Stop immediato alla trasmissione di dati di bancari o ex bancari ad autorità estere
12.3993 · Mozione · 2012-11-26
Dipartimento delle Finanze
Liquidato
Wortlaut
Con la seguente mozione si chiede al Consiglio federale:
1. di adottare delle disposizioni legali che impediscano la trasmissione raggruppata o automatica ad autorità estere di dati concernenti collaboratori od ex collaboratori di imprese svizzere;
2. di adottare subito delle disposizioni legali chiare e vincolanti che annullino le autorizzazioni precedenti, concesse abusivamente dal Consiglio federale;
3. di fornire assistenza giuridica e finanziaria alle persone vittime della trasmissione abusiva di dati che li concernono alle autorità estere.
Begründung
Come noto il Consiglio federale ha finora autorizzato la trasmissione dei dati di oltre 10 000 bancari ed ex bancari, dipendenti o ex dipendenti di dodici banche, alle autorità inquirenti Stati Uniti.
Senza l'autorizzazione del Consiglio federale, tale trasmissione sarebbe stata punibile ai sensi dell'articolo 271 del Codice penale. L'autorizzazione accordata dal Consiglio federale viene da più parti, tra cui Mister Dati, giudicata abusiva. Le persone il cui nome figura su tali elenchi non vengono neppure informate al proposito. L'autorizzazione concessa avrà effetto fino al 31 marzo 2014: è facile supporre che, prima di quella scadenza, altre migliaia di bancari ed ex bancari verranno "sacrificate" sull'altare di una politica federale in materia di piazza finanziaria improntata al cedimento immediato e continuo nei confronti di Stati ed autorità estere.
La trasmissione di dati finora effettuata ha avuto per conseguenza anche azioni penali da parte di persone che hanno scoperto di essere state inserite negli elenchi inviati a Washington.
Il Consiglio federale, autorizzando la trasmissione in oggetto, è venuto meno ai propri doveri di tutela dello Stato di diritto e della sovranità elvetica. Il governo ha infatti dato il proprio nullaosta ad una vera e propria "svendita in blocco" di migliaia di propri concittadini ad un'autorità straniera.
Le persone il cui nome figura sui documenti consegnati agli Stati Uniti, come pure i loro familiari, rischiano pesanti consequenze nel caso si recassero negli Stati Uniti. Non si può escludere che, per costoro, magari a seguito di domande di assistenza internazionali, gli stessi rischi non potranno un domani concretizzarsi già immediatamente all'uscita dalla Svizzera!
Antrag des Bundesrates
Il Consiglio federale propone di respingere la mozione.
Stellungnahme des Bundesrates
Secondo il diritto del lavoro svizzero e secondo la legge federale sulla protezione dei dati (LPD) il datore di lavoro ha il dovere di proteggere i dati concernenti il lavoratore. A proposito dei motivi che possono giustificare il trattamento dei dati sono applicabili le disposizioni della LPD (art. 328b del Codice delle obbligazioni, CO). Secondo il CO e la LPD i dati personali possono essere trattati soltanto in modo lecito. I dati devono essere trattati in maniera conforme al principio della buona fede e della proporzionalità e soltanto per lo scopo indicato all'atto della loro raccolta, risultante dalle circostanze o previsto da una legge (art. 4 cpv. 1-3 LPD). La comunicazione all'estero dei dati concernenti il lavoratore è consentita soltanto quando è necessaria all'esecuzione del contratto di lavoro (art. 328b CO). Se questo non fosse il caso, deve presentarsi un interesse pubblico o privato preponderante (art. 6 cpv. 1 e 2 lett. d, art. 13 LPD). Tali disposizioni sono chiare e garantiscono al lavoratore sufficiente tutela.
Il Consiglio federale ha rilasciato alle banche interessate dal procedimento Stati Uniti un'autorizzazione secondo l'articolo 271 numero 1 del Codice penale, per garantire che esse possano far valere i loro diritti di parte senza adempiere la fattispecie penale di atti compiuti senza autorizzazione per conto di uno Stato estero. L'autorizzazione non costituisce carta bianca per la trasmissione di dati agli Stati Uniti. Nella concreta comunicazione dei dati, le banche devono osservare il diritto svizzero vigente.
A ottobre 2012 l'Incaricato federale della protezione dei dati e della trasparenza (IFPDT) ha esaminato la consegna di dati di collaboratori di banche svizzere alle autorità statunitensi, ha effettuato numerosi accertamenti e ha emanato raccomandazioni a cinque banche interessate. Ha dichiarato di poter comprendere gli interessi pubblici fatti valere dalle banche come motivi giustificativi per il trasferimento dei dati dei collaboratori agli Stati Uniti. Al contempo ha sottolineato la necessità che vengano salvaguardati gli interessi dei collaboratori coinvolti a informazioni trasparenti. Secondo le raccomandazioni le banche devono accordare alle persone interessate un diritto d'accesso ai sensi dell'articolo 8 LPD nei confronti dell'avvenuta consegna dei dati. In futuro le banche dovranno informare in anticipo le persone interessante a proposito dell'entità e del tipo di documenti da consegnare in modo che essi possano far valere il loro diritto d'accesso. Se una persona interessata si oppone al trasferimento del proprio nome, la banca deve ponderare gli interessi in gioco. Se essa intende comunque trasferire i documenti deve informare la persona interessata al riguardo e in merito ai propri diritti. Tutte le cinque banche interessate hanno accettato le raccomandazioni emanate dall'IFPDT.
I rappresentanti degli interessi del personale delle banche, in collaborazione con l'Associazione dei banchieri, stanno cercando soluzioni per la tutela del personale delle banche e, in alcuni casi, anche per indennizzi. Il Consiglio federale non ritiene esista base giuridica che gli consentirebbe di concedere ai collaboratori delle banche assistenza giuridica o finanziaria.
Il Consiglio federale propone di respingere la mozione.