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Rendere più flessibili le vacanze nell'interesse dei dipendenti e dei datori di lavoro

12.4037 · Postulato · 2012-12-03

Dipartimento di giustizia e polizia

Liquidato

Wortlaut

Il Consiglio federale è incaricato di redigere un rapporto che illustri i vantaggi e gli svantaggi della fissazione, sul piano nazionale, di un minimo di sei settimane di vacanze per tutti i lavoratori (considerando che queste sei settimane comprenderebbero anche i giorni festivi).

Questo rapporto dovrà considerare anche la necessità, per i cantoni, di conservare la loro autonomia nella fissazione dei giorni festivi, permettendo nel contempo alle imprese, soprattutto a quelle attive in vari cantoni, di sviluppare modelli che consentano una maggiore flessibilità nella fissazione dei giorni di vacanza dei loro dipendenti.

Begründung

L'11 marzo 2012 il popolo svizzero ha rifiutato di fissare un numero minimo di sei settimane di vacanza per tutti.

È tuttavia possibile fare una riflessione in proposito. Attualmente un dipendente ha diritto a un minimo di quattro settimane di vacanza, ossia a 20 giorni. Vi sono inoltre i giorni festivi, che variano da otto a dieci a seconda del cantone. Purtroppo questo numero è sempre troppo limitato per la maggior parte dei lavoratori, in quanto una parte di questi giorni cade il fine settimana. È aleatorio e molti lavoratori sono frustrati quando inseriscono i loro giorni festivi nel calendario.

Il sistema potrebbe cambiare concedendo almeno sei settimane di vacanza a tutti, inclusi però i giorni festivi. Questi ultimi potrebbero essere fissati a seconda dell'ubicazione della società, della filiale o della succursale e specifiche disposizioni potrebbero permettere a società operanti in vari cantoni, come è il caso per numerose PMI, di mantenere una certa flessibilità. A determinate condizioni il datore di lavoro potrebbe far lavorare i suoi dipendenti in un giorno festivo sul territorio di un altro cantone, garantendo il rispetto del lavoratore e del totale dei giorni di vacanza.

Questa proposta permetterebbe una maggiore flessibilità per l'impresa e un numero di giorni liberi invariato per i dipendenti. È una soluzione in cui tutti sono vincenti.

Antrag des Bundesrates

Il Consiglio federale propone di respingere il postulato.

Stellungnahme des Bundesrates

Il Consiglio federale ha già trattato in maniera dettagliata il diritto alle vacanze - inclusi i giorni festivi - nel messaggio concernente l'iniziativa popolare "Sei settimane di vacanza per tutti" (FF 2010 4095). In tale occasione si è espresso sui vantaggi e gli svantaggi di un aumento della durata legale delle vacanze. Un tale aumento è stato respinto nettamente dal popolo l'11 marzo 2012. La maggioranza del popolo, nonché del Consiglio federale e del Parlamento ha pertanto respinto chiaramente un'estensione dell'attuale durata delle vacanze e dei giorni festivi.

Analogamente all'iniziativa summenzionata, il postulato propone una durata minima di sei settimane di vacanze, durata che comprenderebbe tuttavia i giorni festivi. È vero che in tal modo l'aumento della durata delle vacanze sarebbe meno esteso e più contenuto. Tuttavia, per più di un motivo non è giustificato né auspicabile equiparare i giorni festivi a quelli di vacanza.

Le vacanze e i giorni festivi sono due istituti distinti retti da regole differenti. Tale distinzione non deve essere abbandonata senza necessità. Le vacanze devono anzitutto permettere al lavoratore di riposarsi e di ricuperare. Sono fissate dal datore di lavoro d'intesa con il lavoratore. Sono disciplinate dal diritto federale (art. 329a segg. CO). Esiste dunque un regime legale minimo uniforme in Svizzera. I giorni festivi soggiacciono invece in gran parte al diritto cantonale. Sono fissati dai cantoni e possono essere disciplinati in maniera diversa a seconda delle regioni. Soltanto il 1° agosto è retto dal diritto federale. I giorni festivi sono pertanto giorni fissi non lavorativi, corrispondenti a feste religiose, politiche (1° maggio) o tradizionali (Capodanno).

I giorni festivi non possono inoltre essere sottoposti al regime giuridico delle vacanze, poiché non possono essere adeguati in caso di anno incompleto di lavoro (art. 329a cpv. 3 CO) né ridotti in caso di assenza del lavoratore (art. 329b CO) o fissati dal datore di lavoro (art. 329c cpv. 2 CO). E contrariamente alle vacanze (art. 329d cpv. 1 CO), la loro retribuzione non è legalmente obbligatoria.

Inoltre, a differenza del sistema attuale, la proposta del postulato renderebbe la durata delle vacanze variabile da un cantone all'altro. Questa durata dipenderebbe infatti dai giorni festivi accordati dal diritto cantonale. Per ovviare alla situazione, a livello federale si potrebbe fissare un numero uguale di giorni festivi. Tuttavia, la competenza cantonale prevista dal diritto vigente scomparirebbe e le tradizioni e le peculiarità regionali e locali non potrebbero più essere prese in considerazione.

La distinzione tra giorni festivi e vacanze si fonda dunque su una prassi consolidata e comporta tradizionalmente una componente federalista.

Il Consiglio federale propone di respingere il postulato.

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