13.304 · Iniziativa cantonale · 2013-02-26
Liquidato
Wortlaut
Fondandosi sull'articolo 160 capoverso 1 della Costituzione federale, la Repubblica e Cantone di Ginevra presenta la seguente iniziativa:
Domanda all'Assemblea federale di:
- modificare l'articolo 8 capoverso 2 della Costituzione federale nel modo seguente:
Nessuno può essere discriminato, in particolare a causa dell'origine, della razza, del sesso, dell'orientamento sessuale, dell'età, della lingua, della posizione sociale, del modo di vita, delle convinzioni religiose, filosofiche o politiche, e di menomazioni fisiche, mentali o psichiche.
- modificare l'articolo 261bis del Codice penale svizzero nel modo seguente:
Chiunque incita pubblicamente all'odio o alla discriminazione contro una persona o un gruppo di persone per la loro razza, etnia, religione o orientamento sessuale;
chiunque propaga pubblicamente un'ideologia intesa a discreditare o calunniare sistematicamente i membri di una razza, etnia, religione o orientamento sessuale;
chiunque, nel medesimo intento, organizza o incoraggia azioni di propaganda o vi partecipa;
chiunque, pubblicamente, mediante parole, scritti, immagini, gesti, vie di fatto o in modo comunque lesivo della dignità umana, discredita o discrimina una persona o un gruppo di persone per la loro razza, etnia, religione o orientamento sessuale o, per le medesime ragioni, disconosce, minimizza grossolanamente o cerca di giustificare il genocidio o altri crimini contro l'umanità;
chiunque rifiuta ad una persona o a un gruppo di persone, per la loro razza, etnia, religione o orientamento sessuale, un servizio da lui offerto e destinato al pubblico,
è punito con una pena detentiva sino a tre anni o con una pena pecuniaria.