12.3898 · Interpellanza · 2012-09-27
Dipartimento dell'economia, della formazione e della ricerca
Liquidato
Wortlaut
Nonostante la revisione entrata in vigore il 1° aprile 2012, la legge federale contra la concorrenza sleale (LCSl) risulta ancora insufficiente per ovviare ai molti problemi dei consumatori in materia di commercio elettronico. Le informazioni richieste all'articolo 3 capoverso 1 lettera s LCSl concernenti l'identità del fornitore, la conclusione del contratto e la conferma dell'ordinazione non sono sufficienti. Contrariamente ai consumatori europei, infatti, i consumatori svizzeri incontrano ancora grandi difficoltà in materia di acquisti on line poiché il fornitore non ha segnalato loro l'obbligo di pagare l'IVA, i dazi doganali o le spese di sdoganamento (cfr. a riguardo la recente revisione dell'ordinanza sulle dogane in seguito alla mozione Leutenegger-Oberholzer 09.4209). I fornitori non sono nemmeno tenuti a fornire informazioni sulle garanzie contrattuali e legali né sul servizio postvendita o in caso di trasferimento del rischio. Affinché i consumatori svizzeri possano beneficiare dello stesso livello di protezione dei consumatori europei, occorre garantire che dispongano delle informazioni essenziali per le loro decisioni di acquisto. La LCSl deve essere quindi ulteriormente rafforzata per migliorare e potenziare questo canale di vendita.
Per migliorare la protezione dei consumatori e incentivare questo canale di vendita dagli enormi vantaggi, occorrerebbe basarsi sugli standard europei previsti dalla direttiva 2011/83 del 25 ottobre 2011. Poniamo quindi al Consiglio federale le seguenti domande:
1. Il Consiglio federale è consapevole delle lacune della LCSl in materia?
2. Sarebbe d'accordo di sancire i seguenti obblighi concernenti:
a. le spese accessorie conformemente all'articolo 6 capoverso 1 lettera e della direttiva?
b. le modalità di pagamento e d'esecuzione nonché la consegna della merce entro 30 giorni conformemente all'articolo 6 capoverso 1 lettera g della direttiva?
c. l'obbligo di informazione sulle garanzie contrattuali e legali e sul servizio postvendita conformemente all'articolo 6 capoverso 1 lettere l e m della direttiva?
d. il trasferimento del rischio al consumatore soltanto nel momento in cui entra in possesso della merce conformemente all'articolo 20 della direttiva?
La questione del diritto di revoca non è trattata nella presente interpellanza essendo attualmente oggetto di una revisione specifica in seguito all'iniziativa 06.441.
Stellungnahme des Bundesrates
Il Consiglio federale risponde alle domande dell'interpellanza come segue:
1. Il tentativo di rafforzare la protezione dei consumatori nell'ambito del commercio elettronico non è un fatto recente. Il progetto di consultazione del 17 gennaio 2001 in merito a una legge federale sul commercio elettronico prevedeva di apportare diverse modifiche al Codice delle obbligazioni e alla legge federale contro la concorrenza sleale (LCSI). A causa degli esiti divergenti della consultazione, il 9 novembre 2005 il Consiglio federale ha rinunciato a una revisione della legge. Inoltre, il 20 dicembre 2007 il Consiglio nazionale non ha dato seguito a un'iniziativa della Commissione della gestione del Consiglio nazionale (Cdg-N) che intendeva potenziare alcuni aspetti della protezione dei consumatori nell'ambito del commercio elettronico. Al contrario, le Camere federali hanno approvato alcuni miglioramenti della protezione dei consumatori nel quadro della modifica della LCSI entrata in vigore il 1° aprile 2012 (art. 3 cpv. 1 lett. s: obbligo del fornitore di dichiarare la sua identità; indicare le singole fasi tecniche della conclusione di un contratto; mettere a disposizione i mezzi tecnici adeguati che permettono di correggere errori d'immissione prima dell'invio dell'ordinazione e confermare l'ordinazione). Inoltre, la Commissione degli affari giuridici del Consiglio degli Stati ha recentemente avviato una consultazione in merito a un avamprogetto di revisione elaborato sulla base dell'iniziativa parlamentare Bonhôte (06.441, Protezione dei consumatori contro gli abusi nell'ambito della vendita per telefono). L'avamprogetto prevede l'introduzione di un diritto di revoca generale per i consumatori nell'ambito della vendita a distanza, sul modello della direttiva 2011/83/UE sui diritti dei consumatori. In conclusione, si può affermare che negli ultimi anni la Svizzera ha effettivamente rafforzato la protezione dei consumatori nell'ambito del commercio elettronico e continua a farlo. Tuttavia il Consiglio federale è consapevole che, alla luce della direttiva 2011/83/UE summenzionata che migliora la protezione dei consumatori che effettuano acquisti on line nella zona UE e SEE, tra la Svizzera e l'Unione europea permane un divario.
2. Come già illustrato, l'avamprogetto di revisione della Commissione degli affari giuridici del Consiglio degli Stati è attualmente in consultazione. Nel quadro della successiva procedura legislativa il Consiglio federale avrà la possibilità di esprimere il proprio parere in merito al progetto di legge (art. 112 cpv. 3 della legge sul Parlamento). In questo contesto verrà valutata l'opportunità di inserire ulteriori modifiche che renderebbero il progetto maggiormente compatibile con le norme dell'UE. Le direttive citate dall'autrice dell'interpellanza potrebbero rientrare tra queste modifiche. Tuttavia occorre tenere presente che l'applicazione delle norme svizzere nei confronti dei fornitori che risiedono all'estero non è affatto semplice. I costi di sdoganamento a cui sono soggetti i clienti in Svizzera sono solo uno dei motivi. Se i fornitori on line non indicano tali informazioni, le persone interessate devono affidarsi alle possibilità previste dal Codice delle obbligazioni.
Risposta del Consiglio federale.