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12.4221 · Interpellanza · 2012-12-14

Dipartimento di giustizia e polizia

Liquidato

Wortlaut

Disposizione cardinale in materia di ammissione dei cittadini di Stati non membri dell'UE (art. 23 LStr), l'esigenza di un'elevata qualifica professionale ha contribuito con successo a ristrutturare il mercato del lavoro svizzero (rapporto del Consiglio federale del 4 dicembre 2012) e a evitare gli errori commessi in passato in relazione allo statuto di stagionale (messaggio LStr, pag. 3399). Tuttavia, questa rigida politica di ammissione non tiene conto della realtà economica della migrazione in Svizzera. L'economia svizzera continua infatti a soffrire di una penuria di operai e di tecnici con formazione primaria. Lo dimostra la presenza di circa 100 000 "sans-papiers", che non possono beneficiare di uno statuto legale in quanto non dispongono delle qualifiche sancite all'articolo 23 LStr, pur continuando a lavorare in Svizzera a lungo termine. Difatti queste persone vengono e restano in Svizzera proprio perché esiste un fabbisogno economico e perché i datori di lavoro propongono loro un impiego. Questo dato di fatto è dimostrato anche dall'articolo 30a OASA.

In tal senso, pongo al Consiglio federale le domande seguenti:

1. In quali settori si concentra la migrazione irregolare? Quali proporzioni assume? Qual è il suo effetto sui salari? Questa realtà non dimostra in maniera innegabile il parziale fallimento del sistema?

2. Qual è la quota di persone provenienti dall'UE-8 ed extra-europee che occupano posti nei settori soggetti a immigrazione irregolare? Qual è la quota femminile?

3. Tali quote sono restate costanti negli ultimi anni?

4. Qual è stato l'impatto dell'estensione dell'ALC ai PECO (Paesi dell'Europa Centro Orientale) in questi settori? La migrazione irregolare è diminuita in seguito alle estensioni?

5. Occorre attendersi un cambiamento in seguito all'estensione alla Croazia?

6. Nei prossimi anni occorre attendersi una trasformazione strutturale nei settori precitati?

7. L'introduzione di un nuovo contingente di manodopera sarebbe ipotizzabile in tale contesto?

8. Sarebbe possibile prevedere una procedura unificata più flessibile per gestire il contingente extraeuropeo, abbinata ad una clausola di apertura per unità di manodopera non qualificata applicabile non appena risulta un fabbisogno per determinate categorie di lavoratori non qualificati oppure una mancanza di manodopera in una regione?

Stellungnahme des Bundesrates

1. Non sono disponibili statistiche sui lavori stranieri impiegati illegalmente per settore, dato che queste persone non sono rilevate dalle autorità. Gli specialisti presumono che il lavoro nero sia diffuso soprattutto nelle economie domestiche private, nel settore della ristorazione e alberghiero, nell'edilizia, nel campo delle pulizie, nell'agricoltura, nelle piccole imprese e nell'ambito della prostituzione (cfr. GfS. Berna 2005). Nel rapporto del Consiglio federale sulla libera circolazione delle persone e l'immigrazione in Svizzera del 4 luglio 2012, il governo, dopo aver ponderato i vantaggi e gli svantaggi, è giunto alla conclusione che il sistema d'ammissione binario è tutto sommato efficace. Nel contempo, il Consiglio federale è convinto che gli strumenti previsti per il controllo delle condizioni lavorative e la lotta contro il lavoro nero devono essere applicati con fermezza nei settori interessati e, laddove necessario, potenziati.

2. Il 43 per cento dei cittadini dell'UE8 che nel 2011 sono giunti in Svizzera per esercitare un'attività lucrativa erano donne. Nel 2011 circa un terzo dei lavoratori residenti provenienti dall'UE8 era occupato nell'agricoltura oppure nel settore alberghiero e della ristorazione. Circa un quinto dei lavoratori residenti provenienti da Paesi terzi era impiegato nel settore alberghiero e della ristorazione.

3. Non sono disponibili dati che permettano di individuare una tendenza (cfr. domanda 1). Non è possibile fare un confronto retrospettivo per i cittadini dell'UE8 (apertura del mercato svizzero del lavoro nel 2011, applicazione della clausola di salvaguardia da parte della Svizzera nel 2012).

4. Siccome non sono disponibili dati sulla migrazione irregolare, non è possibile misurare in maniera attendibile le conseguenze dell'estensione dell'Accordo sulla libera circolazione delle persone (ALC) ai Paesi UE8. Nel suo rapporto sull'esecuzione della legge federale concernente i provvedimenti in materia di lotta contro il lavoro nero (1° gennaio 2011-31 dicembre 2011), la Segreteria di Stato dell'economia (SECO) osserva che il numero di presunte infrazioni nonché le segnalazioni in materia di diritto degli stranieri sono diminuite in misura relativamente importante rispetto al 2010, il che potrebbe essere correlato all'introduzione della libera circolazione completa delle persone e all'agevolazione della libera prestazione di servizi per i cittadini degli Stati dell'UE8.

5. Se l'ALC è esteso alla Croazia e sono negoziate le medesime regole applicate ai Paesi già membri dell'UE, il mercato svizzero del lavoro verrebbe aperto progressivamente ai cittadini croati. In tale contesto non sussistono indizi di un aumento del lavoro nero.

6. Con l'avanzare della globalizzazione, in Svizzera si osserva una tendenza verso attività con un'elevata quota di lavoratori altamente qualificati. Nel contempo, nei prossimi anni in Svizzera dovrebbe confermarsi il fabbisogno di lavoratori in determinati settori (p. es. settore delle pulizie, alberghiero e della ristorazione).

7./8. Il Consiglio federale non reputa attualmente opportuno introdurre un nuovo contingente o allentare l'ammissione al mercato del lavoro per lavoratori provenienti da Paesi terzi. Nell'ambito dell'ALC i datori di lavoro svizzeri hanno accesso a un mercato del lavoro con un bacino di reclutamento molto ampio. I dati sull'immigrazione dimostrano che l'apertura del mercato del lavoro nei confronti dell'UE/AELS ha permesso di colmare in Svizzera numerose lacune anche nell'ambito dei lavori poco qualificati. Lavoratori qualificati provenienti da Paesi terzi sono ammessi a titolo integrativo. La legge federale sugli stranieri permette di derogare al requisito di un'elevata qualifica nel caso di persone con conoscenze o attitudini professionali specifiche, sempreché ne sia dimostrato il bisogno (art. 23 cpv. 3 lett. c LStr). Confederazione e cantoni puntano inoltre ad attivare il potenziale di lavoratori già esistente all'interno del Paese.

Risposta del Consiglio federale.