12.3889 · Interpellanza · 2012-09-27
Dipartimento dell'economia, della formazione e della ricerca
Liquidato
Wortlaut
Il 17 settembre 2012, rispondendo alla domanda 12.5303, "Concurrence intercantonale. Incitation à délocaliser au moyen d'une exonération fiscale fédérale", il consigliere federale Johann Schneider-Ammann ha tra l'altro riferito che l'obiettivo delle agevolazioni fiscali rimane la creazione di nuovi posti di lavoro in Svizzera o il mantenimento degli impieghi esistenti.
Riguardo alla risposta del consigliere federale invito il Consiglio federale a rispondere alle seguenti domande:
1. In quali cantoni la Confederazione concede agevolazioni o esenzioni fiscali a nuove aziende?
2. Le aziende sono completamente esentate dalle imposte? In che misura vengono concesse le agevolazioni?
3. Quali sono le modalità di differenziazione tra "creazione di nuovi posti di lavoro" e "mantenimento degli impieghi esistenti" per la concessione di agevolazioni dalle imposte federali?
4. Negli ultimi cinque anni, quante aziende, per anno e per cantone, hanno ottenuto agevolazioni o esenzioni fiscali da parte della Confederazione?
5. Negli ultimi cinque anni, a quale volume fiscale ha rinunciato la Confederazione ogni anno?
6. Negli ultimi cinque anni quante aziende si sono trasferite da un cantone a un altro, creando contemporaneamente posti di lavoro, come è avvenuto presso la ditta Carlsberg Procurement AG?
7. Quanto esatta è la delimitazione delle agevolazioni/esenzioni fiscali, quando i posti di lavoro vengono trasferiti da un cantone in un altro, fiscalmente più vantaggioso e, contemporaneamente, vengono creati nuovi posti di lavoro? Quale regime fiscale è applicato ai posti di lavoro esistenti e quale ai nuovi posti?
8. Come valuta il Consiglio federale tali privilegi fiscali dal punto di vista della distorsione della concorrenza e da quello dell'equità fiscale, tra cantoni da un lato e, dall'altro, tra ditte fiscalmente privilegiate e ditte non privilegiate di uno stesso cantone?
9. Solitamente, sono proprio questi cantoni fiscalmente privilegiati i beneficiari di una perequazione delle risorse e di una compensazione geo-topografica degli oneri della NPC. Quali rapporti esistono tra privilegi fiscali e questi versamenti di compensazione degli oneri? Non ne risulterebbe un favoreggiamento dei cantoni beneficiari nei confronti di altri cantoni?
Stellungnahme des Bundesrates
1. Le agevolazioni fiscali possono essere concesse soltanto nelle cosiddette zone di applicazione conformemente all'ordinanza (RS 901.022.1). Queste zone coprono l'intero territorio cantonale unicamente in pochi casi. Attualmente i cantoni beneficiari sono i seguenti: - GL, JU, UR (intero cantone);- BE, GR, LU, NE, SG, SO, TI, VS (parti del cantone).
2. Le imprese o alcuni progetti particolari possono essere esentati dall'imposta federale diretta in una proporzione che può raggiungere anche il 100 per cento. In circa il 70 per cento dei casi, tuttavia, è stata concessa unicamente un'esenzione parziale. L'importanza dell'esenzione dipende in particolare dall'agevolazione fiscale concessa dal cantone e dalla creazione di impieghi. Conformemente all'articolo 5 dell'ordinanza concernente la concessione di agevolazioni fiscali in applicazione della politica regionale (RS 901.022), l'agevolazione fiscale concessa dalla Confederazione non può superare quella accordata dal cantone.
3. L'articolo 4 dell'ordinanza concernente la concessione di agevolazioni fiscali in applicazione della politica regionale prevede la possibilità di concedere un'agevolazione fiscale alle imprese industriali e alle imprese di prestazione di servizi affini alla produzione che creano nuovi impieghi o che mantengono a lungo termine gli impieghi esistenti. Viene quindi effettuata una differenziazione tra gli impieghi "creati nuovamente" (in caso di neocostituzione di un'impresa) e gli impieghi "mantenuti" (per le imprese esistenti) in funzione del progetto, a seconda delle condizioni individuali stabilite per l'agevolazione fiscale in questione. Gli impieghi trasferiti da un cantone a un altro non sono considerati né come "nuovi impieghi" né come "impieghi mantenuti". Gli impieghi sono definiti secondo le direttive di applicazione del DFE.
4. Tra il 2007 e il 2011, 175 imprese hanno beneficiato di un sostegno per un progetto sotto forma di un'agevolazione fiscale a livello federale (91 progetti nel 2007, 9 nel 2008, 22 nel 2009, 49 nel 2010, 4 nel 2011). Allo scopo di tutelare il segreto fiscale, una suddivisione per cantoni non viene pubblicata per evitare che si possa risalire alle singole imprese interessate.
5. In passato la SECO e l'Amministrazione federale delle contribuzioni (AFC) non hanno pubblicato dati concernenti il volume delle agevolazioni fiscali relative all'imposta federale diretta nel quadro della nuova politica regionale. Tuttavia è previsto che tali dati confluiscano nella valutazione del programma pluriennale della politica regionale. L'analisi d'impatto, che dovrebbe essere disponibile entro il 2013, fornirà un quadro completo dello strumento delle agevolazioni fiscali a livello federale.
6. La SECO non tiene statistiche a tale proposito. In linea di massima si tratta tuttavia di pochissimi progetti.
7. Nella valutazione delle domande per la neocostituzione di imprese, il DFE tiene conto esclusivamente dei nuovi posti di lavoro. Gli impieghi trasferiti da un cantone a un altro non sono quindi presi in considerazione. In tali casi le relative decisioni in materia di agevolazioni fiscali prevedono condizioni chiare che l'impresa deve soddisfare. In caso contrario l'agevolazione fiscale non viene concessa. La valutazione dei trasferimenti di impieghi da un cantone a un altro sarà ulteriormente precisata in occasione della revisione totale delle direttive di applicazione, che entreranno in vigore presumibilmente all'inizio del 2013. I cantoni sono stati consultati in merito tramite la CDEP. Il regime fiscale è disciplinato dalla legislazione in materia di imposizione delle imprese.
8./9. Lo strumento delle agevolazioni fiscali per le imprese è stato mantenuto nel 2008 adottando la nuova legge federale sulla politica regionale, su richiesta del Parlamento e della maggioranza dei cantoni. La NPC e la NPR dovrebbero avere un effetto complementare. Dalla valutazione summenzionata ci si attendono ulteriori informazioni in merito agli effetti delle agevolazioni fiscali. Nell'ambito della perequazione finanziaria, né la compensazione delle risorse né la compensazione degli oneri sono interessate dalle agevolazioni fiscali concesse sull'imposta federale diretta. Questo fatto merita di essere sottolineato in particolare per quanto riguarda le risorse: infatti le agevolazioni fiscali della Confederazione non riducono il potenziale fiscale di un cantone e non influiscono quindi sulla perequazione finanziaria. La compensazione degli oneri - come dice già l'espressione stessa - si prefigge un obiettivo diverso da quello delle agevolazioni fiscali: essa ha lo scopo di compensare gli oneri eccessivi, ad esempio nell'ambito delle infrastrutture, e non ha nulla a che vedere con l'insediamento di nuove aziende a cui mirano le agevolazioni fiscali. Per questo motivo non vi è nemmeno una situazione di concorrenza tra questi due strumenti: al contrario, come si è accennato all'inizio, essi dovrebbero completarsi adeguatamente.
Risposta del Consiglio federale.