13.1037 · Interrogazione · 2013-06-19
Dipartimento di giustizia e polizia
Liquidato
Wortlaut
Da parecchio tempo la Corte europea dei diritti dell'uomo (Corte EDU) a Strasburgo e la sua giurisprudenza sono un argomento che riscuote l'interesse dell'opinione pubblica in Svizzera. La discussione, che negli ultimi tempi ha assunto toni sempre più polemici, dovrebbe essere resa più oggettiva anche per mezzo di informazioni statistiche.
Chiedo pertanto al Consiglio federale di rispondere alle seguenti domande:
1. A quanto ammonta la somma totale e quella pro capite versata dalla Svizzera nel 2012 al Consiglio d'Europa a Strasburgo in generale e alla Corte EDU in particolare?
2. Quanti ricorsi contro la Svizzera sono al momento pendenti a Strasburgo o sono stati trasmessi al governo e quando sono stati presentati tali ricorsi?
3. Qual è la durata media necessaria per il trattamento di un ricorso contro la Svizzera a Strasburgo e come si è evoluta tale durata negli ultimi cinque anni?
4. Il Consiglio federale ritiene appropriata tale durata?
5. È noto al Consiglio federale che, affinché possa sbrigare meglio le sue incombenze, alcuni Stati del Consiglio d'Europa mettono a disposizione della Corte EDU risorse finanziarie e di personale non previste dal preventivo che permettono anche di rendere più celere il trattamento dei ricorsi contro questi Stati? In caso affermativo, quali sono questi Stati e qual è l'entità del loro sostegno alla Corte EDU?
6. Esiste un simile sostegno da parte della Svizzera o vi sono progetti in merito?
7. Nei mesi scorsi il tribunale d'appello del cantone di Zurigo ha inviato a Strasburgo una giurista la cui permanenza volge al termine e il cantone di Zurigo non intende finanziare un altro soggiorno. Il Consiglio federale è disposto a intraprendere sforzi in tal senso e a finanziarli?
8. Il Consiglio federale condivide l'opinione di un grande partito svizzero secondo cui la Corte EDU usufruisce di "un margine d'apprezzamento troppo grande"?
Stellungnahme des Bundesrates
1. Nel 2012 la Svizzera ha contribuito con 6 293 793 euro al bilancio complessivo del Consiglio d'Europa, pari a 383 576 300 euro. Ne risulta un rapporto dell'1,64 per cento. La quota della Corte europea dei diritti dell'uomo (Corte EDU) al bilancio complessivo ammontava a 66 133 846 euro. La Svizzera ha pertanto versato 1 084 595 euro ossia circa 0,13 euro per persona residente.
2. A fine giugno 2013 erano pendenti 569 ricorsi contro la Svizzera, 66 dei quali sono stati sottoposti al governo per parere. Questi 66 ricorsi sono stati interposti tra il 20 gennaio 2006 e il 6 giugno 2013.
3. La Corte dichiara irricevibile la maggior parte dei ricorsi interposti contro la Svizzera senza che il governo sia stato invitato a prendere posizione o sia stato informato in merito alla data della decisione di irricevibilità. Quanto alla durata del trattamento, è pertanto possibile fornire una risposta soltanto per i ricorsi sottoposti per parere al governo. Per questi casi, la durata media della procedura fino alla sentenza definitiva della Corte ammonta a 4,69 anni; la durata media per decisioni di irricevibilità è pari a 3,5 anni. Le cifre relative agli ultimi cinque anni mostrano soltanto una lieve diminuzione della durata (rispettivamente 4,55 e 3,35 anni).
4. Dalle cifre si evince che le procedure dinanzi alla Corte di Strasburgo restano molto lunghe. Il Consiglio federale approva le varie misure di riforma attuate dalla Corte, tra cui la prassi di stabilire la priorità dei ricorsi a seconda della portata delle violazioni fatte valere. Ciononostante ritiene necessario ulteriori riforme che consentano alla Corte di trattare tutti i ricorsi in tempi inferiori a quelli attuali.
