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12.3895 · Mozione · 2012-09-27

Dipartimento dell'economia, della formazione e della ricerca

Liquidato

Wortlaut

Il Consiglio federale è incaricato di sottoporre al Parlamento una riforma legislativa che fissi un importo forfetario massimo in franchi come importo massimo esente da imposta per anno e per impresa.

Begründung

Mentre la terza riforma dell'imposizione delle imprese richiede l'adeguamento dello statuto fiscale cantonale di alcuni tipi di società, molte multinazionali con sede in Svizzera beneficiano di accordi o statuti speciali che permettono loro di limitare, talvolta in modo radicale, l'importo dovuto a titolo di imposta. Ogni tipo di accordo fiscale è subordinato a condizioni e a obiettivi particolari. Non si può tuttavia fare a meno di constatare che il rispetto di questi obiettivi lascia spesso a desiderare e che si riscontrano parecchi abusi nelle pratiche alle quali ricorrono le imprese per modificare la propria imposizione.

Se gli sgravi fiscali possono incentivare le imprese a insediarsi in Svizzera e rappresentano così una forma di promozione economica rivolta alle multimazionali, si possono verificare chiari casi di abuso. Un'impresa che crea qualche posto di lavoro in Svizzera non deve beneficiare di sgravi temporanei (tax holidays) pari a varie centinaia di milioni di franchi. Infatti, con grande probabilità l'attività che genera valore aggiunto è svolta all'estero: in tal caso la Svizzera beneficia di un'entrata fiscale minima mentre molti altri Paesi in cui l'impresa è attiva sono privati dell'imposta.

Per evitare questi evidenti casi di abuso senza compromettere la promozione economica a favore delle PMI o delle imprese industriali occorrerebbe sancire nella legge un importo forfetario massimo in franchi quale importo massimo esente da imposta, ad esempio 50 milioni di franchi svizzeri all'anno per impresa. Affinché vi sia una pratica equa in tutti i cantoni, occorre definire un'aliquota d'imposta identica in modo che qualsiasi imposizione inferiore sia considerata come un sussidio. Ad esempio, si potrebbe stabilire che l'importo massimo esente da imposta riguardi per ogni impresa soltanto la differenza tra l'importo totale dell'imposta pagato e il 10 per cento dell'utile prima dell'imposta. Naturalmente una misura simile potrebbe impedire ad alcuni Cantoni che prevedono già una un'imposizione estremamente bassa per le imprese di concedere altri sgravi fiscali.

Antrag des Bundesrates

Il Consiglio federale propone di respingere la mozione.

Stellungnahme des Bundesrates

La mozione concerne gli sgravi fiscali e gli ordinamenti fiscali cantonali ai sensi dell'articolo 28 della legge federale sull'armonizzazione delle imposte dirette dei cantoni e dei comuni (LAID, RS 642.14): si tratta di due aspetti differenti dell'imposizione delle imprese. Inoltre occorre distinguere le competenze dei cantoni da quelle della Confederazione. Per quanto attiene agli ordinamenti fiscali cantonali si rimanda al parere espresso dal Consiglio federale riguardo alla mozione Amarelle 12.3894, "Imposizione delle imprese. Sancire la garanzia della tassazione di tutti i redditi conseguiti", del 27 settembre 2012. Gli sgravi fiscali concernenti l'imposta federale diretta sono disciplinati dall'articolo 12 della legge federale sulla politica regionale (RS 901.0). Gli sgravi fiscali sono concessi dai cantoni conformemente all'articolo 23 capoverso 3 LAID. In virtù della loro sovranità fiscale, i cantoni possono accordare sgravi fiscali nel quadro della LAID.

In merito agli sgravi fiscali inerenti all'imposta federale diretta si rimanda alla risposta del Consiglio federale all'interpellanza Amarelle 12.3293, "Esenzioni fiscali. Richiesta di chiarimenti e di trasparenza", del 16 marzo 2012. Le decisioni del DFE contemplano clausole volte a impedire gli abusi e/o consentire al DFE l'attuazione di provvedimenti. Se l'impresa non adempie alle condizioni della decisione, lo sgravio fiscale cessa anticipatamente. In caso inadempienze gravi da parte dell'impresa o di un suo ricorso abusivo agli sgravi fiscali, questi ultimi possono essere revocati retroattivamente.

Inoltre per l'inizio del 2013 è prevista l'entrata in vigore delle direttive di applicazione del DFE, comprendenti ulteriori limitazioni e precisazioni a livello tecnico. Per la loro elaborazione è stata consultata la Conferenza dei direttori cantonali dell'economia pubblica (CDEP).

Nel quadro della valutazione del programma pluriennale di politica regionale secondo l'articolo 18 della legge federale sulla politica regionale, anche gli sgravi fiscali sono presi in considerazione su scala nazionale. Al fine di coadiuvare le attività di valutazione è stato istituito il gruppo di lavoro NPR 2016+, in seno al quale collaborano esperti cantonali provenienti da tutte le regioni della Svizzera e le preposte unità dell'amministrazione federale. Il gruppo ha avviato le sua attività nell'aprile 2012. Un sottogruppo di lavoro si sta occupando degli sgravi fiscali. I risultati delle attività di valutazione saranno disponibili nel 2013: essi consentiranno di tracciare un quadro complessivo dell'efficacia degli strumenti in esame nonché di stabilire l'eventuale necessità di un intervento.

La fissazione di un'aliquota minima, ad esempio del 10 per cento, comporterebbe una modifica dell'articolo 129 della Costituzione federale poiché equivarrebbe ad un'intromissione nella sovranità fiscale dei cantoni.

Il Consiglio federale ritiene che occorra attendere l'esito della valutazione prima di decidere in merito ad eventuali misure dirette a limitare gli sgravi fiscali nell'ambito della politica regionale.

Il Consiglio federale propone di respingere la mozione.