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12.498 · Iniziativa parlamentare · 2012-12-12

Liquidato

Wortlaut

Fondandomi sull'articolo 160 capoverso 1 della Costituzione federale e sull'articolo 107 della legge sul Parlamento, presento la seguente iniziativa parlamentare:

Al Codice di procedura penale occorre aggiungere una serie di provvedimenti che garantiscano l'indipendenza del pubblico ministero e dissipino i dubbi quanto alla sua imparzialità nelle inchieste penali contro attori del sistema della giustizia penale.

Begründung

Il principio dell'indipendenza delle autorità penali è sancito nell'articolo 4 del Codice di procedura penale (CPP). Il rispetto di tale indipendenza da parte del pubblico ministero (art. 4 CPP) risulta difficile, considerata la sua vicinanza istituzionale con altri attori del sistema della giustizia penale (polizia, autorità preposta all'esecuzione delle pene), in particolare se deve avviare un'inchiesta penale contro agenti di polizia o collaboratori dell'autorità preposta all'esecuzione delle pene.

Di recente vi sono stati casi nei cantoni di Vaud e di Friburgo di accuse promosse contro attori del sistema della giustizia penale nei quali il Tribunale federale, con una certa severità, ha deciso di toglierli a un pubblico ministero, perche ritenuto parziale, e di aprire un procedimento penale contro un'autorità preposta all'esecuzione delle pene. A Ginevra, l'avvio di inchieste penali contro agenti di polizia ha scatenato le proteste dei loro colleghi; di coloro, insomma, che devono lavorare ogni giorno quotidianamente con il pubblico ministero, in particolare durante tutte le indagini preliminari. Il rischio che il pubblico ministero venga messo sotto pressione dagli agenti di polizia è evidente.

Per ovviare a questa situazione, sono ipotizzabili varie soluzioni. Ad esempio, un procedimento penale potrebbe essere affidato direttamente a un pubblico ministero ad hoc, eventualmente operativo a livello intercantonale, o persino al Ministero pubblico della Confederazione. In ogni caso, la soluzione deve essere semplice ed efficiente già da quando viene commesso un presunto reato.