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12.407 · Iniziativa parlamentare · 2012-03-12

Liquidato

Wortlaut

Fondandomi sull'articolo 160 capoverso 1 della Costituzione federale e sull'articolo 107 della legge sul Parlamento, presento la seguente iniziativa:

L'articolo 329a capoverso 1 del Codice delle obbligazioni è modificato come segue:

Art. 329a

Cpv. 1

Il datore di lavoro deve accordare al lavoratore, ogni anno di lavoro, almeno quattro settimane di vacanza; ai lavoratori sino ai 20 anni compiuti e a partire dai 55 anni, almeno cinque settimane.

Begründung

La presente iniziativa parlamentare trae origine dalla votazione popolare dello scorso 11 marzo. Il popolo svizzero ha deciso di non riconoscere a tutti i lavoratori il diritto a sei settimane di vacanza. La decisione del sovrano va rispettata. Nel corso della campagna precedente la votazione, due critiche sono state costantemente rivolte al progetto: non operava una distinzione tra le varie generazioni di lavoratori ed era troppo ambizioso, giacché prevedeva il passaggio da quattro a sei settimane di vacanza. Tali argomenti hanno senza dubbio fortemente inciso sull'esito della votazione.

L'autore della presente iniziativa parlamentare propone dunque una soluzione moderata e tiene conto delle varie generazioni di lavoratori, riconoscendo le difficoltà di quelli più anziani, che hanno diritto a un po' di riposo in più per rigenerarsi.

L'ultima modifica del diritto alle vacanze risale a quasi 30 anni or sono. Da allora il mondo del lavoro è assai cambiato. La produttività, e lo stress che ne deriva, sono notevolmente aumentati. La SECO stima che i costi dello stress sul posto di lavoro ammontino a 10 miliardi all'anno. I salariati del nostro Paese si meritano ora un leggero aumento delle vacanze. Si tratta inoltre di far sì che in fatto di vacanze tutti i lavoratori rientrino nella media nazionale, attualmente pari a cinque settimane.