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12.466 · Iniziativa parlamentare · 2012-09-25

Liquidato

Wortlaut

Conformemente all'articolo 160 capoverso 1 della Costituzione federale e all'articolo 107 della legge sul Parlamento, presento la seguente iniziativa parlamentare:

L'Assemblea federale emana una legge che ridefinisce l'estensione della protezione della sfera patrimoniale privata in Svizzera. Il testo di legge potrà assumere, ad esempio, il seguente tenore:

I valori patrimoniali provenienti dall'estero depositati nelle banche svizzere sono sottoposti a un'imposta federale liberatoria prelevata alla fonte che ammonta al 15 per cento sul capitale depositato (imposta unica) e al 22 per cento sui redditi annuali percepiti.

L'imposta è riversata dalla Confederazione alle autorità fiscali estere dopo deduzione di un emolumento del 5 per cento, senza fornire alcuna informazione sull'identità di chi detiene il patrimonio.

Gli accordi sulla doppia imposizione in vigore hanno la priorità sulla legge federale.

Disposizione transitoria:

L'imposta è prelevata sul reddito e sul capitale dell'anno successivo all'entrata in vigore della legge sull'imposta federale liberatoria. Gli anni precedenti non sono presi in considerazione.

Begründung

Il segreto bancario è morto, ma la sfera patrimoniale privata necessita ancora di protezione. La Confederazione deve ridefinire urgentemente la protezione della sfera patrimoniale privata in Svizzera in modo tale da rassicurare i clienti delle banche svizzere ed evitare il trasferimento di capitali all'estero con relativa soppressione di numerosi posti di lavoro e contrazione degli introiti fiscali. Questa ridefinizione deve essere fondata su una legge federale che consenta agli Stati terzi di percepire le imposte anche senza aver concluso un accordo internazionale in questo settore. Attivandosi con anticipo in questo ambito, la Svizzera può mettersi al riparo da richieste future e a carattere retroattivo provenienti da Paesi che al momento non hanno presentato alcuna rivendicazione, ma potrebbero essere tentati di farlo in futuro. Il sistema svizzero dell'imposta alla fonte a carattere liberatorio, che in passato ha dato buona prova di sé, deve essere rivisto e completato mediante versamenti effettuati d'ufficio alle autorità fiscali dei Paesi da cui provengono i vari clienti, in base ad aliquote fissate in modo autonomo dalla Svizzera, ad esempio: un'aliquota forfettaria del 15 per cento sul capitale depositato in entrata e un'aliquota annua del 22 per cento applicata ai redditi generati dalla gestione patrimoniale. Questa imposta deve essere prelevata su tutti i valori patrimoniali di coloro che non dimostrano di aver effettuato la debita dichiarazione alle autorità fiscali del Paese interessato, oppure di essere esenti dall'obbligo di pagamento. Naturalmente la legge non contemplerà effetti retroattivi.