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12.4063 · Interpellanza · 2012-12-06

Dipartimento di giustizia e polizia

Liquidato

Wortlaut

Il Consiglio federale è invitato a illustrare se e in che misura ritiene che i membri dei consigli di fondazione debbano poter essere retribuiti, tenendo conto delle loro competenze, per la loro attività e per la responsabilità sostenuta.

Begründung

In Svizzera le fondazioni hanno dimensioni e natura assai differenti. Alcune sono modeste e perseguono obiettivi limitati, non necessariamente a lungo termine, mentre altre dispongono di risorse considerevoli (talvolta fino a svariate centinaia di milioni di franchi) e sono vere e proprie imprese, a volte delle holding. In alcuni casi si tratta di semplici associazioni che si limitano a organizzare a titolo benefico eventi per un gruppo ristretto di persone o ad assegnare qualche premio o borsa, mentre in altri distribuiscono o raccolgono importanti quantità di fondi per un gran numero di beneficiari e in generale si avvalgono di collaboratori. Inoltre, esistono numerose situazioni intermedie. Il Codice civile non precisa lo statuto dei membri dei consigli di fondazione, i cui compiti e responsabilità possono essere importanti. Inoltre, non è raro che occorra fare capo a competenze molto specifiche, a un'elevata professionalità, in mancanza delle quali determinate fondazioni non funzionerebbero così bene. La legge non prevede tuttavia disposizioni in materia di retribuzione. Inoltre le autorità di vigilanza cantonali e federali sembrano avere opinioni alquanto diverse quanto all'ammissibilità di principio, e all'occorrenza, agli importi massimi da versare ai membri di tali consigli in funzione di quanto compiuto e delle responsabilità assunte concretamente. Occorre pertanto chiarire, per quanto possibile, la situazione.

Stellungnahme des Bundesrates

La fondazione rappresenta un istituto particolare nel diritto privato svizzero; si tratta di un patrimonio dotato di personalità giuridica, destinato a uno scopo speciale. Contrariamente alle società, la fondazione non ha membri e pertanto non ha un'assemblea generale. Per garantire il rispetto della volontà del fondatore, la fondazione sottostà alla vigilanza dello Stato. Il consiglio di fondazione è l'organo di direzione o di amministrazione della fondazione.

In assenza di norme legali concernenti la retribuzione dei membri del consiglio di fondazione, alcune fondazioni hanno previsto, nel loro atto di fondazione (o in un regolamento), disposizioni che disciplinano il principio, la competenza, l'ammontare o la trasparenza della (eventuale) retribuzione dei membri del consiglio. Alcune istituzioni mantello hanno peraltro emanato codici di condotta (p. es. Swiss Foundation Code) secondo cui può essere versata una retribuzione adeguata per garantire la professionalità della direzione della fondazione. Le autorità di vigilanza hanno per contro pubblicato raccomandazioni in cui incoraggiano le fondazioni a prevedere un impegno a titolo volontario dei membri del consiglio.

In base al diritto vigente, le autorità di vigilanza non possono vietare o imporre una retribuzione adeguata dei membri del consiglio; a seconda delle circostanze, un professionalismo retribuito è preferibile a un dilettantismo volontario. La retribuzione deve tuttavia favorire la realizzazione dell'obiettivo della fondazione, in particolare rafforzando la professionalità in materia di gestione. Essa deve inoltre tenere conto delle responsabilità e delle competenze dei membri del consiglio nonché delle risorse della fondazione. La retribuzione dei membri del consiglio deve pertanto avere carattere sussidiario e non può in nessun caso comportare una sottrazione (anche parziale) delle risorse della fondazione a scapito dei suoi beneficiari.

La flessibilità del sistema attuale permette di tenere conto delle esigenze individuali. Fa appello al senso di responsabilità e della misura degli organi di fondazione, fatto salvo un intervento dell'autorità di vigilanza in caso di eccessi (cfr. art. 84 cpv. 2 del Codice civile; RS 210).

Risposta del Consiglio federale.