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Riforma II dell'imposizione delle imprese. Quanti miliardi persi con il principio degli apporti di capitale?

12.4266 · Interpellanza · 2012-12-14

Dipartimento delle Finanze

Liquidato

Wortlaut

Il Consiglio federale della legislatura 2003-2007 deve assumersi la responsabilità di quanto pubblicato nelle spiegazioni di voto. In effetti, prima del referendum del mese di febbraio del 2008, i cittadini non sono stati minimamente informati sulle minori entrate che l'imposta preventiva e l'imposta sul reddito avrebbero subito a seguito dell'introduzione del principio degli apporti di capitale. Questo è stato all'origine della più aspra critica mai mossa prima di allora dal Tribunale federale (20 dicembre 2011) nei confronti del governo per violazione della libertà di voto (Costituzione federale) a causa delle sue informazioni lacunose e insufficienti fornite prima della votazione agli aventi diritto di voto.

Il 1° gennaio 2011 è entrato in vigore il principio degli apporti di capitale. Due anni dopo si pongono le seguenti domande:

1. Qual è l'importo totale delle riserve da apporti da capitale comunicato fino alla fine del mese di dicembre 2012 ai fini della distribuzione esente da imposte?

2. Quale importo l'Amministrazione federale delle contribuzioni (AFC) ha approvato ai fini della distribuzione esente da imposte?

3. A quanto ammonta la parte di questo importo delle società anonime che si sono trasferite in Svizzera dall'estero dal febbraio 2008?

4. A quanto ammonta la parte imputabile alle società con azioni quotate in borsa?

5. Quali sono le perdite fiscali per gli anni a partire dal 2012 per:

a. l'imposta preventiva?

b. l'imposte sul reddito di Confederazione, cantoni e comuni?

6. L'AFC come spiega che dal mese di marzo del 2011 ha mantenuto le sue previsioni in materia di perdite fiscali sugli stessi livelli, nonostante le comunicazioni riguardanti le riserve da apporti di capitale aumentino massicciamente di mese in mese?

7. In termini di risorse di personale, quanto assorbe l'elaborazione di queste riserve da apporti di capitale in seno all'AFC dal referendum del 2008? E quanto a partire dal 2013? Quali altri lavori hanno dovuto essere ridotti a causa dell'introduzione di questo principio?

8. Il principio degli apporti di capitale ha condotto a un "perpetuum mobile": negli anni di recessione le società di capitali effettuano aumenti di capitale per poi, negli anni di buona congiuntura, distribuire dalle riserve "dividendi" esenti da imposte invece di distribuire dividendi tramite gli utili conseguiti. Quali dimensioni assume questo fenomeno, in particolare presso le grandi società anonime?

9. Il Consiglio federale è disposto a informare, nel quadro del rapporto sul consuntivo 2012, l'opinione pubblica svizzera sulle suddette questioni?

Stellungnahme des Bundesrates

1. Alla scadenza del termine di comunicazione degli apporti di capitale costituiti retroattivamente (fine luglio 2012) erano stati notificati da circa 3900 società approssimativamente 870 miliardi di franchi di apporti. Si tratta di apporti costituiti tra il 1997 e il 2010 (cosiddetta retroattività). Per il 2011 sono stati annunciati 90 miliardi di riserve e finora 48 miliardi per il 2012. Nel 2011 le riserve sono diminuite di 53 miliardi, nel 2012 di circa 65 miliardi. A fine dicembre 2012 le riserve costituite da apporti di capitale ammontavano a circa 890 miliardi di franchi.

2. L'amministrazione approva formalmente soltanto la prima riserva da apporti di capitale notificata da una società. I successivi incrementi o le diminuzioni del volume delle riserve possono essere controllati soltanto a campione come in tutti gli altri settori dell'imposta preventiva e delle tasse di bollo. Alla fine del mese di dicembre del 2012 erano state approvate notifiche per 923 miliardi. Attualmente sono ancora in fase di elaborazioni notifiche per circa 90 miliardi.

3. Alle società trasferite spettano circa 218 miliardi di franchi (importo al 31 dicembre 2010).

4. La parte imputabile alle società quotate in borsa ammonta a circa 230 miliardi di franchi (volume al 31 dicembre 2010).

5. Le stime per il 2012 e per gli anni successivi non sono cambiate, non essendovi motivo di prevedere un aumento dei rimborsi di dividendi sostitutivi. Degli 8 miliardi di franchi lordi rimborsati da società quotate in borsa a titolo di dividendi sostitutivi, circa il 10 per cento è destinato a persone fisiche in Svizzera. Per quanto riguarda l'imposta preventiva, l'Amministrazione federale delle contribuzioni presume che non sarà chiesto il rimborso per circa il 10 per cento dell'imposta versata sui dividendi.

