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Soppressione del consumo proprio nel settore edilizio. Attuare correttamente la riforma dell'imposta sul valore aggiunto

12.4033 · Interpellanza · 2012-12-03

Dipartimento delle Finanze

Liquidato

Wortlaut

Il Consiglio federale ritiene che l'Amministrazione federale delle contribuzioni (AFC) abbia attuato conformemente alla volontà del legislatore la riforma dell'imposta sul valore aggiunto per quanto riguarda la soppressione del consumo proprio nel settore edilizio?

Begründung

Dopo approfondite discussioni e avendo preso conoscenza dell'importo delle perdite fiscali comunicato dal Consiglio federale, il Parlamento ha deciso di porre fine all'imposizione del consumo proprio nel settore edilizio. Tuttavia, l'AFC non intende abbandonare questa imposizione, anzi cerca addirittura di estenderla.

Dapprima lo ha fatto cercando di imporre esigenze che le imprese non sono in grado di soddisfare. Si deve comunque riconoscere che ora l'AFC sembra disposta a rivedere questa prassi inattuabile.

Secondo il progetto di informazione sulla prassi amministrativa recentemente pubblicato, l'elemento determinante della nuova prassi sarà il fatto che il contratto di compravendita relativo all'oggetto da costruire sia stato concluso prima o dopo l'inizio dei lavori. Se il contratto di compravendita è stato firmato prima dell'avvio dei lavori, l'IVA dovrà essere conteggiata.

La nuova prassi prospettata avrà concretamente le seguenti conseguenze:

a. nei casi in cui in passato l'operazione era considerata come consumo proprio nel settore edilizio (e pertanto oggi non dovrebbe essere imponibile), d'ora in poi è introdotta un'imposizione;

b. le persone (ad es. committenti privati, casse pensioni, ecc.) che secondo il diritto previgente non erano imponibili, ora sanno imponibili sulla base unicamente di una transazione immobiliare;

c. inoltre, l'imposta da versare sarà più elevata di quella applicata prima della soppressione del consumo proprio nel settore edilizio.

Tutto ciò non corrisponde chiaramente alla volontà del legislatore.

Stellungnahme des Bundesrates

Il Consiglio federale è del parere che la prassi dell'Amministrazione federale delle contribuzioni (AFC) illustrata nel progetto di info IVA concernente la prassi 05 pubblicato di recente è conforme alla legge. Tale prassi sarà verosimilmente posta in vigore il 30 giugno 2013 retroattivamente a contare dal 1° gennaio 2010. Tra il 1° gennaio 2010 e il 30 giugno 2013 potrà essere applicata a scelta anche la vecchia prassi.

Secondo la vecchia LIVA, chi dapprima edificava un fondo e in seguito lo alienava o chi dapprima alienava il fondo e lo edificava in seguito pagava l'IVA in entrambi i casi. Nel primo caso s'imponeva il consumo proprio in ambito edilizio per tutti i costi della costruzione dell'edificio comprese le prestazioni proprie (costruzione per conto proprio). Nel secondo caso era imponibile il prezzo di vendita, senza il valore del terreno (costruzione per conto di terzi).

L'imposizione del consumo proprio in ambito edilizio è stata soppressa nel quadro della parte A della riforma dell'imposta sul valore aggiunto, in quanto non era più possibile giustificare l'imposizione delle prestazioni proprie solo nel settore edile. Infatti, le prestazioni proprie sono effettuate anche in altri settori esclusi dall'imposta (ad es. in un centro informatico di una banca) e non vengono quindi rilevate.

La soppressione dell'imposizione del consumo proprio in ambito edilizio ha reso necessaria una modifica della prassi in vigore nel regime della vecchia LIVA. Dato che il diritto previgente prescriveva la riscossione dell'IVA sia in caso di costruzione per conto proprio sia in caso di costruzione per conto di terzi, la delimitazione tra le due fattispecie fiscali rivestiva soltanto un ruolo di poco conto. Pertanto, nel caso di edificazioni con diverse unità da vendere singolarmente (ad es. proprietà per piani, case monofamiliari) l'AFC applicava una prassi generosa. Nella misura in cui prima dell'inizio della costruzione non erano vendute tutte le unità, poteva essere conteggiata l'imposta sul consumo proprio. Solo se prima dell'inizio della costruzione tutte le unità erano vendute, bisognava pagare l'imposta sul prezzo di vendita (senza il valore del terreno).

Dalla soppressione del consumo proprio in ambito edilizio, la costruzione per conto proprio non è pressoché imposta (o tassata) e solo la costruzione per conto di terzi è ancora imponibile. Dato che ora una fattispecie è esclusa dall'imposta mentre l'altra fattispecie è imposta (o tassata), per soddisfare le esigenze legali la delimitazione deve essere effettuata in modo più preciso sotto il profilo della sistematica fiscale. Per questo motivo, secondo il progetto di info IVA concernente la prassi 05 recentemente pubblicato per ogni unità (ad es. proprietà per piani, casa monofamiliare) deve essere stabilito separatamente se la sua alienazione è esclusa dall'imposta oppure se si tratta di una costruzione imponibile di un edificio in nome dell'acquirente. Solo in questo modo è possibile soddisfare l'idea di fondo della legge secondo cui la costruzione di un edificio per conto di un terzo deve essere imposta e solo l'alienazione di un fondo costruito è esclusa dall'imposta. Ai fini della delimitazione occorre considerare se al momento dell'inizio della costruzione un'unità è già stata venduta (costruzione imponibile per conto di terzi) o se questa è venduta solo dopo l'inizio della costruzione (costruzione per conto proprio e alienazione esclusa dall'imposta).

La persona che in qualità di non contribuente (ad es. committente privato, cassa pensioni) fa costruire un immobile per poi venderlo, anche con l'attuale prassi rimarrà non contribuente, qualora tutte le unità sono vendute o affittate dopo l'inizio della costruzione. Solo chi vende unità sulla carta prima dell'inizio della costruzione dovrà assoggettarsi. In tal caso devono tuttavia essere imposte (o tassate) solo le unità vendute prima dell'inizio della costruzione, mentre le unità vendute in seguito rimangono escluse dall'imposta.

Risposta del Consiglio federale.