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12.465 · Iniziativa parlamentare · 2012-09-20

Liquidato

Wortlaut

Fondandomi sull'articolo 160 capoverso 1 della Costituzione federale e sull'articolo 107 della legge sul Parlamento presento la seguente iniziativa parlamentare:

L'articolo 224 del Codice di procedura penale (CPP; RS 312.0) dev'essere modificato in modo che il decreto d'accusa con cui il pubblico ministero irroga una pena detentiva senza sospensione condizionale sia equiparato a una carcerazione preventiva di un mese, ma al massimo sino a concorrenza della pena pronunciata.

Begründung

Con l'entrata in vigore del CPP il 1° gennaio 2011, le norme in questo settore sono state unificate a livello nazionale.

In virtù dell'articolo 352 CPP il pubblico ministero può segnatamente, mediante decreto d'accusa, infliggere pene detentive non superiori ai sei mesi se i fatti sono stati ammessi dall'imputato oppure sono stati sufficientemente chiariti.

Il decreto d'accusa può essere impugnato entro dieci giorni con opposizione scritta (art. 354 CPP), e l'imputato rimane in carcerazione preventiva fino a che il decreto d'accusa non sia passato in giudicato.

L'articolo 224 capoverso 2 CPP impone al pubblico ministero di proporre al giudice dei provvedimenti coercitivi di ordinare la carcerazione preventiva al più tardi 48 ore dopo l'arresto. Il pubblico ministero non ha la competenza di ordinare la carcerazione preventiva, nemmeno quando emette un decreto d'accusa entro 48 ore dall'arresto, il che è perfettamente possibile, per esempio, in caso di flagranza di delitto per infrazioni alla legge federale sugli stupefacenti.

Di conseguenza il pubblico ministero trasmette sistematicamente le domande di carcerazione preventiva al giudice dei provvedimenti coercitivi, non soltanto quando accertamenti complementari si impongono (caso non previsto dalla presente iniziativa), bensì anche quando i fatti sono stati ammessi oppure sono stati sufficientemente chiariti e l'imputato può essere condannato immediatamente o è già stato condannato.

Questa situazione sovraccarica inutilmente il giudice dei provvedimenti coercitivi che, nella stragrande maggioranza dei casi, dà seguito alla domanda del pubblico ministero.

È pertanto opportuno prevedere che il decreto d'accusa con cui il pubblico ministero irroga una pena detentiva senza sospensione condizionale sia equiparato a una carcerazione preventiva, fino a che il decreto d'accusa non sia passato in giudicato. Una durata di un mese può essere considerata ragionevole, poiché o la pena diventa definitiva, in quanto il decreto non è contestato, e l'imputato, divenuto condannato, sconta la pena, o vi è opposizione e il giudice dei provvedimenti coercitivi esamina se la proposta di carcerazione preventiva presentata dal pubblico ministero è giustificata.

Questa modifica legislativa, che sgrava l'amministrazione della giustizia penale, non aggrava tuttavia la situazione dell'imputato che può, "in ogni tempo" (art. 228 cpv. 1 CPP), presentare una domanda di scarcerazione al pubblico ministero, il quale, se non intende accoglierla, la trasmette al giudice dei provvedimenti coercitivi (art. 228 cpv. 2 secondo periodo CPP).