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12.3951 · Mozione · 2012-09-28

Dipartimento di giustizia e polizia

Liquidato

Wortlaut

Nel caso di una persona che ha ottenuto la cittadinanza svizzera in maniera fraudolenta, il calcolo degli anni necessari alla naturalizzazione deve ripartire da zero dalla data di revoca, altrimenti l'articolo 41 della legge sulla cittadinanza (LCit) non ha alcuna utilità in senso stretto.

Begründung

In virtù dell'articolo 41 LCit, con il consenso dell'autorità del Cantone d'origine, l'Ufficio federale può annullare la naturalizzazione o la reintegrazione conseguita con dichiarazioni false o in seguito all'occultamento di fatti essenziali. Ciò avviene quando uno straniero ha contratto matrimonio per ottenere un permesso di dimora, si fa naturalizzare, divorzia poco tempo dopo e si risposa con una cittadina del suo Paese d'origine. In un caso di questo tipo la naturalizzazione è di principio revocata.

Tuttavia, il problema risiede nel fatto che poco tempo dopo la revoca della naturalizzazione l'interessato può presentare una nuova domanda di naturalizzazione ordinaria se adempie le condizioni (in particolare 12 anni di residenza in Svizzera).

Un esempio concreto: uno straniero contrae matrimonio nel 2000 e ottiene subito un permesso di dimora. Nel 2006 è naturalizzato. Nel 2009 l'inganno è scoperto e lui viene denunciato. Nel 2010 gli è revocata la naturalizzazione. Dopo vari ricorsi, la decisione passa in giudicato nel 2012. Questa persona può tuttavia presentare una nuova domanda di naturalizzazione ordinaria non appena gli è stata revocata la cittadinanza svizzera.

Antrag des Bundesrates

Il Consiglio federale propone di respingere la mozione.

Stellungnahme des Bundesrates

Secondo la vigente legge federale su l'acquisto e la perdita della cittadinanza svizzera (Legge sulla cittadinanza, LCit; RS 141.0), gli stranieri la cui naturalizzazione agevolata è stata annullata possono presentare immediatamente una richiesta di naturalizzazione ordinaria se adempiono le condizioni degli articoli 12 segg LCit (12 anni complessivi di residenza in Svizzera; integrati secondo l'art. 14 LCit). Attualmente la legge sulla cittadinanza non prevede alcuna disposizione che impedisca di presentare una nuova domanda dopo l'annullamento definitivo della naturalizzazione. Secondo la prassi consolidata, le autorità competenti in materia di naturalizzazione rigettano tuttavia domande presentate poco dopo un annullamento passato in giudicato. In tali casi prendono in considerazione una nuova domanda soltanto dopo un periodo di almeno due anni.

Il Consiglio federale ha riconosciuto la necessità di un intervento legislativo. Nel messaggio del 4 marzo 2011 concernente la revisione totale della legge federale sulla cittadinanza svizzera (FF 2011 2567) prevede un termine di attesa di due anni per la presentazione di una nuova domanda di naturalizzazione se il richiedente ha precedentemente commesso un abuso. Tale termine di attesa decorre solo a partire dall'entrata in vigore della decisione di annullamento, vale a dire dopo la decisione in merito a un eventuale ricorso. In tal modo si intende riprendere nella legge sulla cittadinanza la prassi finora applicata dalle autorità competenti in materia di naturalizzazione.

Nell'ambito della revisione totale della legge sulla cittadinanza il Consiglio federale propone inoltre un adeguamento delle disposizioni del diritto in materia di stranieri relative alla revoca di permessi (art. 62 e 63 della legge federale sugli stranieri; RS 142.20): in futuro il (tentato) conseguimento fraudolento della cittadinanza potrà comportare la revoca del permesso per stranieri.

Secondo le modifiche proposte dal Consiglio federale, in futuro in caso di annullamento e quindi perdita della cittadinanza non sarà possibile, per un certo tempo, presentare un'altra domanda di naturalizzazione e, a seconda delle circostanze, sarà persino disposto l'allontanamento dalla Svizzera. Queste modifiche mirano a combattere in maniera efficace gli abusi. Il Consiglio federale non ritiene necessari provvedimenti più incisivi. Nell'ambito dell'attuale revisione della legge sulla cittadinanza il Parlamento avrà peraltro l'opportunità di esprimersi anche in merito a questa problematica.

Il Consiglio federale propone di respingere la mozione.

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