5. Da alcuni anni la Corte dispone, oltre ai propri collaboratori finanziati dal Consiglio d'Europa, anche di giuristi distaccati (e finanziati) da vari Stati membri. La dichiarazione di Brighton adottata dai 47 Stati membri della Convenzione europea dei diritti dell'uomo (CEDU; High Level Conference on the Future of the European Court of Human Rights, del 20 aprile 2012) rinvia espressamente a questa forma di sostegno e invita gli Stati membri ad aumentare il numero di tali distaccamenti. Un invito analogo era già contenuto nella dichiarazione adottata il 19 febbraio 2010 in occasione della Conferenza di Interlaken. Attualmente (stato alla fine di giugno 2013) 54 giuristi distaccati, provenienti da 17 Stati membri, lavorano presso la Corte. Il loro compito consiste sostanzialmente nel preparare decisioni dei giudici unici, quindi decisioni che dichiarano i ricorsi irricevibili (cfr. art. 27 CEDU). Il numero dei casi pendenti dinanzi alla Corte ha potuto essere ridotto da oltre 160 000 nel 2011 agli attuali 115 000 in parte anche grazie all'impiego di questi giuristi. Un'altra forma di sostegno alla Corte è riconducibile a un'iniziativa presentata dal Segretario generale del Consiglio d'Europa in occasione della Conferenza di Brighton, secondo la quale gli Stati membri dovrebbero approntare un fondo che metta a disposizione della Corte mezzi supplementari. Attualmente 17 Paesi, tra cui la Svizzera, partecipano a questo fondo. Finora sono stati raccolti 953 000 euro (di cui 31 000 versati dalla Svizzera). Una piccola parte (5) dei 54 giuristi distaccati menzionati in precedenza è peraltro finanziata mediante tale fondo. Per quanto concerne i sostegni finanziari, occorre infine segnalare anche il Fondo fiduciario per i diritti umani (Human Rights Trust Fund), istituito nel 2008 su iniziativa del governo norvegese. Tale fondo mette a disposizione di vari Stati membri della CEDU mezzi finanziari per gli sforzi profusi al fine di adempiere gli obblighi derivanti dalla CEDU e attuare in maniera efficace le sentenze della Corte. Nel frattempo sei Stati hanno aderito a tale fondo: oltre alla Norvegia, anche la Germania, l'Olanda, la Finlandia, il Regno Unito e la Svizzera. Nel primo anno della sua adesione la Svizzera ha contribuito con 250 000 euro, in seguito con 100 000 euro all'anno.
6./7. Oltre al sostegno sotto forma di contributo di 31 000 euro menzionato al numero 5, dal 1° settembre 2012 una giovane giurista distaccata dalla Svizzera lavora presso la Corte. Il distaccamento è stato preceduto da un sondaggio effettuato dal DFGP presso i tribunali federali, i tribunali d'appello cantonali e le direzioni di giustizia cantonali, con cui sono stati valutati i papabili per un tale impegno finanziato dall'autorità distaccante. Nonostante il numero relativamente contenuto di interessati, il DFGP ha potuto inviare a Strasburgo una lista di tre persone tra le quali la Corte ha scelto la giurista designata. Questo distaccamento è finanziato dal Tribunale d'appello del cantone di Zurigo, che ha concesso alla giurista un congedo di un anno, fino alla fine di agosto 2013. Il DFGP si è detto disposto a proseguire il finanziamento di tale impiego fino alla fine del 2013. Attualmente si sta esaminando l'opportunità che la Confederazione garantisca o contribuisca a lungo termine al finanziamento di tali distaccamenti.
8. La Corte interpreta la CEDU tenendo conto dell'obiettivo di garantire una protezione efficace dei diritti umani. Essa presume che nell'applicare i diritti sanciti da tale Convenzione gli Stati contraenti dispongano di un certo margine di apprezzamento, che dipende da vari criteri, tra le altre cose dal diritto umano in questione. Laddove l'applicazione della CEDU impone decisioni valutative o ponderative (come avviene in particolare nell'ambito delle deroghe di cui ai rispettivi paragrafi 2 degli articoli 8-11 CEDU), la Corte ha a più riprese dichiarato che le autorità nazionali sono meglio in grado di prendere tali decisioni, e che non è suo compito controllare l'applicazione al posto dei tribunali e delle autorità statali. Non si tratta pertanto di interrogarsi se la Corte disponga di un margine di apprezzamento troppo ampio, bensì se lasci agli Stati contraenti un margine di manovra sufficiente nell'applicazione della Convenzione. Le citate dichiarazioni di Interlaken e di Brighton hanno toccato il tema sottolineando la fondamentale importanza del principio di sussidiarietà quale pilastro del sistema di controllo della CEDU. Come deciso alla Conferenza di Brighton, tale principio deve essere sancito esplicitamente nella Convenzione, unitamente alla dottrina strettamente correlata del margine di apprezzamento degli Stati membri. A tale proposito il protocollo numero 15 alla CEDU, recentemente adottato, prevede la seguente integrazione del preambolo: "Affermando che spetta in primo luogo alle Alte Parti contraenti, conformemente al principio di sussidiarietà, garantire il rispetto dei diritti e delle libertà definiti nella presente Convenzione e nei suoi protocolli e che, nel fare ciò, esse godono di un margine di apprezzamento, sotto il controllo della Corte europea dei Diritti dell'Uomo istituita dalla presente Convenzione ..."
Risposta del Consiglio federale.