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Moratoria studi medici. Il problema è la libera circolazione delle persone

12.4045 · Interpellanza · 2012-12-04

Dipartimento dell'interno

Liquidato

Wortlaut

A poco più di nove mesi dalla fine della moratoria sull'apertura di nuovi studi medici, durata 10 anni, il Consiglio federale ha proposto di reintrodurla. Ciò in quanto sarebbero giunte troppe nuove richieste. Del resto, che le richieste sarebbero state numerose era prevedibile, vista anche la lunga durata della moratoria.

È evidente che il problema sono principalmente le richieste da parte di medici stranieri, giunti in Svizzera a seguito della libera circolazione delle persone. Invece di intervenire sul vero problema, si preferisce però colpire indiscriminatamente anche i professionisti svizzeri tramite la reintroduzione della moratoria da poco abolita.

Chiedo al lodevole Consiglio federale:

1. Non ritiene che permettere ai medici di lasciare gli ospedali per aprire dei propri studi sia opportuno anche per liberare dei posti di formazione per giovani medici ed evitare così di riempire gli ospedali di professionisti anziani e demotivati?

2. Non ritiene che, invece di colpire indiscriminatamente tutti i medici con misure discutibili sotto il profilo del diritto costituzionale alla libertà economica, sarebbe preferibile bloccare l'afflusso di medici stranieri tramite percorsi burocratici molto lunghi e costosi, come tra l'altro avviene in altri Paesi?

3. Con la decadenza della moratoria sui nuovi studi medici, quante richieste di aprire una propria pratica si sono registrate per cantone? Si chiede di fornire il dato suddividendo, per ogni cantone, tra medici svizzeri o domiciliati e professionisti arrivati tramite la libera circolazione delle persone.

Stellungnahme des Bundesrates

1. Il 21 novembre 2012 il Consiglio federale ha adottato il messaggio concernente la modifica della legge federale del 18 marzo 1994 sull'assicurazione malattie (LAMal; RS 832.10), che prevede la reintroduzione temporanea e urgente della limitazione delle autorizzazioni a esercitare a carico dell'assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie (AOMS). Il Consiglio federale è consapevole dei limiti di questa soluzione e in particolare dei problemi legati alla permanenza in ambito ospedaliero di professionisti desiderosi di aprire uno studio medico. Tuttavia, questi professionisti hanno la possibilità di stabilirsi in cantoni in cui vi è penuria di fornitori di prestazioni o di scegliere una formazione per la quale l'offerta di fornitori di prestazioni è insufficiente. Inoltre, la limitazione delle autorizzazioni rimane una soluzione che, in caso di approvazione da parte del Parlamento, sarebbe applicata solo perché in alcuni cantoni la crescita dell'offerta è allarmante e in attesa di un disciplinamento più idoneo e applicabile a lungo termine. La disposizione sulla limitazione delle autorizzazioni consentirà ai cantoni di adeguare il numero di nuove autorizzazioni alle esigenze.

2. L'offerta di fornitori di prestazioni influisce in ampia misura sulla domanda. Per permettere ai cantoni che hanno bisogno di agire urgentemente, il Consiglio federale ha dunque proposto uno strumento di gestione dell'offerta. La disposizione proposta rispetta l'accordo del 21 giugno 1999 sulla libera circolazione delle persone (ALC; RS 0.142.112.681). Questo accordo prevede in particolare che i cittadini dei Paesi membri dell'Unione europea abbiano il diritto di soggiornare e di esercitare un'attività economica indipendente sul territorio svizzero e di ricevere lo stesso trattamento riservato ai cittadini svizzeri. È vietato discriminare un cittadino sulla base della sua nazionalità (art. 2 ALC), direttamente (discriminazione palesemente fondata sulla cittadinanza) o indirettamente (forme dissimulate di discriminazione che di fatto portano a discriminare i cittadini stranieri o a favorire i cittadini svizzeri). Il Consiglio federale ha proposto una soluzione conforme al diritto nazionale e internazionale.

3. Occorre distinguere tra due tipi di autorizzazione. L'introduzione dell'articolo sulla limitazione delle autorizzazioni consentirebbe di disciplinare le decisioni di non concedere l'autorizzazione a esercitare a carico dell'AOMS. Per esercitare a carico dell'AOMS ci vogliono questa autorizzazione e l'autorizzazione all'esercizio della professione.

Il Consiglio federale non dispone di una descrizione dettagliata delle domande di numeri al registro dei codici creditori che permetta di valutare il numero di medici in attività. I dati a disposizione descrivono quantitativamente i numeri rilasciati, per specializzazione e cantone, ma senza distinzioni di nazionalità. I numeri concessi in Svizzera tra gennaio e settembre 2012 ammontano a 1542, contro i 720 per lo stesso periodo del 2011, il che rappresenta un incremento del 114 per cento. I tassi di crescita variano notevolmente da cantone a cantone e vanno dallo statu quo nel cantone di Uri a un aumento del 118 per cento a Berna, del 165 per cento a Zurigo, del 183 per cento a Ginevra e addirittura del 331 per cento in Ticino. Questa evoluzione spiega perché i cantoni sostengano l'introduzione rapida di una possibilità di gestione dell'offerta di medici specializzati che permetta loro in particolare di contenere l'aumento dei costi e dei premi sul proprio territorio.

Il registro delle professioni mediche fornisce dati sulle autorizzazioni all'esercizio della professione rilasciate, ma non sulle eventuali domande di apertura di uno studio medico. In questo registro viene precisata la provenienza dei diplomi. Tra il 1° luglio e il 15 dicembre 2012, circa il 51 per cento delle autorizzazioni all'esercizio sono state rilasciate dai cantoni a persone con un diploma estero. A titolo di paragone, per tutto il 2010 la stessa quota era stata del 44 per cento.

Risposta del Consiglio federale.