12.4160 · Interpellanza · 2012-12-13
Dipartimento delle Finanze
Liquidato
Wortlaut
L'affossamento definitivo della convenzione per evitare le doppie imposizioni (CDI) con la Germania, il rinvio e l'incertezza concernenti la conclusione di una pertinente convenzione con l'Italia, l'imminente firma della normativa FACTA con gli Stati Uniti nonché la validità della nuova direttiva dell'OCSE ci inducono a porre le seguenti domande:
1. dopo l'affossamento definitivo del trattato internazionale con la Germania e il rinvio dei negoziati con l'Italia, il Consiglio federale ritiene che la strategia dell'imposta liberatoria quale alternativa allo scambio automatico d'informazioni rimanga l'asso nella manica della Svizzera? Lo scambio automatico d'informazioni guadagna chiaramente viepiù terreno anche nel mondo finanziario svizzero. Il Consiglio federale non ritiene anch'esso che sia giunta l'ora di un cambiamento di strategia e di imporre lo scambio automatico di informazioni? Persino il modello di convenzione dell'OCSE lo raccomanda, per cui si pone la questione in che modo il governo intende realizzarlo.
2. Da quanto si legge nei media, il Consiglio federale avrebbe parafato la normativa FACTA con gli Stati Uniti. In tal modo, la Svizzera va incontro agli USA più di quanto abbia sinora previsto con altri Stati. In quali punti sussistono obblighi di pubblicità più ampi da parte delle banche rispetto a quelli sinora adottati nelle CDI in vigore? In quali punti la normativa non è reciproca? Come si giustifica il trattamento speciale degli USA?
3. Anche il Consiglio federale è del parere che le convenzioni per evitare le doppie imposizioni dovrebbero garantire a tutti i Paesi possibilità globali equivalenti di difesa dall'evasione fiscale e di perseguimento della criminalità fiscale? In che modo il governo intende impedire che in futuro si affermi una strategia d'emersione del denaro non dichiarato nei confronti degli Stati dell'OCSE, mentre la piazza finanziaria si focalizza sull'evasione di denaro proveniente dagli Stati non membri dell'OCSE? Quali convenzioni si stanno preparando con Paesi al di fuori dell'OCSE e su quali linee guida si basano?
4. Quali sono gli sforzi profusi dal Consiglio federale affinché le autorità fiscali svizzere non vengano considerate peggiori di quelle estere? Il governo non ritiene che lo scambio automatico di informazioni rappresenti la miglior soluzione anche sul piano interno? Secondo quale calendario prevede una soppressione della disparità di trattamento tra sottrazione d'imposta ed evasione fiscale, ove solo una sottrazione d'imposta di poco conto conservi uno statuto privilegiato?
Stellungnahme des Bundesrates
1. Nel suo rapporto del 19 dicembre 2012 sulla politica della Confederazione in materia di mercati finanziari (cfr. www.efd.admin.ch > Documentazione > Rapporti) il Consiglio federale conferma la sua volontà di proseguire coerentemente la via intrapresa dal 2009 per risolvere i problemi connessi con la piazza finanziaria e riguardanti l'ambito fiscale. Lo scambio automatico di informazioni ha i suoi svantaggi, poiché costituisce un'ingerenza nella sfera privata dei clienti. Inoltre, presenta difetti riguardo alla sua efficienza e comporta lo scambio di una notevole mole di dati, la cui analisi determina difficoltà di ordine amministrativo. Con l'entrata in vigore il 1° gennaio 2013 delle convenzioni sull'imposizione alla fonte con l'Austria e il Regno Unito emerge che il modello può essere eseguito regolarmente nella pratica e che gli importi fiscali vengono effettivamente versati. I ritardi nelle trattative con l'Italia sono riconducibili all'imminente cambio di governo. Il Consiglio federale è tuttavia fiducioso che con l'Italia potrà essere trovata una soluzione in ambito fiscale e finanziario.
