12.435 · Iniziativa parlamentare · 2012-05-29
Liquidato
Wortlaut
Fondandoci sull'articolo 160 capoverso 1 della Costituzione federale e sull'articolo 107 della legge sul Parlamento, presentiamo la seguente iniziativa parlamentare:
L'articolo 122 della legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale federale (LTF) va stralciato.
Begründung
Conformemente all'articolo 61 LTF le sentenze del Tribunale federale passano in giudicato il giorno in cui sono pronunciate. Sotto il profilo formale questo significa che esse non possono essere impugnate con i rimedi giuridici ordinari. Le decisioni passate in giudicato possono in linea di massima essere revocate soltanto se ne è chiesta la revisione. Con il rimedio giuridico straordinario della revisione è possibile, entro certi limiti, riaprire una procedura conclusa. A tal fine è necessario un motivo di revisione previsto dalla legge (art. 121-123 LTF). La violazione della Convenzione del 4 novembre 1950 per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali (Convenzione europea dei diritti dell'uomo; CEDU) è uno di questi (art. 122 LTF). Esso è stato definito nel 1991 affinché, qualora la violazione contestata della convenzione abbia avuto un'influenza sulla decisione, le sentenze degli organi di Strasburgo siano attuate a livello nazionale.
Le sentenze del Tribunale federale sono di regola precedute da sentenze dei tribunali cantonali, per cui il Tribunale federale decide solitamente come terza istanza. Scopo della revisione è rivedere soltanto le sentenze che hanno portato a un risultato non ammissibile sotto il profilo dello Stato di diritto. Le sentenze degli organi di Strasburgo esprimono unicamente l'opinione dei loro giudici. La pace pubblica e la fiducia nella legalità di una sentenza devono valere di più di una sentenza emessa qualche anno dopo a Strasburgo. Siffatta sentenza non deve pertanto figurare tra i motivi di revisione. Il tutto deve limitarsi a un'eventuale condanna formale della Svizzera.
Se il tribunale nazionale non prevede la possibilità di revisione, si applica l'articolo 41 CEDU: la Corte accorda alla parte lesa un'equa soddisfazione se il diritto interno non permette che una parziale riparazione della violazione.
Con lo stralcio dell'articolo 122 LTF, il Tribunale federale deciderebbe in ultima istanza e non tornerebbe più sulle sue decisioni. Questo a tutto vantaggio della certezza del diritto e dell'economia processuale, poiché secondo il diritto vigente anche una sentenza riveduta può essere deferita nuovamente alla Corte europea dei diritti dell'uomo.