricercatori, copre anche un lasso di tempo più lungo. Durato due anni, lo studio è stato condotto su 200 ratti utilizzando oltre 100 parametri. I dosaggi estremamente bassi (11 per cento OGM nell'alimentazione e 0,1 ppb di Roundup nell'acqua) corrispondono alla concentrazione misurata nelle acque di superficie e nell'acqua potabile. I due prodotti testati sono rappresentativi:

1. il mais transgenico NK603 è tollerante al Roundup, così come l'80 per cento dei prodotti alimentari modificati geneticamente, e

2. il Roundup è il pesticida più utilizzato al mondo.

I risultati dello studio dimostrano che l'assunzione dell'uno e dell'altro prodotto è associata a una mortalità elevata con effetti ormonali non lineari e legati al sesso.

Le femmine hanno sviluppato tumori mammari letali e nei maschi sono stati riscontrati danni epatici, problemi all'apparato digerente, tumori renali e cutanei.

I risultati dello studio permettono di comprendere l'azione tossica di un OGM e della caratteristica transgenica più diffusa, ma anche quella di un pesticida a dosi estremamente basse.

Inoltre, mettono in luce il lassismo delle agenzie sanitarie e degli industriali nella valutazione di questi prodotti e dimostrano che il programma nazionale di ricerca "PNR 59" sugli effetti delle piante geneticamente modificate è stato condotto in modo superficiale ed è giunto a conclusioni affrettate.

Alla luce di questi risultati estremamente preoccupanti ci permettiamo di chiedere al Consiglio federale se intende:

1. rivedere immediatamente le autorizzazioni per la messa sul mercato degli OGM;

2. prevedere che i tempi dei test per tutti gli OGM destinati al mercato interno siano prolungati da 90 giorni a due anni;

3. prevedere che i pesticidi destinati al mercato interno siano testati per due anni a basse dosi e in formulazione;

4. pubblicare i test condotti dalle compagnie e sottoporli a una perizia contraddittoria oltre che prevedere che in futuro siano condotti da terzi;

5. prevedere un complemento al PNR 59 affinché si studino gli effetti degli OGM e dei pesticidi anche sull'essere umano, a prescindere dal fatto che siano usati separatamente o congiuntamente.

Stellungnahme des Bundesrates

Lo studio condotto dal gruppo di ricercatori guidato dal professor Séralini, che ha esaminato tra l'altro gli effetti del mais geneticamente modificato NK603 sulla salute di un campione di 200 ratti, è stato sottoposto alla valutazione della comunità scientifica internazionale. Le analisi preliminari delle autorità di diversi Paesi (ad es. Francia, Australia, Canada, ecc.), e dell'Autorità europea per la sicurezza alimentare hanno evidenziato grosse lacune e carenze, tanto da non permettere di ritenere fondate secondo lo stato attuale della scienza le conclusioni dello studio. Le autorità della Confederazione condividono queste valutazioni.

Il Consiglio federale risponde alle domande come segue:

1. Il mais NK603 non è ammesso come derrata alimentare nel nostro Paese. Tuttavia, grazie a una procedura di autorizzazione semplificata si possono importare parti di pianta sterili da utilizzare come mangime, una possibilità di cui però gli operatori svizzeri del settore non si avvalgono attualmente. È stata presentata una domanda per la sua ammissione come derrata alimentare che attualmente è in lavorazione. Nella procedura di autorizzazione le autorità terranno conto di tutte le informazioni scientifiche, incluse quelle dello studio condotto dal gruppo di ricercatori guidato dal professor Séralini e della discussione scientifica in corso.

Lo studio del team di Séralini non permette però di concludere che gli OGM già autorizzati in Svizzera costituiscano un pericolo per la salute o l'ambiente. Pertanto, non s'impone un riesame delle autorizzazioni.

2. Le disposizioni del diritto svizzero non esigono esperimenti di alimentazione per l'autorizzazione della messa in commercio di prodotti OGM. Nemmeno l'UE prescrive al momento questo tipo di esperimenti, ma sta vagliando la possibilità di introdurre l'obbligo di condurre studi di alimentazione della durata di 90 giorni. In un primo momento, l'obbligo sarà limitato a tre anni e la sua utilità esaminata nell'ambito di un progetto di ricerca condotto in parallelo. Se l'UE deciderà di introdurlo, i competenti servizi della Confederazione valuteranno i risultati del progetto di ricerca e l'opportunità di adeguare la legislazione.

Già oggi, in molti casi vengono condotti esperimenti di alimentazione su base volontaria e pubblicati i relativi risultati. Le autorità federali sono ovviamente a conoscenza dei risultati di questi esperimenti e ne tengono conto nella valutazione della sicurezza.

3. I prodotti fitosanitari ammessi in Svizzera (poco più di 2000) sono formulazioni differenti di un numero limitato di principi attivi, i quali vengono sottoposti a esami tossicologici secondo procedure standardizzate a livello internazionale. Un esame supplementare di tutti i prodotti fitosanitari a basso dosaggio non porterebbe a nuovi risultati e esperimenti di più lunga durata non permetterebbero di aumentare la protezione della salute dei consumatori. L'elevato numero di cavie necessario per questi esperimenti non è inoltre compatibile con le esigenze di protezione degli animali.

4. Già ora i risultati di molti studi sulla sicurezza dei prodotti OGM sono pubblicati su riviste specializzate e quindi accessibili al pubblico. Inoltre, le procedure di autorizzazione rientrano nel campo di applicazione della legge sulla trasparenza, secondo la quale i dati forniti dai richiedenti sono accessibili al pubblico. La richiesta degli autori dell'interpellanza di poter accedere ai dati relativi ai test è quindi già adempiuta.

Il Consiglio federale non vede alcuna possibilità di soddisfare la richiesta degli autori dell'interpellanza di non far realizzare gli studi dalle aziende richiedenti, bensì da altre istituzioni. Nell'UE i fascicoli relativi alle richieste di autorizzazione sono allestiti dai richiedenti in base ai requisiti e alle disposizioni europee e in seguito vengono poi valutati dalle autorità sanitarie. Questa documentazione dev'essere presentata anche in Svizzera e rivalutata prima di una eventuale autorizzazzione. Se il nostro Paese introducesse un disciplinamento speciale, come proposto nell'interpellanza, molti esperimenti, in particolare quelli effettuati su animali, dovrebbero essere condotti in doppio. Ne risulterebbe un obbligo sproporzionato che non porterebbe a una maggiore protezione della salute dei consumatori.

5. Il Fondo nazionale svizzero per la ricerca scientifica non ha inserito alcun progetto sugli eventuali rischi per la salute degli organismi e degli alimenti geneticamente modificati nel piano esecutivo del programma nazionale di ricerca 59 (PNR 59) "Benefici e rischi dell'immissione nell'ambiente di piante geneticamente modificate", poiché nessuna proposta ha soddisfatto i criteri di selezione del programma, nel frattempo concluso. I ricercatori hanno tuttavia la possibilità di presentare in ogni momento al Fondo nazionale svizzero per la ricerca scientifica domande di sussidio per progetti di ricerca specifici condotti al di fuori dei PNR.

Risposta del Consiglio federale.