12.444 · Iniziativa parlamentare · 2012-06-14
Liquidato
Wortlaut
Fondandomi sull'articolo 160 capoverso 1 della Costituzione federale e sull'articolo 107 della legge sul Parlamento, presento la seguente iniziativa:
La legislazione penale va completata come segue:
1. Chiunque ottiene per sé o per altri un vantaggio patrimoniale sfruttando, in qualità di membro di un'autorità o di un'unità amministrativa, la conoscenza di un fatto confidenziale che, se divulgato, influenzerà verosimilmente in modo notevole il corso di divise o metalli preziosi e di materie prime o il corso di opzioni su di essi, o portando tale fatto a conoscenza di un terzo, è punito con una pena detentiva sino a tre anni o con una pena pecuniaria.
2. Chiunque, avendo avuto direttamente o indirettamente conoscenza di tale fatto da una delle persone elencate nel numero 1, ottiene per sé o per altri un vantaggio patrimoniale sfruttando questa informazione, è punito con una pena detentiva sino ad un anno o con una pena pecuniaria.
3. Eventuali utili realizzati mediante i predetti comportamenti punibili sono soggetti a totale confisca.
Begründung
Al momento dell'introduzione del reato di "insider", nessuno poteva immaginare che un giorno persino il presidente della nostra banca d'emissione avrebbe trasformato in moneta sonante le proprie idee riguardo al corso delle divise del franco svizzero. Questa lacuna del diritto penale va colmata. Regolamenti interni, ad esempio nella BNS, non sono sufficienti per le persone cui manca una certa sensibilità per i limiti delle proprie competenze.