12.491 · Iniziativa parlamentare · 2012-12-11
Parlamento
Liquidato
Wortlaut
Fondandomi sull'articolo 160 capoverso 1 della Costituzione federale e sull'articolo 107 della legge sul Parlamento, presento la seguente iniziativa:
L'articolo 39 capoverso 1 della legge del 20 dicembre 1946 sull'assicurazione per la vecchiaia e i superstiti (LAVS) è modificato come segue:
Le persone aventi diritto a una rendita di vecchiaia ordinaria possono rinviare, senza limiti nel tempo, l'inizio del godimento della rendita, con facoltà di revocare il rinvio con preavviso di un mese.
Begründung
Secondo il vigente articolo 39 LAVS l'inizio del versamento della rendita può essere differito di cinque anni al massimo. Alcune persone che continuano a lavorare dopo l'età di pensionamento valutano di non aver pagato sufficienti contributi e accettano quindi, in applicazione dell'articolo menzionato, di ritardare l'inizio del versamento per ricevere una rendita maggiorata in futuro. Visto che la speranza di vita si allunga, il limite attuale di cinque anni non ha più senso: ognuno dovrebbe essere libero di rinunciare alla rendita fintanto che lo ritiene necessario. Per far fronte allo squilibrio demografico dovuto al progresso della medicina e mantenere il pareggio dei conti, occorre ritardare per quanto possibile l'inizio della rendita AVS, lasciando la decisione all'assicurato e garantendogli un'equa compensazione.