800 milioni/aliquota marginale d'imposta del 30 per cento = 240 milioni di franchi e 800 milioni/imposta preventiva del 35 per cento = 280 milioni di franchi.

Questi calcoli sono stati effettuati nella primavera del 2011 e rimangono validi. Per il 2011 sono stati effettivamente accertati dividendi sostitutivi per 9 miliardi di franchi, corrispondenti a 900 milioni (10 per cento) a favore di persone fisiche in Svizzera. Per il 2012 sono stati accertati 8 miliardi di franchi di dividendi sostitutivi.

Se nei prossimi anni le società continueranno a rimborsare riserve da apporti di capitale nell'ordine corrispondente ai calcoli di cui sopra, la Confederazione subirà perdite comprese tra gli 80 e i 100 milioni di franchi sul fronte dell'imposta federale diretta (un terzo del suddetto importo) e tra i 200 e i 300 milioni di franchi sul fronte dell'imposta preventiva. Per i cantoni e i comuni questo andamento comporterà circa 200 milioni di franchi di perdite a titolo di imposte sul reddito.

6. L'Amministrazione federale delle contribuzioni quantifica le perdite fiscali subite annualmente. Tali perdite consistono nei rimborsi di dividendi sostitutivi da parte di società quotate in borsa. I dividendi sostitutivi versati annualmente sono tuttora stimati a 8 miliardi di franchi. Questa stima ha finora trovato conferma. Pertanto l'aumento delle riserve da apporti di capitale non induce l'Amministrazione federale delle contribuzioni a presumere un maggior volume annuo di dividendi sostitutivi, ma un periodo più prolungato nel quale tali dividendi potranno essere rivendicati.

7. Attualmente la registrazione e il controllo delle notifiche in arrivo sull'entità delle riserve da apporti di capitale e sui relativi rimborsi assorbono 15 posti a tempo pieno. Nella maggior parte dei casi, questi collaboratori non possono più svolgere i loro compiti originari nell'ambito delle verifiche contabili interne ed esterne e dei controlli dei pagamenti di imposte. Tuttavia, la mole di lavoro è destinata a diminuire nei prossimi anni. Nella prima fase, non ancora del tutto conclusa, occorre verificare e inventariare le riserve disponibili delle società, compito che richiede notevoli risorse.

8. In base al principio degli apporti di capitale insorgono perdite fiscali, poiché le società di capitali rimborsano apporti di capitale esenti da imposta invece di distribuire dividendi sugli utili conseguiti. Il rimborso presuppone che la società interessata disponga effettivamente di sufficienti riserve da apporti di capitale. Una volta che queste sono state completamente rimborsate, la società deve distribuire nuovamente dividendi imponibili, se vuole ripartire gli utili. È pur vero che in base al principio degli apporti di capitale, oltre a ridurre le riserve di capitale costituite entro la fine del 2010, le società di capitali possono sostituire i dividendi con rimborsi di capitale esenti da imposta una volta diminuite le riserve, se dopo il 2010 hanno emesso nuovo capitale proprio costituendo in tal modo nuove riserve da apporti di capitale.

Le imprese si finanziano con nuovo capitale proprio dall'esterno, se il cashflow che hanno realizzato non è sufficiente per coprire le necessità di finanziamento con utili trattenuti o con l'acquisizione di ulteriore capitale di terzi. Questo caso può verificarsi, ad esempio, quando una società persegue una strategia di crescita oppure se, per ragioni congiunturali o specifiche all'azienda, subisce - temporaneamente - perdite consistenti. Si possono accumulare nuovi apporti da capitale non solo quando società di capitali domiciliate in Svizzera emettono nuovo capitale proprio, ma anche quando società si trasferiscono nel nostro Paese dall'estero.

9. Nel quadro del messaggio concernente il preventivo 2013, il Consiglio federale ha informato in maniera esaustiva il pubblico svizzero e il Parlamento in merito al principio degli apporti di capitale. Inoltre, dal mese di marzo del 2011 il governo ha già risposto a 27 interventi parlamentari, compresa la presente mozione, riguardanti il suddetto principio. Ha anche proposto che fossero accolti altri cinque interventi rinunciando quindi a formulare una risposta scritta. Questi 32 interventi possono essere consultati dal pubblico svizzero sul sito Internet del Parlamento. Poiché nel corso del 2012 non sono stati fatti ulteriori progressi nello stato delle conoscenze, il Consiglio federale non vede nessun motivo per dare nuovamente informazioni sulle ripercussioni dell'introduzione del principio degli apporti di capitale anche nel consuntivo 2012. Se la mozione della Commissione dell'economia e dei tributi del Consiglio degli Stati 12.3972 dovesse essere accolta anche dal Consiglio nazionale, nel quadro del messaggio richiesto il Consiglio fornirà nuovamente informazioni sugli attuali sviluppi e formulerà le debite proposte.

Risposta del Consiglio federale.

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