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Attuazione corretta della riforma dell'IVA nell'ambito del diritto di opzione

12.4032 · Interpellanza · 2012-12-03

Dipartimento delle Finanze

Liquidato

Wortlaut

Il Consiglio federale ritiene che l'Amministrazione federale delle contribuzioni (AFC) attui correttamente la riforma dell'IVA nell'ambito del diritto di opzione?

Begründung

L'estensione del diritto di opzione dovrebbe agevolare per le imprese il conteggio dell'imposta sul valore aggiunto, permettendo loro di decidere su base volontaria se conteggiare con l'IVA le prestazioni escluse dall'imposta. Benché versino volontariamente più imposte allo Stato, le imprese che optano per l'imposizione di tali prestazioni evitano tuttavia il laborioso calcolo della correzione dell'imposta precedente, che può essere fonte di errori. L'articolo 22 capoverso 2 della legge sull'IVA (LIVA) esclude questa opzione per i beni immobili se il destinatario utilizza l'oggetto esclusivamente per scopi privati, eccezione che dovrebbe impedire un aumento delle pigioni delle abitazioni.

La Commissione dell'economia e dei tributi del Consiglio nazionale (CET-N) ha sollevato esplicitamente la questione dell'interpretazione di questa disposizione. In una lettera indirizzata alla CET-N il 1° dicembre 2009, l'allora presidente della Confederazione aveva sottolineato che l'uso di un bene quale abitazione di vacanza non costituisce in alcun caso un uso esclusivamente per scopi privati. Anche l'AFC aveva ribadito, nel suo rapporto del 22 gennaio 2010 destinato alla CET-N, che l'uso di un bene quale abitazione di vacanza non costituisce in alcun caso un uso privato ai sensi dell'articolo 22 capoverso 2 LIVA. Aveva spiegato che non è indispensabile impedire gli aumenti dei prezzi dovuti all'IVA sul mercato delle abitazioni di vacanza e che deve essere possibile assoggettare all'imposta volontaria la locazione o la vendita di abitazioni di vacanza.

Al numero 3.1.a dell'Info IVA 17 concernente il settore e nelle informazioni destinate agli operatori del settore, l'AFC ha evidenziato tuttavia che intende limitare il diritto d'opzione dando un'interpretazione molto ampia della nozione di "scopi privati". A tale proposito non si sente più legata alle argomentazioni esposte dinanzi alla CET-N, unitamente al presidente della Confederazione, al fine di dissuadere il Parlamento dall'adottare una misura legislativa.

L'interpretazione di questa disposizione ha assunto importanza per le regioni di montagna, in particolare dopo l'accettazione dell'iniziativa sulle residenze secondarie, poiché essa comporta una tassa occulta per i progetti immobiliari innovativi destinati a evitare il fenomeno dei letti freddi. Inoltre dissuade le imprese dal dare in affitto una cantina a gruppi di giovani musicisti per esercitarsi, poiché i costi per il calcolo della riduzione della deduzione dell'imposta precedente non sono proporzionati ai proventi della locazione.

Stellungnahme des Bundesrates

Le imprese assoggettate all'IVA fatturano l'IVA dovuta sulla cifra d'affari ai loro clienti. Nella fatturazione esse non fanno distinzione tra imprese assoggettate all'IVA e altre persone. Tali imprese possono dedurre l'IVA pagata all'emittente della fattura quale imposta precedente dall'IVA che devono versare a loro volta in quanto imprese assoggettate all'IVA.

Non è possibile dedurre l'imposta precedente su beni e prestazioni di servizi che l'impresa assoggettata all'IVA riceve per fornire prestazioni escluse dall'imposta. Se l'impresa contribuente fornisce sia prestazioni imponibili sia prestazioni escluse dall'imposta occorre effettuare una correzione dell'imposta precedente. Infatti, l'imposta precedente può essere dedotta solo in funzione delle prestazioni imponibili. Nella maggior parte dei casi, anziché procedere a una correzione dell'imposta precedente, è possibile eseguire un'imposizione volontaria (opzione) delle prestazioni escluse dall'imposta.

Se un'impresa ricorre all'imposizione volontaria di tali prestazioni, il loro ammontare rincarerà in funzione dell'importo dell'imposta dovuta all'Amministrazione federale delle contribuzioni (AFC). Ciò non incide sui clienti che hanno diritto alla deduzione dell'imposta precedente in quanto imprese contribuenti, perché possono dedurre l'imposta versata quale imposta precedente. Per contro, se il cliente non è assoggettato all'IVA dovrà pagare un importo maggiore dell'imposta.

L'articolo 22 capoverso 2 lettera b della legge sull'IVA (LIVA) esclude l'imposizione volontaria della vendita e della locazione di immobili utilizzati per scopi privati. Questa disposizione dovrebbe contrastare l'aumento dei prezzi del mercato immobiliare. Tuttavia, in tutti i settori in cui si parte da un mercato che funziona, sono i meccanismi di mercato a determinare se l'aumento dei prezzi condizionato dall'IVA può essere trasferito sui clienti o se deve essere addossato alle imprese contribuenti.

Come è stato esposto nella lettera del 1° dicembre 2009 indirizzata alla Commissione dell'economia e dei tributi del Consiglio nazionale, menzionata dalla presente interpellanza, il Consiglio federale continua a considerare corretta l'esclusione dall'imposizione volontaria solo per l'utilizzo effettivo di un bene a scopo abitativo. Per utilizzo a scopo abitativo si intende l'uso del bene come domicilio o per il soggiorno settimanale. Di conseguenza, è possibile ricorrere all'imposizione volontaria per la vendita di abitazioni di vacanza così come per la vendita o la locazione di garage e locali singoli che non costituiscono una prestazione accessoria a un'abitazione. Il Consiglio federale incaricherà l'AFC di chiarire eventuali incertezze nella prassi. Inoltre, nel quadro dell'attuazione del mandato di rinvio della riforma dell'IVA, l'esecutivo ha presentato recentemente al Parlamento una precisazione dell'articolo 22 capoverso 2 lettera b LIVA. Secondo la nuova formulazione l'esercizio dell'opzione sarà espressamente escluso per l'uso di beni a scopo abitativo e non più per scopi privati.

Risposta del Consiglio federale.

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