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12.496 · Iniziativa parlamentare · 2012-12-12

Liquidato

Wortlaut

Fondandomi sull'articolo 160 capoverso 1 della Costituzione federale e sull'articolo 107 della legge sul Parlamento, presento la seguente iniziativa parlamentare:

La procedura abbreviata nel diritto penale (art. 358 - 362 CPP) va abolita o, in alternativa, limitata; in quest'ultimo caso riducendo, nell'articolo 358 capoverso 2 CPP, la competenza per procedere con rito abbreviato (pena detentiva fino a 5 anni).

Begründung

Il nuovo Codice di procedura penale prevede una procedura abbreviata in base alla quale il pubblico ministero e l'imputato, purché questi sia reo confesso, possono accordarsi su una proposta di giudizio. Questa procedura è in contrasto con taluni principi dello Stato di diritto: da un lato, consente l'ineguaglianza di trattamento di vari accusati, in quanto concede uno "sconto" ingiustificato sotto il profilo giuridico, dall'altro, la procedura rischia di portare a errori giudiziari, poiché sull'accusato grava una forte pressione affinché confessi un reato e gli si prospetti così la possibilità del rito abbreviato, invece di lottare per l'assoluzione in procedura ordinaria. Chi lo fa, è possibile che debba affrontare un notevole rischio processuale. Ma la giustizia penale non è un gioco in cui vince chi riesce a ponderare i rischi nel migliore dei modi. Si dovrebbe quindi rinunciare alla procedura abbreviata. Ciò non causa alcun problema già soltanto per il fatto che, nei casi più semplici con una pena detentiva fino a 6 mesi, è possibile emanare un decreto d'accusa. In alternativa, se il legislatore vuole mantenere la procedura abbreviata, il limite massimo di pena possibile per attuarla andrebbe sensibilmente ridotto: l'attuale normativa, che prevede che si possano negoziare pene fino a 5 anni, consente addirittura accordi nell'ambito di forme di criminalità gravi o molto gravi.