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13.3081 · Mozione · 2013-03-14

Dipartimento di giustizia e polizia

Liquidato

Wortlaut

Il Consiglio federale è incaricato di elaborare un disegno che punisca gli autori di reato affetti da disturbi psichici e/o tossicomani sia con una pena sia con una terapia stazionaria per la cura delle dipendenze. Possono essere rilasciati soltanto dopo aver concluso con successo la terapia, ossia una volta "puliti". Le droghe sostitutive non vanno impiegate nell'esecuzione delle misure, in quanto non risolvono il problema della dipendenza, bensì si limitano a combattere i sintomi.

A tal fine occorre adeguare gli articoli 56 a 58, 60 del Codice penale e stralciare gli articoli 63 segg. (trattamento ambulatoriale).

Begründung

Dato che nella maggior parte dei casi una tossicomania provoca un disturbo psichico e che i reati commessi sotto l'influsso di droghe sono correlati al disturbo psichico, la misura deve mirare a combattere il rischio di recidiva.

Uno studio del professor Killias mostra chiaramente la correlazione esistente tra le droghe assunte e la crescente propensione alla violenza. Gli esempi di autori con problemi psichici e/o tossicomani sono numerosi; la violenza commessa nella Brunngasse di Berna, gli omicidi di Weissenau, dello studente durante il Carnevale di Locarno, di Lucie nel canton Argovia, di Daillon oppure all'estero la strage perpetrata da Breivik e la sparatoria di Tucson, in cui è stata gravemente ferita la senatrice Gifford non sono che la punta dell'iceberg. In tutti i casi citati, gli autori avevano assunto droghe illegali come cannabis, cocaina, anfetamine, ecc.

In quanto politici responsabili siamo pertanto chiamati a reagire a questa nuova situazione, avviando senza indugio misure preventive e adeguando le leggi.

Antrag des Bundesrates

Il Consiglio federale propone di respingere la mozione.

Stellungnahme des Bundesrates

Il Consiglio federale condivide l'opinione secondo cui la problematica della dipendenza può assumere un ruolo determinante nella commissione di reati. Ritiene tuttavia che il diritto vigente tenga sufficientemente conto delle richieste dell'autrice della mozione.

Essa chiede al Consiglio federale di elaborare un disegno che consenta di punire gli autori di reato affetti da disturbi psichici e/o tossicomani sia con una pena sia con una terapia stazionaria per la cura delle dipendenze. Questa possibilità sussiste già: gli autori di reato tossicomani sono in linea di massima penalmente imputabili e possono pertanto essere puniti. I giudici possono inoltre infliggere una pena e una misura terapeutica, per esempio un trattamento della tossicodipendenza (art. 56 cpv. 1 e 57 CP). Le pene sono correlate al comportamento colposo, le misure alla pericolosità. L'intensità di ogni pena e misura deve pertanto fondarsi rispettivamente sulla gravità della colpa (principio della colpa) e sul grado di pericolosità (principio di proporzionalità) nel caso concreto.

L'autrice della mozione chiede anche che gli autori di reati possano essere rilasciati soltanto dopo aver concluso con successo la terapia. Se una dipendenza è connessa alla commissione di un reato, il Codice penale prevede già un fitto sistema di misure teso a rilasciare l'autore soltanto se non si prevede che commetterà altri reati. Una misura per il trattamento della dipendenza può essere proseguita finché la terapia è promettente (art. 60 cpv. 4 CP). Se la terapia non ha prospettive di successo, sono disponibili le possibilità seguenti: in caso di pena residua, può essere ordinata l'esecuzione della pena (art. 62c cpv. 2 CP). Se sono adempiute le condizioni, può essere disposta un'altra misura terapeutica (art. 62c cpv. 6 CP). Gli autori che hanno commesso reati gravi e le cui cattive prospettive di essere messi alla prova in libertà (prognosi legale) non sono migliorate possono essere internati a posteriori (art. 62c cpv. 4 CP). Se all'atto della soppressione della misura ritiene opportuna una misura di protezione degli adulti, l'autorità competente ne avvisa l'autorità di protezione degli adulti (art. 62c cpv. 5 CP). In ogni caso una persona può essere liberata condizionalmente soltanto se non si prevede che possa commettere altri crimini o delitti (art. 62 e 86 CP); per questa prognosi assume un ruolo determinante l'eventuale dipendenza correlata alla propensione alla commissione di reati.

Se la dipendenza non è correlata a un reato commesso o a una pericolosità pubblica che consente di disporre una misura preventiva, non sono applicabili sanzioni penali.

L'autrice della mozione chiede inoltre di non impiegare le droghe sostitutive nell'esecuzione delle misure, in quanto non risolverebbero il problema della dipendenza, bensì si limiterebbero a combattere i sintomi. L'obiettivo a lungo termine di ogni trattamento della dipendenza è l'astinenza; questo obiettivo vale anche per le terapie sostitutive. La corrispondente base legale figura nell'articolo 3e della legge sugli stupefacenti (RS 812.21).

Il Consiglio federale propone di respingere la mozione.