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13.1040 · Interrogazione · 2013-06-19

Dipartimento dell'ambiente, dei trasporti, dell'energia e delle comunicazioni

Liquidato

Wortlaut

1. Al fine di limitare le perdite di pecore durante l'estivazione, il Consiglio federale è disposto ad adottare misure atte a instaurare una gestione coerente in termini di selezione e di salute degli animali?

2. Per motivare i gestori di alpi ad adottare le misure necessarie a limitare tali perdite, il Consiglio federale intende autorizzare l'abbattimento di un grande predatore soltanto nei casi in cui gli animali predati siano in numero uguale o superiore a quelli morti per altre cause (malattie, cadute o gestazione/parto)?

Il Gran Consiglio vallesano ha recentemente adottato una risoluzione urgente per liberare il cantone dai lupi e per domandare che il lupo M35 venga abbattuto immediatamente.

In uno studio dell'agosto 2012, Alp Futur ha censito e analizzato le perdite di pecore durante l'estivazione al fine di individuarne le cause e prevenirle.

Dallo studio emerge che delle 4211 perdite censite durante l'estate 2011, 294 (pari al 7 per cento) sono state causate da grandi predatori, 258 delle quali dal lupo, 5 dalla lince e 31 dall'orso.

Nel 2010, nelle zone d'estivazione, è stato registrato un numero nettamente inferiore di attacchi da parte dei grandi predatori (80 in tutto).

Nonostante negli ultimi anni si sia riscontrata una diminuzione delle perdite di pecore in seguito all'adozione di diverse misure, il loro numero resta comunque rilevante. Secondo lo studio, la situazione sanitaria delle pecore è migliorata rispetto al passato, ma deve essere oggetto di un'attenzione ancora maggiore se si vogliono ridurre ulteriormente le perdite.

Stellungnahme des Bundesrates

1. In effetti, ogni estate sugli alpeggi le pecore che muoiono per cause naturali (malattia, incidenti o fulmini) sono molte di più di quelle vittime di grandi predatori. Conformemente alla legislazione federale in ambito agricolo e di protezione degli animali, gli agricoltori sono tenuti a garantire che solo gli animali sani siano portati sull'alpe, dove devono essere tenuti e fatti pascolare in modo tale da evitare qualsiasi danno sia agli animali stessi che ai pascoli alpini. I cantoni, dal canto loro, sono chiamati a sorvegliare le attività dei detentori di animali e dei gestori di alpeggi. Il Consiglio federale ritiene che per il momento non sia necessario ampliare o inasprire ulteriormente le attuali basi giuridiche, dato che i problemi sollevati possono essere risolti assicurandosi che i cantoni eseguano con rigore le norme vigenti.

2. I criteri da rispettare per poter abbattere un singolo esemplare di lupo che causa danni sono sostanzialmente definiti nell'ordinanza sulla caccia e la protezione dei mammiferi e degli uccelli selvatici (RS 922.01) e precisati nel relativo aiuto all'esecuzione ("Strategia lupo Svizzera"). Diversi fattori hanno reso necessaria una revisione - attualmente in corso - di questa Strategia, ovvero la formazione di branchi di lupi, le modifiche apportate all'ordinanza sulla caccia (entrate in vigore nel 2012) e la mozione Hassler 10.3605 trasmessa dal Parlamento. In linea di massima, l'abbattimento di un singolo esemplare di lupo che causa danni serve a impedire ulteriori danni e si giustifica unicamente se, per qualsiasi ragione, le altre misure di prevenzione ragionevolmente praticabili non sono efficaci. Confrontare il numero di pecore predate che giustificherebbe l'abbattimento di un lupo con quello delle pecore morte per altre cause non è pertinente. In sede di revisione della "Strategia lupo Svizzera" occorre piuttosto esaminare se non sia più opportuno che le predazioni di pecore non estivate conformemente alla normativa in vigore (p. es. pecore che pascolano liberamente nei boschi, dove invece non dovrebbero, e non possono quindi essere protette) debbano essere considerate in modo diverso da quelle di cui sono invece vittima le pecore estivate correttamente e pertanto adeguatamente protette.

Risposta del Consiglio federale.