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12.4008 · Interpellanza · 2012-11-28

Dipartimento delle Finanze

Liquidato

Wortlaut

Il Consiglio federale è invitato a rispondere alle seguenti domande sull'attuale sviluppo nell'ambito dell'imposta liberatoria, sull'applicazione della FATCA e sull'ulteriore evoluzione dello scambio di informazioni nel quadro dell'assistenza amministrativa in materia fiscale:

1. In seguito alla bocciatura della Convenzione sull'imposizione alla fonte da parte del Bundesrat tedesco, il Consiglio federale ha previsto un piano alternativo per il salvataggio del progetto e intende fare concessioni per andare incontro alla conferenza di conciliazione tra il Bundesrat tedesco e il Bundestag? Qual è l'ulteriore modo di procedere in caso di naufragio definitivo dell'imposta liberatoria in Germania?

2. A che punto sono le trattative nell'ambito della convenzione sull'imposizione alla fonte con l'Italia e la Grecia?

3. La legge sull'assistenza amministrativa fiscale entrerà in vigore verosimilmente il 1° febbraio 2013. Il Consiglio federale esclude la retroattività della legge per le fattispecie realizzatesi prima dell'entrata in vigore come dichiarato dalla presidente della Confederazione nell'ambito delle deliberazioni?

4. Quale importanza attribuisce il Consiglio federale alla FACTA in un contesto internazionale in cui lo scambio automatico d'informazioni diventa sempre più la regola? Come giudica il Consiglio federale la parità di trattamento per quanto riguarda lo scambio di informazioni in materia fiscale applicato dagli Stati Uniti nei confronti dei suoi più importanti partner commerciali? Per quanto riguarda l'attuazione della FACTA quale soluzione predilige il Consiglio federale? Anche il governo, come alcuni Stati dell'UE, punta sulla reciprocità dello scambio di dati con gli Stati Uniti? In caso negativo, perché no? Esso non ritiene che il flusso unilaterale di informazioni riguardanti i dati bancari dei clienti verso le autorità fiscali americane comporti una notevole perdita di sovranità per la Svizzera?

5. Quando intende presentare il Consiglio federale il progetto promesso per una piazza finanziaria conforme sotto il profilo fiscale? Esso intende confermare il principio di autodichiarazione che coinvolgerebbe anche la responsabilità delle banche?

6. Il Gruppo d'azione finanziaria chiede che i reati fiscali vengano considerati reati preliminari del riciclaggio di denaro. Il Consiglio federale come intende attuare queste esigenze dal punto di vista temporale e giuridico?

Stellungnahme des Bundesrates

1./2. La Svizzera è dispiaciuta che il Parlamento tedesco non abbia approvato la convenzione sull'imposizione alla fonte con il nostro Paese firmata dal governo federale. Dopo questo rifiuto nelle relazioni con la Germania permane lo status quo dell'assistenza amministrativa su richiesta conformemente allo standard internazionale. La Svizzera non fornirà alcuna assistenza amministrativa e giudiziaria se la richiesta si fonda su dati bancari rubati. Non interviene inoltre la sospensione, prevista dalla convenzione, della procedura penale nei confronti dei partecipanti a reati commessi nel contesto dell'acquisizione di dati fiscalmente rilevanti di clienti delle banche. Le convenzioni sull'imposizione alla fonte con il Regno Unito e con l'Austria sono entrate in vigore il 1° gennaio 2013. I negoziati in corso con la Grecia e con l'Italia vengono portati avanti.

3. Il termine di referendum contro la legge sull'assistenza amministrativa fiscale, adottata dalle Camere federali il 28 settembre 2012, è decorso infruttuosamente il 17 gennaio 2013. La legge, entrata in vigore il 1° febbraio 2013, ammette le domande raggruppate secondo lo standard internazionale. Queste domande sono ammesse per ottenere informazioni su fatti sopravvenuti in seguito all'entrata in vigore della legge.

4. La legislazione tributaria statunitense FATCA è stata introdotta unilateralmente dagli Stati Uniti ed esplica i suoi effetti sugli istituti finanziari nel mondo intero. FATCA esige da parte dei singoli istituti finanziari che annuncino all'IRS i proventi a favore e i conti di proprietà di cittadini statunitensi. Gli Stati Uniti si sono ora dichiarati disposti a offrire un'attuazione agevolata di FATCA sulla base di due diversi modelli nel quadro di accordi bilaterali. Nel caso del modello 1 lo Stato partner si impegna a procurarsi le informazioni e a trasmetterle direttamente agli Stati Uniti. A determinate condizioni anche gli Stati Uniti sono disposti a fornire informazioni all'altro Stato. Tali informazioni sono tuttavia limitate ai redditi derivanti da pagamenti di interessi e di determinati dividendi. Nemmeno la piazza finanziaria Svizzera può sottrarsi al FATCA se gli istituti finanziari svizzeri intendono poter continuare a investire sul mercato statunitense. Ai fini dell'attuazione agevolata del FATCA, la Svizzera e gli Stati Uniti hanno sviluppato il cosiddetto modello 2. Un accordo negoziato dalla Svizzera sulla base di questo modello è stato parafato il 3 dicembre 2012. In questo modo la Svizzera è giunta a un accordo comprendente le medesime agevolazioni negoziate dai Paesi che hanno scelto il modello 1, senza tuttavia accordare lo scambio automatico di informazioni. Esso garantisce che i conti detenuti da cittadini americani presso istituti finanziari svizzeri vengano annunciati sia con il consenso del titolare del conto, sia seguendo la via dell'assistenza amministrativa, per il tramite di richieste di gruppo alle autorità fiscali statunitensi. In assenza di consenso le informazioni non sono scambiate automaticamente, bensì sulla sola base delle disposizioni in materia di assistenza amministrativa della convenzione di doppia imposizione.

5./6. Nella sua decisione del 14 dicembre 2012 e nel suo rapporto del 19 dicembre 2012 il Consiglio federale ha precisato la propria strategia ai fini di una piazza finanziaria competitiva e conforme sotto il profilo fiscale. In materia tributaria verranno introdotti obblighi di diligenza che non esentano i clienti dalla loro responsabilità di far fronte ai loro obblighi fiscali e di osservare le leggi e le regolamentazioni ad essi applicabili, ma esigono che gli intermediari finanziari tengano conto degli aspetti di conformità fiscale all'atto dell'accettazione di averi. In questo ambito è previsto che gli intermediari finanziari possano richiedere ai loro clienti un'autodichiarazione di conformità sotto il profilo fiscale. L'autodichiarazione costituisce uno dei diversi indici a favore di detta conformità. Non è dato l'obbligo di firmare una siffatta dichiarazione. Nell'esercizio dei loro obblighi di diligenza gli istituti finanziari saranno controllati dall'autorità di vigilanza.

All'inizio del 2013 il Consiglio federale porrà in consultazione un avamprogetto di inasprimento degli obblighi di diligenza degli intermediari finanziari. Simultaneamente l'esecutivo porrà in consultazione un avamprogetto di legge relativo all'attuazione delle raccomandazioni rivedute del Gruppo d'azione finanziaria, comprendenti una proposta di riqualificazione di un'infrazione fiscale grave quale reato preliminare al riciclaggio di denaro.

Risposta del Consiglio federale.