13.1082 · Interrogazione · 2013-12-05
Dipartimento di giustizia e polizia
Liquidato
Wortlaut
La protezione dei dati è un elemento fondamentale di cui occorre tenere conto nei processi di ricerca, non soltanto nell'ambito delle scienze umane ma anche, per esempio, in quelli della ricerca medica o farmaceutica. In linea di massima sono emanate regole di buona pratica. L'Ufficio federale di statistica ne applica, per esempio, per le sue inchieste.
Da qualche anno i biologi svolgono in Svizzera ricerche con l'ausilio di apparecchi fotografici posti nella natura (fototrappole). Alcune persone possono così essere fotografate a loro insaputa. L'uso di tali apparecchi può pertanto risultare problematico.
In tale contesto, invito il Consiglio federale a rispondere alle domande seguenti:
1. Quali regole concrete di protezione dei dati sono applicate nell'ambito di progetti di ricerca realizzati con l'ausilio di fototrappole? Come sono formalizzate? Da chi sono validate?
2. Le autorità locali (cantoni, comuni) e la popolazione dei luoghi in cui sono poste le fototrappole sono informate? In caso affermativo, in che modo?
3. Come sono trattate le immagini sui cui figurano persone? Sono conservate o distrutte? Secondo quali procedure? Chi ha accesso alle fotografie?
4. Esistono contatti formali tra gli istituti, i ricercatori e le autorità di polizia, giudiziarie o di protezione della fauna dei cantoni o dei comuni quando sono installati gli apparecchi?
5. Esiste una panoramica globale dei progetti di questo tipo? Sono in qualche modo coordinati? Quanti apparecchi fotografici sono stati, sono e saranno installati? In quali cantoni?
6. Se una persona è fotografata senza il suo consenso, può intentare un'azione civile nei confronti dei ricercatori che hanno installato la fototrappola?
Stellungnahme des Bundesrates
Le fototrappole sono installate da privati, dalla Confederazione e da università. Il trattamento di dati personali da parte di privati e organi federali è disciplinato dalla legge federale sulla protezione dei dati (LPD). Il trattamento di dati personali da parte di università è retto dalle leggi cantonali in materia di protezione dei dati. Nei cantoni di Zurigo e di Ginevra sono inoltre previste linee guida sulla gestione di fototrappole, che concretizzano le leggi in materia di protezione dei dati (Promemoria sulle fototrappole - "Fotofallen" - dell'Ufficio della natura e del paesaggio del cantone di Zurigo del 23 gennaio 2013; approvazione dell'Ufficio dell'incaricato della protezione dei dati e della trasparenza del cantone di Ginevra dell'8 ottobre 1012). In dettaglio vige quanto segue:
1. I progetti di ricerca con fototrappole devono rispettare le prescrizioni in materia di protezione dei dati. In particolare, i dati possono essere trattati soltanto per lo scopo indicato all'atto della loro raccolta, risultante dalle circostanze o previsto da una legge (per la Confederazione cfr. art. 4 cpv. 3 LPD). Le fototrappole non mirano a trattare dati personali, bensì servono a controllare e rilevare l'effettivo della fauna selvatica. Sono poste in luoghi praticamente non frequentati da persone e installate vicino al terreno, in modo da fotografare soltanto le gambe di eventuali passanti. Le foto con persone sono distrutte immediatamente. L'Incaricato federale della protezione dei dati e della trasparenza e l'associazione degli incaricati cantonali e comunali della protezione dei dati non vedono pertanto la necessità di intervenire.
2. Le fototrappole installate su mandato della Confederazione sono segnalate con cartelli che informano sul loro scopo e indicano il gestore. Le direttive dei cantoni di Zurigo e di Ginevra sono del medesimo tenore.
3. Le fotografie su cui compaiono persone devono essere distrutte immediatamente dalla persona che visiona le riprese effettuate. È vietato conservare, trasmettere o pubblicare fotografie di persone scattate da fototrappole. È illegale anche diffondere informazioni su una persona ottenute attraverso tali fotografie.
4. L'installazione di fototrappole è preceduta da contatti formali tra gli istituti di ricerca e le competenti autorità. I ricercatori informano i competenti servizi cantonali e comunali nonché i cacciatori se intendono installare fototrappole in un territorio. La divisione "Conservation Biology" dell'Università di Berna, ad esempio, contatta sempre le competenti autorità cantonali e si informa se occorre richiedere un permesso. Su mandato dell'Ufficio federale dell'ambiente (UFAM), l'associazione KORA installa, pure in collaborazione con i cantoni, fototrappole per rilevare la popolazione di linci.
5. Il Consiglio federale è informato in merito ai progetti condotti sotto la responsabilità della Confederazione. La competenza spetta all'UFAM, che controlla l'evolversi degli effettivi dei grandi predatori protetti in Svizzera (linci, lupi e orsi; art. 14 della legge sulla caccia e art. 11 dell'ordinanza sulla caccia). Un monitoraggio fotografico è attualmente impiegato per la lince e in futuro forse anche per il lupo. Su mandato dell'UFAM, tre o quattro volte all'anno la KORA installa a tal fine fototrappole in zone di riferimento definite di circa 690 a 1280 chilometri quadri nelle grandi regioni del Giura e delle Alpi nord-occidentali, nella Svizzera centrale, nella Svizzera nord-orientale, nonché in Vallese e nei Grigioni per circa 60 giorni. Il Consiglio federale non dispone di una panoramica complessiva dei progetti a livello cantonale né dell'impiego di fototrappole da parte di privati. A preoccupare le autorità competenti è in particolare la rapida diffusione di fototrappole tra i cacciatori, poiché in tale ambito non è possibile controllare che esse siano impiegate in maniera conforme alla legge. Alla prossima occasione l'articolo 2 dell'ordinanza sulla caccia andrà pertanto modificato vietando l'impiego di fototrappole per la caccia.
6. Se le relative condizioni sono soddisfatte, una persona fotografata da una fototrappola può intentare le azioni civili di cui all'articolo 15 LPD o 28a del Codice civile, in particolare esigere che le fotografie siano distrutte e non vengano trasmesse a terzi (azione di cessazione del pregiudizio).
Risposta del Consiglio federale.