12.489 · Iniziativa parlamentare · 2012-12-06
Liquidato
Wortlaut
Fondandomi sull'articolo 160 capoverso 1 della Costituzione federale e sull'articolo 107 della legge sul Parlamento, presento la seguente iniziativa:
La Costituzione federale è modificata come segue:
Art. 136
...
Cpv. 2
Esse possono partecipare alle elezioni del Consiglio federale, alle elezioni del Consiglio nazionale e alle votazioni federali, nonché lanciare e firmare iniziative popolari e referendum in materia federale.
Art. 149a Finanziamento e trasparenza
Cpv. 1
Tutti i partiti e altri gruppi politici, tutti i candidati, tutti i comitati di campagna e tutti i gruppi d'interesse e altre organizzazioni che partecipano all'elezione del Consiglio nazionale devono pubblicare i loro conti e i loro legami d'interesse.
Cpv. 2
Le campagne per l'elezione del Consiglio nazionale sono soggette a un limite massimo finanziario. Quest'ultimo si applica a tutti i partiti e ad altri gruppi politici, a tutti i candidati, a tutti i comitati di campagna e a tutti i gruppi d'interesse, nonché ad altre organizzazioni che partecipano all'elezione.
Cpv. 3
La legge disciplina i dettagli.
Art. 168
Cpv. 1
L'Assemblea federale elegge il cancelliere della Confederazione, i giudici del Tribunale federale e il generale.
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Art. 175 Composizione e elezione
Cpv. 1
Il Consiglio federale è composto di nove membri.
Cpv. 2
I membri del Consiglio federale sono eletti dal popolo a suffragio diretto secondo il sistema maggioritario. Sono eletti fra tutti i cittadini svizzeri eleggibili al Consiglio nazionale.
Cpv. 3
L'elezione per il rinnovo integrale del Consiglio federale si svolge ogni quattro anni, contemporaneamente all'elezione del Consiglio nazionale. In caso di seggi vacanti si procede a un'elezione suppletiva.
Cpv. 4
La Svizzera forma un unico circondario elettorale. È eletto al primo turno chi ottiene la maggioranza assoluta dei voti validi. Quest'ultima è calcolata come segue: il numero complessivo dei voti validi ottenuti dai candidati è diviso per il numero dei membri del Consiglio federale da eleggere e il risultato è a sua volta diviso per due; la maggioranza assoluta è data dal numero intero immediatamente superiore. Se nel primo turno elettorale la maggioranza assoluta non è raggiunta da un numero sufficiente di candidati, si svolge un secondo turno. Nel secondo turno decide la maggioranza semplice. In caso di parità di voti si procede per sorteggio.
Cpv. 5
Il Consiglio federale può contare al massimo due membri provenienti dalla medesima regione geografica. È determinante il domicilio in una delle sette regioni geografiche della Svizzera 180 giorni prima dell'elezione.
Cpv. 6
L'articolo 149a si applica per analogia all'elezione del Consiglio federale.
Cpv. 7
La legge disciplina i dettagli.
Art. 176
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Cpv. 2
Il presidente della Confederazione e il vicepresidente del Consiglio federale sono eletti per due anni dal Consiglio federale fra i suoi membri.
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Begründung
Benché la Svizzera vanti una lunga tradizione in materia di diritti della democrazia diretta, nel corso degli anni l'influenza esercitata dal Consiglio federale è nettemente aumentata. Per tale motivo oggi è discutibile il fatto che i cittadini possono partecipare soltanto indirettamente all'elezione del governo federale per il tramite del Parlamento e che il loro voto ha un impatto differenziato. L'elezione del Consiglio federale da parte del popolo costringerebbe i membri del Consiglio federale ad assumere posizioni chiare su questioni politiche importanti per il nostro Paese. Per rendere l'elezione del Consiglio federale da parte del popolo compatibile con il nostro sistema, è tuttavia necessario modificare le condizioni quadro. A tutela delle pari opportunità, soprattutto in considerazione dei piccoli partiti s'impongono chiare regole di trasparenza sul finanziamento delle campagne elettorali e l'introduzione di limiti massimi finanziari ai preventivi.
La revisione del regime elettorale permetterebbe inoltre l'attuazione di riforme oltremodo attese. L'estensione del Consiglio federale a nove membri conferirebbe maggiori opportunità di rappresentanza ai nuovi partiti, ai piccoli partiti e alle minoranze linguistiche e regionali. L'aumento della durata presidenziale a due anni servirebbe a compensare l'aumento del numero di consiglieri federali.