12.476 · Iniziativa parlamentare · 2012-09-28
Liquidato
Wortlaut
Fondandomi sull'articolo 160 capoverso 1 della Costituzione federale e sull'articolo 107 della legge sul Parlamento, presento la seguente iniziativa:
La legge federale sull'imposta federale diretta (LIFD; RS 642.11), la legge federale sull'assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti (LAVS; RS 831.10) e la legge federale sull'armonizzazione delle imposte dirette dei cantoni e dei comuni (LAID; RS 642.14) sono modificate come segue:
LIFD
Art. 18
...
Cpv. 4
Gli utili conseguiti con l'alienazione di fondi facenti parte della sostanza commerciale rientrano nel reddito imponibile sino a concorrenza delle spese d'investimento.
Art. 58
...
Cpv. 4
Gli utili conseguiti con l'alienazione di fondi rientrano nel reddito imponibile sino a concorrenza delle spese d'investimento.
LAVS
Art. 9
Cpv. 1
Il reddito proveniente da un'attività lucrativa indipendente comprende qualsiasi reddito che non sia mercede per lavoro a dipendenza d'altri. Gli utili conseguiti con l'alienazione di fondi facenti parte della sostanza commerciale rientrano nel reddito imponibile sino a concorrenza delle spese d'investimento.
LAID
Art. 8
Cpv. 1
Sono pure proventi imponibili da attività lucrativa indipendente tutti gli utili in capitale conseguiti mediante alienazione, realizzazione, rivalutazione contabile o mediante trasferimento nella sostanza privata o in imprese o stabilimenti d'impresa situati all'estero di elementi della sostanza commerciale; sono esclusi gli utili risultanti dall'alienazione di fondi facenti parte della sostanza commerciale, sempreché il prodotto dell'alienazione superi le spese di investimento.
Art. 12
Cpv. 1
Sono imponibili gli utili da sostanza immobiliare conseguiti in seguito all'alienazione di un fondo, nonché di parti dello stesso, sempreché il prodotto dell'alienazione superi le spese di investimento (prezzo d'acquisto o valore di sostituzione, più le spese).
Cpv. 1bis
Se le spese di investimento non possono essere determinate o se l'acquisto è antecedente a un numero di anni fissato dai cantoni, questi ultimi possono fissare un valore di sostituzione. I cantoni possono inoltre adeguare le spese di investimento al rincaro.
Cpv. 2
L'assoggettamento è dato per ogni alienazione di fondo. Sono assimilati a un'alienazione:
...
Let. b
Abrogato
...
Cpv. 3
L'imposizione è differita in caso di:
...
Let. f
fattispecie di cui agli articoli 8 capoversi 3 e 4, nonché 24 capoversi 3 e 3quater.
Cpv. 4
Abrogato
Art. 24
...
Cpv. 6
Gli utili conseguiti con l'alienazione di fondi rientrano nel reddito imponibile sino a concorrenza delle spese d'investimento.
Begründung
L'imposizione dei fondi in Svizzera sottostà a regimi fiscali diversi. Da un lato, il diritto fiscale distingue tra fondi della sostanza privata e commerciale delle persone fisiche, dall'altro gli utili in capitale sono imputati a seconda del sistema cantonale all'imposta sul reddito, all'imposta sull'utile o all'imposta sugli utili da sostanza immobiliare e da ultimo gli utili immobiliari sono suddivisi in ammortamenti recuperati e plusvalori. In altre parole, l'imposizione dei fondi in Svizzera deve essere semplificata poiché complessa e poco comprensibile.
La proposta di passare dal sistema dualistico a quello monistico per tutti i fondi permetterebbe di realizzare questa semplificazione. Sia per le persone fisiche sia per quelle giuridiche, nell'ambito degli utili immobiliari commerciali gli ammortamenti recuperati sarebbero sistematicamente considerati nell'imposta sul reddito o sull'utile (anche nel caso in cui i redditi o gli utili siano stati ridotti in modo corrispondente). D'altra parte, i plusvalori sia per i fondi della sostanza privata sia per quelli della sostanza commerciale rientrerebbero coerentemente nelle imposte cantonali sugli utili immobiliari.
Il sistema dualistico attuale deve essere sostituito con il sistema monistico anche a livello federale. Non avrebbe senso che la Confederazione applicasse un sistema diverso da quello applicato per le imposte cantonali. Secondo il nuovo sistema gli ammortamenti recuperati (differenza tra il valore contabile e il valore dell'investimento) nell'ambito dell'imposta federale diretta sarebbero considerati nell'imposta sul reddito o sull'utile sia per le persone fisiche sia per le persone giuridiche. Per contro i plusvalori sarebbero esentati proprio come avveniva per i fondi agricoli prima della sentenza del Tribunale federale del 2 dicembre 2011 (2C_11/2011). Questa esenzione è giustificata da una parte dal fatto che i fondi sono già oggi tra gli oggetti fiscali maggiormente gravati da imposte e dall'altra dal fatto che in futuro, grazie alla revisione della legge sulla pianificazione del territorio, i plusvalori saranno compensati con un'imposta sul valore aggiunto del 20 per cento. Questi oneri fiscali considerevoli in particolare dei fondi facenti parte della sostanza commerciale, che in parte superano il 50 per cento, comportano un rincaro dei prezzi dei terreni e quindi un aumento dei costi generali di abitazione in tutta la Svizzera.