12.4140 · Postulato · 2012-12-12
Dipartimento dell'interno
Liquidato
Wortlaut
Il Consiglio federale è incaricato di esaminare le possibilità per rendere chiaro e coerente il trattamento del segreto professionale del personale sanitario.
Begründung
Nonostante la legge sulle professioni mediche, i codici di procedura federali ammettono, in Svizzera, un trattamento del segreto professionale del personale sanitario quanto più disparato. Ciascuno dei 26 cantoni lo definisce a modo suo e, in confronto, quello degli avvocati è unificato. Una disposizione unica del Codice penale svizzero (art. 321) disciplina la violazione e la rivelazione del segreto professionale. L'obbligo di confidenzialità cui sottostanno i professionisti della salute (medici, farmacisti, levatrici e ausiliari di questi professionisti) diventa particolarmente problematico quando occorre notificare casi di morte sospetta o lesioni in relazione ad altre infrazioni penali: in base al cantone in cui ci si trova, la notifica può infatti costituire un reato, oppure, al contrario, può essere reato non procedere alla notifica. Il settore della lotta alle malattie trasmissibili e quello dell'esecuzione delle pene sollevano anch'essi questioni difficili. Per quanto riguarda il maltrattamento dei minori e la protezione dell'adulto, invece, a scapito della coerenza con il resto del problema, ma in maniera pragmatica, vigono principi perlomeno generali. In sostanza, la certezza del diritto non è garantita soprattutto a causa della mobilità del personale sanitario e la situazione dovrebbe essere disciplinata in modo tale che il passaggio da un cantone all'altro non comporti il rispetto di disposizioni che prevedano tutto e il contrario di tutto. La dottrina ha analizzato questo disordine e il risultato di questi studi può servire come punto di partenza per riflettere sull'argomento (cfr. Jean-François Dumoulin, "Pour une harmonisation du secret professionnel des soignants?", in Jusletter del 27 agosto 2012, http://jusletter.weblaw.ch/_675?lang=fr).
Antrag des Bundesrates
Il Consiglio federale propone di respingere il postulato.
Stellungnahme des Bundesrates
Il Consiglio federale è consapevole della disparità presente nel disciplinamento del segreto professionale nelle professioni sanitarie. Infatti, la legge federale sulle professioni mediche (LPMed; RS 811.11) disciplina segnatamente l'esercizio professionale nei settori della medicina umana, dell'odontoiatria, della chiropratica, della farmacia e della veterinaria. L'articolo 40 LPMed, che regola gli obblighi professionali, prevede che chi esercita liberamente una professione medica universitaria deve osservare il segreto professionale conformemente alle prescrizioni pertinenti e rinvia all'articolo 321 del Codice penale svizzero (RS 311.0). La vigilanza sul rispetto degli obblighi professionali secondo la LPMed è di competenza dei cantoni. Sono previste misure disciplinari uniformi per punirne la violazione. Le altre professioni sanitarie sono attualmente disciplinate, da un lato, dalla legge sulla formazione professionale (LFPr; RS 412.10) e, dall'altro, dalla legge sulle scuole universitarie professionali (LSUP; 414.71). In vista della futura abrogazione della LSUP, è in elaborazione un progetto di legge sulle professioni sanitarie del livello delle scuole universitarie professionali, che prevede un disciplinamento analogo del segreto professionale. Il Consiglio federale ritiene che esso risponda parzialmente alla richiesta del postulato.
Riguardo all'applicazione del diritto penale, il Consiglio federale fa presente che il legislatore, nell'elaborazione del nuovo codice di procedura penale, non ha voluto cambiare le disposizioni attuali concernenti la notifica dei casi di morte sospetta. Ha deciso di mantenere l'attuale ripartizione delle competenze per quanto attiene ai diritti e agli obblighi di notifica. Le loro modalità sono definite negli ordinamenti cantonali.
Il Consiglio federale considera che l'elaborazione della legge sulle professioni sanitarie soddisfa in parte la richiesta del postulato. Pertanto, per i motivi sopra evocati e in considerazione del fatto che il legislatore era contrario a un cambiamento normativo, propone di respingere il postulato.
Il Consiglio federale propone di respingere il postulato.