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12.3813 · Mozione · 2012-09-26

Dipartimento delle Finanze

Liquidato

Wortlaut

Il Consiglio federale è incaricato di adeguare l'interesse dovuto sugli importi scaduti dell'imposta preventiva ai livelli attuali dei tassi d'interesse e in futuro di aggiornare i tassi annualmente. Il tasso dovrà essere fissato fondandosi sul tasso LIBOR medio corrente e previsto con un supplemento massimo dell'1 per cento.

Begründung

L'interesse dovuto sugli importi scaduti dell'imposta preventiva è definito in un'ordinanza del Consiglio federale (ordinanza del 29 novembre 1996 concernente l'interesse di mora in materia d'imposta preventiva; RS 642.212). L'ordinanza risale al 1996 e da allora non è stata adeguata. Il tasso di interesse del 5 per cento, valido ormai da 16 anni, non è più in alcun modo conforme ai livelli attuali dei tassi di interesse. Un interesse di mora del 5 per cento per questo tipo di pretese assume invece un carattere punitivo. Questa situazione non è compatibile con la legge, la quale ammette soltanto un piccolo supplemento (margine di sicurezza) rispetto ai tassi correnti. Il LIBOR rispecchia adeguatamente gli attuali livelli dei tassi.

Antrag des Bundesrates

Il Consiglio federale propone di respingere la mozione.

Stellungnahme des Bundesrates

Secondo la legislazione in vigore, in ambito di entrate fiscali della Confederazione il debitore deve un interesse di mora in caso di ritardo nel pagamento di una somma di denaro. Il legislatore delega solitamente al Consiglio federale la fissazione del tasso di interesse. Dal 1911 il Codice delle obbligazioni prescrive, per quanto riguarda il settore commerciale, un tasso di interesse di mora del 5 per cento in caso di ritardo nel pagamento da parte del debitore. Fondandosi su questa disposizione anche le leggi tributarie prevedono generalmente un tasso di interesse di mora del 5 per cento all'anno. Anche altri comparti a traffico intenso di denaro, come ad esempio le assicurazioni sociali e le tasse nell'ambito della Direzione generale delle dogane (tabacco, birra, oli minerali, TTPCP, ecc.) prevedono un tasso di interesse di mora del 5 per cento. L'interesse di mora non costituisce una pena e non deve pertanto presentare un carattere penale. Esso serve alla parità di applicazione del diritto tra contribuenti morosi e contribuenti non morosi.

L'interesse stabilito dal CO riguarda la Confederazione come acquirente e come committente. Per quanto concerne la Confederazione la situazione nel settore fiscale non può essere giudicata diversamente da quella nel traffico commerciale. Gli importi scaduti di imposta preventiva determinano a livello commerciale l'insorgenza di un credito in bianco non garantito.

L'autore della mozione esige che per gli importi scaduti di imposta preventiva il Consiglio federale stabilisca un interesse di mora fondato sul tasso LIBOR con un supplemento massimo dell'1 per cento. Il LIBOR (London Interbank Offered Rate della British Bankers' Association) è il tasso di interesse di riferimento utilizzato nelle operazioni interbancarie al quale una banca offre crediti a breve termine a un'altra banca internazionale scelta e di primordine. In considerazione di queste esigenze elevate poste al debitore, il LIBOR è considerato un tasso di interesse senza rischio. Gli altri assuntori di crediti devono pertanto fornire garanzie corrispondenti per poter assumere crediti al tasso LIBOR. Il tasso di interesse LIBOR a sei mesi in franchi svizzeri ammonta attualmente allo 0,16 per cento circa.

L'interesse di mora è una conseguenza del ritardo. Dal fatto che non onora i propri impegni e non trasferisce tempestivamente un importo in denaro deriva che il debitore si arricchisce, danneggiando il creditore che non riceve il pagamento al momento previsto. L'interesse di mora serve a compensare questo arricchimento del debitore e il danno procurato al creditore. Con un tasso del 5 per cento il danno viene valutato forfettariamente. L'interesse di mora è soprattutto destinato a incitare i contribuenti a pagare puntualmente il loro debito fiscale, ciò che sarebbe praticamente impossibile nel caso di un tasso di interesse di mora molto basso. Nel valutare l'entità del tasso di interesse di mora occorre pertanto tenere conto di entrambi questi elementi. Non bisogna scordare che nel quadro della mozione 08.3169 "Morale di pagamento. Porre un freno all'andazzo attuale" il gruppo liberale-radicale aveva postulato un aumento dal 5 al 10 per cento del tasso di interesse di mora previsto dal CO.

Se si segue l'approccio della mozione, l'interesse di mora risulta da una combinazione del tasso di interesse senza rischio e di un supplemento per il rischio del creditore. Tale supplemento di rischio va stabilito sotto forma di forfait medio, dato che per motivi di economia amministrativa sarebbe impossibile applicare a ogni debitore moroso un supplemento individuale di rischio per il calcolo dell'interesse di mora. Il supplemento di rischio dell'1 per cento chiesto dall'autore della mozione non rispecchia tuttavia affatto un supplemento medio di rischio per crediti a breve termine non garantiti. I supplementi per crediti in bianco ammontano attualmente a un multiplo di tale tasso.

Nelle leggi e nelle ordinanze della Confederazione il tasso di interesse di mora del 5 per cento può essere seguito sull'arco del passato fin nel penultimo secolo e costituisce un elemento stabile del nostro sistema giuridico. Il Consiglio federale ritiene che abbia ormai dato prova di sé il tasso costante di interesse del 5 per cento, sostenibile in media nel passato.

Il Consiglio federale propone di respingere la mozione.