12.3870 · Mozione · 2012-09-27
Dipartimento delle Finanze
Liquidato
Wortlaut
Le prescrizioni di diritto tributario della LIFD e della LAID devono essere impostate in modo che la costituzione di fondi di rinnovamento delle cooperative di costruzione di alloggi di utilità pubblica, destinati al risanamento energetico di immobili sulla base di un piano di lavoro e di finanziamento vincolante, sia esente da imposte. Il Consiglio federale può prevedere un'apertura simile per altri contribuenti.
Begründung
Una gran parte dei parchi immobiliari della Svizzera deve essere rinnovata con urgenza. Se questo non avviene, gli obiettivi della politica ambientale ed energetica del Consiglio federale e del Parlamento non possono essere raggiunti in tempo utile. Nella prassi, per quanto riguarda il tema dell'energia, Confederazione e cantoni applicano numerose regolamentazioni differenti anche nel diritto tributario. Spesso, ciò non solo impedisce una politica unitaria, ma pone anche i bastoni tra le ruote al raggiungimento degli obiettivi ambientali ed energetici.
Le condizioni fiscali poste ai fondi di rinnovamento rappresentano un ostacolo. Quale esempio si cita una cooperativa di costruzione di alloggi di utilità pubblica del cantone di Sciaffusa. Da un lato, riceve contributi d'incitamento per la realizzazione di impianti solari e per un risanamento termico di tetti piani. D'altro lato, paga imposte elevate quando effettua un'attribuzione nel fondo di rinnovamento o scioglie riserve latenti a favore dello stesso fondo, che superano il 2 per cento del valore fiscale di un immobile. Gli importi che superano il 2 per cento sono attribuiti alla cooperativa in quanto utili e sono imponibili in quanto tali.
Le cooperative di costruzione di alloggi di utilità pubblica devono avere la possibilità, sulla base di un piano di lavoro e di finanziamento vincolante, di convenire per ogni periodo fiscale con la competente amministrazione delle contribuzioni le attribuzioni esenti da imposta a favore del fondo di rinnovamento. Per le cooperative di costruzione di alloggi di utilità pubblica si tratta di una misura indispensabile ai fini della conservazione del valore del parco immobiliare a medio e lungo termine. Il diritto tributario deve di conseguenza essere modificato. Qualora ciò dovesse essere raccomandabile per altri contribuenti, il Consiglio federale può prevedere disposizioni in tal senso.
Antrag des Bundesrates
Il Consiglio federale propone di respingere la mozione.
Stellungnahme des Bundesrates
I conferimenti a un fondo di rinnovamento delle cooperative di costruzione di alloggi sono trattati fiscalmente come accantonamenti per grandi riparazioni imminenti di immobili facenti parte del patrimonio commerciale. Ampi lavori di rinnovamento sono assimilati alle grandi riparazioni. Ne fanno parte il rinnovamento della facciate e dei tetti oppure la sostituzione di impianti di riscaldamento e di ascensori.
Gli accantonamenti servono alla registrazione secondo la conformità temporale di spese e perdite la cui insorgenza va considerata probabile o certa alla data di bilancio, ma che rimangono indeterminate per quanto riguarda l'entità o la data di subentro. Essi sono allibrati a carico del conto economico e riducono l'utile imponibile. Per le grandi riparazioni future si possono costituire accantonamenti ogni anno; l'entità degli accantonamenti non può superare una determinata percentuale del valore di assicurazione degli immobili o del valore fiscale.
I costi delle grandi riparazioni di un immobile vanno addebitati al conto degli accantonamenti; le eventuali spese ad esse collegate che aumentano il valore dell'immobile devono essere dedotte e attivate. Gli investimenti in impianti che favoriscono il risparmio energetico e in tecnologie rispettose dell'ambiente rientrano nei costi di investimento da attivare. Conformemente alle direttive del promemoria A 1995 dell'Amministrazione federale delle contribuzioni concernente gli ammortamenti sugli attivi immobilizzati nelle aziende commerciali, nel primo e nel secondo anno si possono effettuare ammortamenti fino al 50 per cento del valore contabile e, negli anni successivi, in funzione delle aliquote usuali applicabili ai pertinenti investimenti. In definitiva ciò porta alla deducibilità integrale degli impianti che favoriscono il risparmio energetico e delle tecnologie rispettose dell'ambiente. Alla conclusione della misura l'ammortamento non necessario deve essere sciolto con ripercussioni sull'utile. Se, contrariamente allo scopo, le grandi riparazioni non sono addebitate agli accantonamenti costituiti a tale effetto o se l'accantonamento viene utilizzato per costi non giustificati dall'uso commerciale, la quota corrispondente di accantonamento va tassata come utile e capitale.
L'alimentazione del fondo di rinnovamento in vista del risanamento energetico postulata dall'autore della mozione va ben oltre l'utilizzazione attualmente in vigore. Non si possono costituire accantonamenti né per i lavori di manutenzione da effettuare in continuazione, né per gli investimenti che incrementano il valore dell'immobile e soggetti all'obbligo di attivazione (cfr. prassi fiscale del cantone di Turgovia secondo StP 30 n. 10 oppure istruzioni del cantone di Zurigo del 29 guigno 2005 concernenti il trattamento fiscale degli accantonamenti per grandi riparazioni n. 25/601). In linea di massima il fondo di rinnovamento è previsto unicamente per i costi di lavori di ripristino eseguiti a più lunghi intervalli di tempo. Verrebbero in tal modo istituite a favore delle cooperative di costruzione di alloggi di utilità pubblica normative speciali in contraddizione con lo scopo originale del fondo di rinnovamento. Il Consiglio federale è per principio scettico nei confronti di simili soluzioni e non ritiene necessario intervenire a mente dell'affermazione della prassi vigente. A ciò si aggiunge il fatto che ai fini di un obiettivo extrafiscale (risanamenti energetici) si prenderebbero in considerazione ancora una volta un adeguamento del sistema e un'ulteriore complicazione del diritto fiscale. Infine è opportuno ricordare che nel quadro della procedura di consultazione concernente la Strategia energetica 2050 vengono attualmente esaminate misure fiscali per investimenti che favoriscono il risparmio energetico e la protezione dell'ambiente. In tale ambito il Consiglio federale ha proposto una qualificazione generalmente più elevata in fatto di deducibilità di simili misure nel settore degli edifici, che concerne sia la sostanza privata che quella commerciale. Il Consiglio federale è inoltre disposto a esaminare anche la questione di una regolamentazione fiscale speciale per le cooperative di costruzione di alloggi.
Il Consiglio federale propone di respingere la mozione.