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12.3934 · Interpellanza · 2012-09-28

Dipartimento dell'ambiente, dei trasporti, dell'energia e delle comunicazioni

Liquidato

Wortlaut

Il tarlo asiatico del fusto è un parassita soggetto a notifica in quanto è molto pericoloso e infesta numerose specie di latifoglie. L'infestazione può portare, in breve tempo, alla morte delle piante. I danni economici sono di conseguenza ingenti. I primi esemplari di tarlo asiatico del fusto in Svizzera sono stati riscontrati nell'autunno del 2011 nei cantoni di Friburgo e Turgovia.

La presenza di questo parassita ha suscitato scalpore in particolare in occasione della grande infestazione a Winterthur, nel luglio del 2012. I costi derivanti dalla caduta di alberi, dall'impiego di cani da fiuto, da interventi di persone ecc. ammontano già a oltre 600 000 franchi. I costi di monitoraggio per i prossimi quattro anni sono stimati a circa 1,6 milioni di franchi. Se il monitoraggio intensivo in questo periodo di tempo non dovesse rivelare altri esemplari, la zona sarà dichiarata disinfestata e il parassita eliminato.

È opportuno riconoscere gli sforzi che compie il Servizio fitosanitario federale (SFF) per prevenire, attraverso controlli più rigorosi, ulteriori importazioni del parassita in Svizzera. Tuttavia, concretamente quest'azione avrà risultati insufficienti, proprio come il controllo di tutti gli imballaggi di legno alla frontiera tramite cani da fiuto. Il male va infatti combattuto con il massimo impegno alla radice. D'altronde, non tutti i proprietari di bosco pubblici (e men che meno quelli privati) possono permettersi di farsi carico degli ingenti costi connessi con la lotta contro il parassita e con gli eventuali danni causati da quest'ultimo.

Tra gli obiettivi della strategia Politica forestale 2020 approvata dal Consiglio federale figura "Il bosco è protetto dall'introduzione di organismi nocivi particolarmente pericolosi" (i cosiddetti organismi di quarantena).

Il Consiglio federale è invitato a rispondere alle seguenti domande:

1. Come intende il Consiglio federale perseguire detto obiettivo nel caso specifico?

2. Il Consiglio federale è disposto a introdurre prescrizioni che garantiscano una protezione più efficace, in particolare che consentano l'importazione da Paesi con situazioni critiche soltanto a condizione che vengano utilizzati imballaggi sintetici?

3. È vero che misure del genere sono già possibili in altri settori?

4. Il Consiglio federale è disposto a provvedere affinché la Confederazione si faccia carico dei costi dei danni causati dal tarlo asiatico del fusto, o almeno contribuisca alla copertura degli stessi?

Stellungnahme des Bundesrates

1. Nel quadro dell'attuazione della Politica forestale 2020, il 14 settembre 2012 il Consiglio federale ha incaricato il DATEC, tramite l'UFAM, di elaborare, entro 12 mesi, un progetto in materia da inviare in consultazione, incentrato sulla prevenzione e la lotta contro i pericoli biotici al di fuori del bosco di protezione. Il sostegno finanziario da parte della Confederazione per misure di lotta e di prevenzione al di fuori del bosco di protezione è previsto per il terzo periodo NPC, ovvero dal 2016. Se in vista della revisione della legge sulle misure di lotta la situazione dovesse, da qui al 2016, peggiorare in modo considerevole, il Consiglio federale esaminerà le possibilità di accelerare la procedura e di applicare le relative modifiche in quanto legislazione d'urgenza (secondo l'art. 165 Cost.).

Inoltre, dal 2014 è previsto un aumento pari a 2 milioni di franchi l'anno dei mezzi stanziati per le misure di prevenzione, ad esempio i controlli alle frontiere.

Qualora dovesse delinearsi un maggiore fabbisogno finanziario anche per il 2013, verrebbe chiesto al Parlamento un credito aggiuntivo dello stesso importo.

2. Per l'imballaggio di beni commerciali particolarmente pesanti (pietre, metalli, grossi macchinari ecc.) il materiale ideale rimane, data la sua resistenza, il legno massiccio. Un divieto di importazione sarebbe difficilmente applicabile poiché provocherebbe problemi nell'ambito della politica commerciale. Inoltre, agire in modo disgiunto dall'UE non è ragionevole.

Per questi motivi, il Consiglio federale ritiene molto più importante applicare in modo rigoroso le vigenti disposizioni, giudicate sufficienti, in materia di protezione dei vegetali, come un corretto trattamento termico o chimico e la marchiatura dei materiali da imballaggio in legno (standard ISPM, cfr. art. 9 cpv. 2 ordinanza sulla protezione dei vegetali OPV; RS 916.20). A tale fine, il 9 luglio 2012 è entrato in vigore un obbligo di notifica illimitato nel tempo per i carichi di pietre e di prodotti in pietra con imballaggi in legno secondo lo standard ISPM 15. Tali carichi provenienti da Paesi terzi devono pertanto essere notificati e controllati e/o approvati dal Servizio fitosanitario federale (SFF) prima di poter essere immessi sul mercato. I materiali da imballaggio in legno non conformi allo standard ISPM 15 e/o contaminati da organismi nocivi vengono distrutti.

3. In Svizzera non sono noti esempi che prevedono l'obbligo di utilizzare unicamente materiali da imballaggio sintetici per determinati prodotti. In realtà, l'articolo 19 OPV prevede la possibilità di ordinare misure temporanee in tale direzione se le condizioni per l'importazione non sono adempiute o se vi è il sospetto che la merce sia contaminata da un organismo nocivo particolarmente pericoloso. Tuttavia, gli ostacoli a livello politico sono notevoli (cfr. punto 2) e dato il carattere temporaneo di tale misura non si otterrebbero effetti a lungo termine.

4. Come esposto al punto 1, la Confederazione intende contribuire di più alle misure di lotta e di prevenzione anche al di fuori del bosco di protezione.

Attualmente vengono versate indennità per danni causati da misure adottate dal SFF in virtù dell'OPV solo nei settori dell'agricoltura e dell'ortoflorovivaismo esercitato a titolo professionale (cfr. art. 47 segg. OPV). Al momento il diritto forestale non contempla alcuna base legale che preveda tale possibilità anche nei boschi al di fuori dei boschi di protezione o negli spazi verdi pubblici. Un adeguamento in tal senso è in preparazione nell'ambito del progetto di revisione della legge forestale di cui alla cifra 1 e viene esaminata la possibilità di disciplinare giuridicamente il principio di causalità.

Risposta del Consiglio federale.