2. La FATCA statuisce l'obbligo generale per gli intermediari finanziari sottoposti a tale normativa di comunicare agli USA i dati dei conti dei loro clienti americani. Conformemente al modello 2 gli istituti finanziari comunicano le informazioni alle autorità statunitensi fondandosi sul consenso del cliente. Seguendo la via ordinaria dell'assistenza amministrativa gli USA possono altresì richiedere, mediante domande raggruppate, informazioni concernenti clienti americani che non hanno dato il loro consenso. L'accordo FATCA non è reciproco, bensì unilaterale, in quanto gli USA sono disposti a negoziare un'applicazione reciproca dell'accordo limitata a determinati redditi soltanto in caso di scambio automatico di informazioni. L'attuazione dell'accordo FATCA da parte della Svizzera si spiega con il fatto che gli USA dispongono della moneta mondiale, che continua a svolgere un ruolo dominante nel settore finanziario. Ciò permette agli USA di imporre a livello mondiale e praticamente a tutti gli intermediari finanziari partecipanti gli obblighi che risultano dalla normativa FATCA.
3. La decisione del Consiglio federale del 13 marzo 2009 di riprendere lo standard dell'OCSE in materia di scambio di informazioni non si limita ai soli Stati membri dell'OCSE. Il Global Forum esamina infatti l'attuazione dello standard internazionale in maniera generale e non unicamente con riferimento agli Stati dell'OCSE. La Svizzera ha già adeguato allo standard internazionale le convenzioni di doppia imposizione (CDI) con numerosi Stati non membri dell'OCSE e ha introdotto una disposizione in materia di assistenza amministrativa corrispondente allo standard internazionale. Con le seguenti giurisdizioni non appartenenti all'OCSE sono in vigore CDI conformi allo standard: Emirati Arabi Uniti, Hong Kong, India, Malta, Qatar, Romania, Russia, Singapore, Uruguay. Simili CDI sono state firmate con Bulgaria, Kazakistan, Perù, Turkmenistan e parafate con Cina e Colombia. Altri Paesi seguiranno.
La Svizzera può disciplinare l'assistenza amministrativa in questioni fiscali anche tramite un accordo sullo scambio di informazioni in materia fiscale (Tax Information Exchange Agreement, TIEA) con Stati e giurisdizioni, a condizione che questi ultimi abbiano presentato alla Svizzera una richiesta in tal senso o che il nostro Paese sia interessato a un simile accordo per motivi fiscali o di politica di sviluppo. I primi accordi sono stati parafati con le Isole di Man, Guernsey e Jersey. Con altri Stati, tra cui Paesi in sviluppo, dovrebbero essere avviati negoziati.
Inoltre, la Svizzera è di principio disposta a concludere convenzioni sull'imposizione alla fonte con ulteriori Stati interessati in Europa e fuori dall'Europa. Attualmente sono in corso negoziati con l'Italia e con la Grecia. L'appartenenza all'OCSE non costituisce una condizione posta ai partner potenziali. Le future convenzioni dovranno orientarsi a quelle attualmente in vigore.
4. Il Consiglio federale intende uniformare le fattispecie di reato e la procedura penale fiscale nel quadro della revisione approfondita del diritto penale fiscale. Al riguardo rientra parimenti la chiarificazione dell'accesso ai dati bancari da parte delle autorità svizzere. L'attuazione delle raccomandazioni rivedute del GAFI esige inoltre un complemento al diritto penale fiscale. Per il tramite di queste modifiche verrà abbandonata la definizione legale attualmente in vigore di frode fiscale nonché la struttura delle fattispecie e verrà istituita una struttura di fattispecie di reato simile a quella del diritto penale ordinario. Nel contempo, al fine di coordinare la procedura penale fiscale, gli esistenti obblighi e diritti d'informazione dovranno essere ridisciplinati.
Risposta del Consiglio federale.