Lexipedia

12.4083 · Interpellanza · 2012-12-10

Dipartimento dell'interno

Liquidato

Wortlaut

In Francia è polemica: quasi l'80 per cento dei ristoranti nazionali sembrerebbe servire ai propri clienti piatti preparati industrialmente, a scapito della cucina casalinga e dei prodotti freschi. I clienti non soltanto non sono informati di questo sotterfugio, ma pagano anche un prezzo elevato per piatti industriali spesso pieni di additivi, che contribuiscono all'uniformazione dei gusti e la cui preparazione non richiede alcuna creatività e abilità da parte del ristoratore.

Nel 2006, con l'intenzione di introdurre un marchio di qualità ("fatto in casa") per valorizzare i piatti cucinati al momento, la Federazione romanda dei consumatori, la Fondazione per la protezione dei consumatori della Svizzera tedesca e l'Associazione delle consumatrici e dei consumatori della Svizzera italiana avevano avviato un dialogo con Gastrosuisse, sostenute dall'Ufficio federale del consumo. Un anno dopo Gastrosuisse ha purtroppo interrotto le discussioni, da allora rimaste senza seguito.

Chiedo quindi al Consiglio federale di rispondere alle seguenti domande:

1. Sono disponibili cifre o valutazioni sull'ampiezza del fenomeno del "convenience food" nei ristoranti svizzeri?

2. L'Ufficio federale del consumo ha riaperto questo dossier dopo il fallimento delle discussioni con Gastrosuisse? In caso affermativo, quali misure ha intrapreso? In caso negativo, perché non lo ha fatto?

3. Il Consiglio federale ritiene normale che nei nostri ristoranti sia servito cibo industriale ai clienti senza informarli?

4. Per le derrate alimentari vendute sfuse, e quindi anche per quelle servite nei ristoranti, la legislazione prevede che le dichiarazioni obbligatorie per ogni singolo alimento siano fornite al cliente perlomeno oralmente - per esempio il nome del fabbricante, dal quale si può dedurre se il piatto è un prodotto industriale o no. Il Consiglio federale è dell'avviso che il personale dei ristoranti fornisca spontaneamente questo tipo di informazioni? Oppure spetta al cliente richiederle sistematicamente, come unico modo per essere informato su ciò che ha nel piatto?

5. Questa situazione è conforme alla legge federale sull'informazione dei consumatori?

6. La Francia sta legiferando per garantire che l'informazione sulle condizioni di elaborazione dei piatti nei ristoranti sia messa a disposizione dei consumatori. Il Consiglio federale è disposto a seguire l'esempio francese e a emanare prescrizioni in quest'ambito, come gli permette di fare la legge sulle derrate alimentari?

Stellungnahme des Bundesrates

In questi ultimi anni il Consiglio federale ha già avuto modo di occuparsi del problema dell'eventuale obbligo di menzionare sui menu le modalità di preparazione dei piatti serviti nei ristoranti. Alle domande poste risponde come segue:

1. Attualmente non dispone di dati che permettano di valutare le dimensioni raggiunte in Svizzera dal fenomeno denunciato dalla presente interpellanza.

2. Effettivamente hanno avuto luogo discussioni tra le organizzazioni dei consumatori (Associazione consumatrici e consumatori della Svizzera italiana ACSI, Federazione romanda dei consumatori FRC, Forum dei consumatori KF e Fondazione per la protezione dei consumatori della Svizzera tedesca SKS) e Gastrosuisse. Le discussioni si sono però rivelate infruttuose, nonostante la Commissione federale del consumo abbia cercato di promuovere la collaborazione tra le parti per giungere a un accordo sulle dichiarazioni ai sensi della legge federale sull'informazione dei consumatori (LIC; RS 944.0). Va comunque ricordato che dal 2010 l'ACSI sprona i ristoratori ticinesi a essere più trasparenti. Se il menu consente di distinguere chiaramente tra piatti preparati nel ristorante e piatti industriali e se i criteri stabiliti dall'ACSI sono rispettati, i ristoratori possono utilizzare il marchio "Ristorante che cucina". Il Consiglio federale è fondamentalmente favorevole a un approccio di questo genere (cfr. risposta 6).

3. È inaccettabile che i clienti di un ristorante abbiano l'impressione di ordinare piatti preparati sul posto, mentre invece vengono serviti loro prodotti industriali. In questo caso le autorità cantonali di esecuzione possono intervenire e applicare l'articolo 18 della legge sulle derrate alimentari, che vieta qualsiasi tipo d'inganno, come avvenuto recentemente nel caso delle lasagne contenenti carne di cavallo non dichiarata.

4. Un obbligo di indicazione, per esempio sui menu, sarebbe sproporzionato rispetto alle reali necessità e all'obiettivo perseguito. Per questo motivo l'articolo 36 dell'ordinanza del DFI sulla caratterizzazione e la pubblicità delle derrate alimentari consente, per le derrate alimentari offerte sfuse, di rinunciare alle indicazioni scritte obbligatorie se l'informazione ai consumatori è garantita in altro modo (per es. oralmente).

5. La LIC deve essere considerata una normativa non vincolante ("soft law") per quanto concerne la dichiarazione di merci e di servizi (art. 2 segg.), dato che in questi casi la dichiarazione si fonda su un meccanismo di convenzioni di diritto privato. Considerata in questi termini, la situazione vigente è conforme alla LIC.

6. Come già menzionato, l'indicazione obbligatoria sui menu della provenienza dei piatti serviti nei ristoranti è stata oggetto di numerose discussioni negli ultimi anni. Questa opzione è stata infine scartata poiché, oltre al carattere sproporzionato di un disciplinamento del genere (cfr. risposta 4), sarebbe stato molto difficile definirne le modalità di esecuzione. Per tutte queste ragioni, il Consiglio federale non è entrato nel merito di una regolamentazione federale, pur essendo consapevole che il consumatore deve poter essere informato su come vengono preparati i piatti. Per questo motivo privilegia un approccio privato, per esempio sotto forma di un marchio. Questa soluzione permetterebbe agli attori economici che lavorano in maniera tradizionale di profilarsi positivamente sul mercato.

Risposta del Consiglio federale.