13.1051 · Interrogazione · 2013-06-21
Dipartimento degli affari esteri
Liquidato
Wortlaut
All'inizio di giugno il Tribunale d'appello di Torino ha condannato l'industriale svizzero Stephan Schmidheiny a 18 anni di prigione in uno scandaloso processo sull'amianto. Già all'apertura della procedura d'appello il giudice avrebbe paragonato Schmidheiny a Hitler. Un tale confronto non è accettabile e testimonia di un processo puramente politico e minato da pregiudizi nei confronti dell'accusato.
Nella veste di industriale Stephan Schmidheiny si è particolarmente distinto per la Svizzera. Inoltre non è mai stato attivo né nella direzione né nel consiglio d'amministrazione delle fabbriche di amianto italiane. È addirittura considerato come un pioniere dell'abbandono del trattamento dell'amianto. Già nel 1976, poco dopo l'entrata in carica come capo del gruppo Eternit svizzero, ha avviato un programma per ridurre i rischi della salute e per sviluppare prodotti esenti da amianto.
In Italia l'amianto è stato proibito solo nel 1992, quindi anni dopo.
In relazione a questo processo con motivazione politica invito il Consiglio federale a rispondere alle seguenti domande:
1. Come giudica il processo e la sentenza in Italia nei confronti di Stephan Schmidheiny?
2. Come pensa di intervenire presso le autorità italiane contro questa sentenza inammissibile?
3. Che cosa intraprende a livello politico per la protezione e la riabilitazione di Stephan Schmidheiny?
4. Che cosa pensa di fare per tutelare meglio a livello giuridico da questi attacchi gli imprenditori che investono all'estero?
Stellungnahme des Bundesrates
1. Il 3 giugno 2013 il Tribunale d'appello di Torino ha reso pubblica la sentenza nell'ambito del processo Eternit sull'amianto, condannando in seconda istanza Stephan Schmidheiny, in quanto ex azionista dell'azienda Eternit Spa, a 18 mesi di reclusione per aver causato intenzionalmente un disastro sanitario e ambientale. La sentenza non è tuttavia definitiva ed è ancora possibile ricorrere in terza istanza presso la Corte di cassazione a Roma. A dipendenza della situazione giuridica dopo la decisione della Corte di cassazione a Roma, la questione potrebbe in seguito essere portata davanti alla Corte europea dei diritti dell'uomo di Strasburgo.
Tenuto conto del principio della separazione dei poteri, il Consiglio federale in genere si astiene dal commentare le sentenze rese dalle autorità giudiziarie, svizzere o straniere.
2. Per lo stesso motivo menzionato al punto 1, il Consiglio federale rinuncia per principio a intervenire nelle procedure giudiziarie in corso.
3. Nell'ambito della protezione consolare, il Dipartimento federale degli affari esteri (DFAE) può assistere i cittadini svizzeri nel limite del possibile. Il DFAE segue quindi gli sviluppi di questo caso ed è in contatto con i rappresentanti di Stephan Schmidheiny.
4. Al fine di ridurre i rischi giuridici e politici in relazione agli investimenti all'estero, la Svizzera persegue una politica attiva in materia di accordi per proteggere gli investitori svizzeri. Con oltre 130 accordi bilaterali per la protezione degli investimenti, la Svizzera dispone, dopo la Cina e la Germania, della terza maggiore rete di accordi a livello mondiale in questo settore. Tuttavia, la Svizzera conclude tali accordi solo eccezionalmente con altri Stati dell'OCSE, poiché si presuppone che la qualità dei sistemi giudiziari nazionali sia comparabile e che quindi i rischi siano relativamente bassi. Di conseguenza, un accordo di questo tipo non è stato concluso con l'Italia.
Risposta del Consiglio federale.